
Il decreto-legge n. 23/2026 (decreto sicurezza), già approvato con modifiche dal Senato, è entrato in una fase di stallo istituzionale a seguito di rilievi formulati dal Presidente della Repubblica. Al centro delle criticità si colloca la disposizione introdotta in sede parlamentare – l’art. 30-bis – relativa al coinvolgimento dell’avvocatura nei programmi di rimpatrio volontario assistito e, soprattutto, al riconoscimento di un compenso parametrato all’esito della procedura.
L’intervento presidenziale ha determinato una revisione complessiva dell’assetto normativo, con l’apertura – da parte del Governo – alla possibilità di un nuovo decreto-legge volto a espungere la disposizione controversa. In tale contesto, l’analisi della disciplina non può prescindere dal mutato scenario, che incide sia sul contenuto della riforma sia sulle prospettive applicative.
Rimpatri volontari assistiti e compenso al difensore: la norma contestata
L’art. 30-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato lo scorso 17 aprile, modificava la disciplina dei programmi di rimpatrio volontario assistito prevista dall’art. 14-ter del d.lgs. n. 286/1998.
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Immigrazione, asilo e cittadinanza
Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.
Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).
Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.
Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
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Paolo Morozzo della Rocca
Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.
La norma individuava il Consiglio Nazionale Forense tra i soggetti chiamati a collaborare nell’ambito di tali programmi, attribuendo all’avvocatura un ruolo operativo in una fase che precede e accompagna la decisione dello straniero di aderire al rimpatrio.
Il dato più innovativo era rappresentato dalla previsione di un compenso per il difensore che assiste il cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione al programma. Tale compenso:
- era riconosciuto solo all’esito della partenza dello straniero;
- era parametrato al contributo economico destinato alle prime esigenze del rimpatriato;
- era corrisposto con fondi pubblici;
- sarebbe dovuto essere gestito dal Consiglio Nazionale Forense.
Si trattava di una previsione del tutto inedita nel sistema, in quanto collegava direttamente la remunerazione dell’attività legale al verificarsi di un determinato esito procedimentale.
La posizione del Consiglio Nazionale Forense
In relazione al nuovo assetto delineato dall’art. 30-bis, il Consiglio Nazionale Forense aveva precisato di non essere stato coinvolto nel procedimento di elaborazione della norma.
In particolare, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, nella sezione “news”, il Consiglio aveva dichiarato di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva né durante l’iter parlamentare né successivamente all’approvazione dell’emendamento, prendendo quindi le distanze dalla previsione normativa.
Il CNF aveva inoltre evidenziato come le attività previste dalla disposizione non rientrassero tra le proprie competenze istituzionali, chiedendo un intervento del Parlamento volto a escluderne il coinvolgimento.
Le reazioni dell’avvocatura: la posizione dell’OCF
Particolarmente significativa è stata la posizione espressa dall’Organismo Congressuale Forense, che aveva adottato una linea di netta contrarietà alle modifiche introdotte.
L’OCF aveva evidenziato come il nuovo sistema rischiasse di alterare la funzione dell’avvocato, introducendo un collegamento tra l’attività difensiva e il perseguimento di obiettivi di politica pubblica, quale quello dell’incentivazione dei rimpatri.
In questo quadro, l’Organismo aveva sollecitato una revisione della disciplina nel corso dell’esame parlamentare presso la Camera.
Lo stop istituzionale e le prospettive di intervento normativo
I vari rilievi di natura istituzionale sono culminati nell’intervento del Presidente della Repubblica, che ha manifestato perplessità in ordine alla compatibilità della norma con i principi dell’ordinamento.
Il procedimento di conversione del decreto ha subito, quindi, un rallentamento significativo. In particolare:
- è stata accantonata l’ipotesi di una modifica mediante ulteriore passaggio parlamentare, ritenuta incompatibile con i tempi di conversione;
- è stata invece avviata la valutazione di un nuovo decreto-legge, avente contenuto essenzialmente abrogativo della disposizione sul compenso;
- si prospetta, in alternativa, una regolazione della materia mediante decreti attuativi, sganciati dal meccanismo incentivante originariamente previsto.
Il quadro che emerge è, dunque, quello di una probabile eliminazione della norma più controversa prima della definitiva stabilizzazione dell’impianto normativo.
Indipendenza dell’avvocato e criticità sistematiche
Le perplessità sollevate attengono a profili di ordine costituzionale e ordinamentale.
In particolare, il collegamento tra compenso e risultato avrebbe potuto incidere su:
- il principio di indipendenza dell’avvocato;
- la libertà e neutralità dell’attività difensiva;
- l’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
La previsione di un incentivo economico legato alla scelta del rimpatrio rischiava infatti di introdurre una tensione tra interesse del cliente e struttura del compenso, configurando un modello difficilmente compatibile con i principi deontologici.











