Azione del terzo trasportato: disciplina e giurisprudenza

in Giuricivile, 2019, 7 (ISSN 2532-201X)

Fino ai primi anni Settanta, il soggetto trasportato su un veicolo, nell’ipotesi in cui avesse subito un danno conseguente ad un sinistro, non era munito di tutela: la disciplina previgente (Legge n. 990/1969), infatti, non considerava terzi i soggetti trasportati e, conseguentemente, li escludeva dai benefici dell’assicurazioni obbligatoria. Solo con la Legge n. 39/1977 è stata predisposta un’azione, disciplinata dall’art. 141 Codice delle Assicurazioni, che il trasportato può esperire per chiedere il risarcimento dei danni.

La disciplina dell’art. 141 cod. ass. e il concetto di «caso fortuito»

L’art. 141, infatti, al primo comma dispone che «Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo (…) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…)». Il meccanismo è dunque semplice: Il terzo danneggiato richiede il risarcimento del danno all’assicuratore del vettore sul quale viaggiava. Quest’ultimo erogherà l’indennizzo rivalendosi, tuttavia, sull’assicurazione del responsabile civile; ne consegue che il trasportato non potrà esercitare un’azione di risarcimento nei confronti dell’assicuratore del veicolo antagonista, salva l’ipotesi in cui la sua assicurazione sia incapiente.

Costituisce eccezione a questa disciplina l’ipotesi in cui il sinistro sia stato conseguenza di un «caso fortuito». Tuttavia, sul concetto di caso fortuito, la giurisprudenza è sempre stata divisa: secondo un primo orientamento [1], fino a questo momento maggioritario, il caso fortuito di cui all’art. 141 deve essere inteso solo come fatto naturale (ad esempio, un sinistro conseguente ad una frana) e non come fatto umano: tesi che appare compatibile con il favor nei confronti del trasportato a cui è improntata la norma. Aderendo a questa impostazione, pertanto, «il trasportato, per ottenere il risarcimento del danno compreso entro il massimale minimo di legge, non deve dimostrare la responsabilità di uno dei conducenti nella causazione del sinistro ma, rivolgendo la sua pretesa nei confronti della compagnia assicurativa dei veicolo sul quale era trasportato, potrà limitarsi a dimostrare il danno e la sua derivazione causale dal sinistro [2]».

Anche la giurisprudenza di legittimità ha asseverato tale principio, chiarendo che l’art. 141 ha lo scopo «di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro [3]». Indirizzo al quale si è conformata anche la giurisprudenza di merito che, in numerose occasioni, ha escluso l’identità concettuale tra caso fortuito e fatto del terzo [4].

Tuttavia, fin dall’introduzione della norma, si è consolidato un autorevole orientamento minoritario [5] che ritiene che il concetto di caso fortuito possa essere integrato, non solo da un fatto naturale, ma anche da un fatto umano: pertanto, «se l’assicuratore del vettore va esente dall’obbligo del pagamento ogni volta che dimostri il caso fortuito, non dovrebbe pagare nel caso in cui il sinistro sia attribuibile non a sua colpa ma, in via esclusiva, a quella, del tutto imprevedibile ed inevitabile, di un qualsiasi altro conducente [6]». A confermarlo è anche una recente sentenza della Corte di Cassazione che non individua nell’art. 141 ostacoli alla riconducibilità del fatto umano al concetto di caso fortuito: infatti, opinando diversamente, «si graverebbe l’assicuratore del vettore di una inammissibile responsabilità di tipo sostanzialmente oggettivo [7]».

Onere della prova

Questa ricostruzione ha un effetto processuale fondamentale: ossia che «l’attore trasportato non ha alcun onere della prova a riguardo, perché sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa, cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l’onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito [8]»; di conseguenza, secondo la Suprema Corte l’inciso «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti» non va inteso «come se fosse il nucleo dirimente dell’art. 141, bensì deve essere coordinato con la prima parte della norma, e dunque letto nel senso che, se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l’assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato [9]».

Litisconsorzio necessario

L’art. 141 ha però posto un’ulteriore questione dirimente: nell’azione del trasportato, il responsabile civile è litisconsorte necessario? Il tenore letterale del co. 3 della suddetta norma sembrerebbe escludere questa possibilità, in quanto sancisce che «l’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro» e che «l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato».

La dottrina, tuttavia, è di parere contrario: essa, infatti, ritiene che anche nella procedura di risarcimento attivata dal terzo trasportato, sia necessaria la presenza in giudizio del responsabile civile, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa e quindi facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli consentano di rifiutarsi di tenere indenne il responsabile [10].


[1] M. HAZAN, Guida all’indennizzo diretto e alle altre procedure liquidative, Milano, 2006, p. 329 ss.; ZORZIT, Il caso fortuito e l’art. 141 del codice delle assicurazioni: verso la soluzione dell’enigma?, in Danno e Resp., 2007, 619

[2] L. BERTI, Art. 141 cod. ass.: il diritto al risarcimento del trasportato non prescinde più dall’accertamento della responsabilità del suo conducente, articolo pubblicato su Ridare del 01/04/2019, p. 4

[3] Cass. civ., n. 16181/2015; Cass. civ., n. 20654/2016

[4] Trib. Napoli, sez. VIII, 13/03/2017, n. 2961

[5] M. ROSSETTI, Il diritto delle Assicurazioni, Padova, 2011, p. 472ss.

[6] L. BERTI, Art. 141 cod. ass.: il diritto al risarcimento del trasportato non prescinde più dall’accertamento della responsabilità del suo conducente, articolo pubblicato su Ridare del 01/04/2019, p. 4

[7] L. BERTI, Art. 141 cod. ass.: il diritto al risarcimento del trasportato non prescinde più dall’accertamento della responsabilità del suo conducente, articolo pubblicato su Ridare del 01/04/2019, p. 2

[8] L. BERTI, Art. 141 cod. ass.: il diritto al risarcimento del trasportato non prescinde più dall’accertamento della responsabilità del suo conducente, articolo pubblicato su Ridare del 01/04/2019, p. 3

[9] Cass. civ. 13/02/2019, n. 4147

[10] G. SILECI, Azione giudiziaria promossa dal trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore: il responsabile civile è litisconsorte necessario?, articolo pubblicato su Il processo civile, 24/04/2019, p. 2

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