E-Sports: esiste una legislazione in Italia? Un possibile spunto dal modello francese

in Giuricivile, 2019, 11 (ISSN 2532-201X)

Con e-sport, dall’inglese electronic sport, si intendono le competizioni di videogiochi – di differenti generi (giochi di simulazione, di ruolo, di competizione sportiva, etc.) – non a livello ludico ma, bensì, a livello professionistico.

Si tratta di un settore, nato negli Stati Uniti agli inizi degli anni Settanta con una competizione svoltasi presso la Stanford University ove i competitors si sfidarono a colpi di SpaceWar, in esponenziale crescita: basti pensare che non solo tale mercato genera nel mondo oltre un miliardo e mezzo di dollari ma pure che il CIO, ovvero il Comitato Olimpico Internazionale, ha manifestato la propria attenzione riconoscendo gli sport elettronici come veri e propri incontri agonistici e aprendo, in un futuro nemmeno così troppo lontano, all’inserimento di tale disciplina fra le competizioni olimpioniche.

Gli interessi che ruotano attorno a tale settore e le possibilità di crescita del medesimo sono davvero notevoli tant’è che i migliori giocatori professionisti riescono a strappare, anche attraverso contratti di sponsorizzazione, contratti di svariati milioni (sì, milioni) di euro.

Solamente per rendere l’idea del fenomeno, ad oggi la maggioranza dei più noti club calcistici europei, ma anche quelli italiani (come Roma, Juventus, Inter e Milan), hanno creato delle vere e proprie rose di giocatori professionisti che ogni settimana, nei vari tornei e-sports dedicati ai relativi videogiochi, rappresentano e si battono per i colori della propria bandiera.

Benché, ovviamente, in Italia i numeri e il relativo giro d’affari non siano minimamente paragonabile a quelli di altri Paesi quali, ad esempio, Corea del Sud o Stati Uniti, ci troviamo di fronte ad una realtà emergente che suscita un’irrefrenabile curiosità, tant’è che anche nel recente Festival dello Sport svoltosi a Trento da Gazzetta dello Sport è stato dedicato un intero padiglione proprio alla scoperta degli e-sports.

Ciò, da giuristi, non può che portarci a riflettere su alcune implicazioni giuridiche che detto fenomeno genera quale la classificazione dei contratti di lavoro dei giocatori, della proprietà intellettuale e del diritto della comunicazione digitale.

L’assenza di normativa italiana e il modello francese

Mentre in Italia alcuna legislazione specifica si trova ancora in merito, i cugini francesi hanno puntato molto sulla digitalizzazione e sul punto sono all’avanguardia avendo già nell’ottobre 2016 emanato la Legge n. 1321 “Loi pour une République numérique”, letteralmente “Legge per una Repubblica digitale”.

Di rilevante interesse risulta la Sezione IV “Compétition de jeux vidéo” ove agli articoli 101 e 102 non solo viene fornita una precisa definizione di e-sport ma viene pure delineato un quadro giuridico di dette competizioni nonché del contratto di lavoro dei gamers dal quale il legislatore italiano sarebbe opportuno prendesse quantomeno spunto.

Il legislatore d’oltralpe, creando una nuova tipologia contrattuale ad hoc, definisce il giocatore professionista come colui che, in un rapporto di subordinazione giuridica con un’associazione o società dotata di regolare licenza rilasciata dal Ministro responsabile, partecipa a competizione di videogioco a fronte di una retribuzione, (precisamente “Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire”).

Detta qualifica non viene riconosciuta solamente al soggetto maggiorenne ma, altresì, vista l’età media dei giocatori, anche ai soggetti maggiori di 16 anni autorizzati da chi eserciti su di loro la patria potestà nonché, a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dalla Commissione des enfants du spectacle, ai minori di detta età. In ogni caso, i minori di anni 12 non possono sottoscrivere né, tantomeno, conseguire premi di natura pecuniaria.

Sei sono i requisiti fondamentali che il contratto di lavoro – da inviarsi, a cura del datore di lavoro, al giocatore professionista entro 2 giorni lavorativi – deve possedere:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita delle parti (“L’identité et l’adresse des parties”);
  • la data di inizio del contratto e la durata dello stesso (“La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu”);
  • la descrizione dell’attività a cui il giocatore dovrà partecipare (“La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié”);
  • la retribuzione ed eventuali componenti quali bonus e supplementi (“Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe”);
  • nomi ed indirizzi del fondo di previdenza e dell’organismo che fornisce la copertura sanitaria (“Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire”);
  • riferimento ad accordi contratti collettivi eventualmente applicabili (“L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables”).

Per quanto attiene, invece, alla durata del contratto, questo non può essere inferiore ai 12 mesi o alla durata di una stagione del videogioco (“La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois”) e, contemporaneamente, tale contratto – rinnovabile – non può avere vita superiore ai 5 anni (“La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans. La durée maximale mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent IV n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur”).

Sono, inoltre, previste delle deroghe alla durata minima che possono verificarsi nelle 2 ipotesi previste dal IV capo dell’articolo 102:

  1. qualora venga concluso per garantire la sostituzione di un giocatore assente;
  2. ovvero ove venga un giocatore venga sospeso.

Altresì, un contratto inferiore all’anno può essere stipulato quando venga creata una squadra per competere in u gioco appena lanciato oppure allorquando venga fondata una squadra in un circuito in cui quella determinata squadra, allo stato della richiesta, non risulti partecipe.

Per concludere, appurata la portata della materia in questione e il proliferare di nuove professionalità legate a detto mondo, altro non possiamo che auspicare un intervento legislativo in settore che non si può più ignorare.

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