Spese di riduzione dell’ipoteca ex art. 2877 cc: quando sono a carico del creditore

in Giuricivile, 2019, 6 (ISSN 2532-201X), nota a App. Torino, sentenza n. 1149/2018

Con sentenza n. 1149/2018, la Corte d’Appello di Torino ha chiarito che le spese occorrenti ai sensi dell’art. 2877 c.c. per la riduzione dell’ipoteca devono essere poste a carico dei debitori richiedenti, e non del creditore ipotecario, qualora non ricorra l’ipotesi di riduzione per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore in sede di iscrizione ipotecaria.

Il caso in esame

La vicenda processuale di cui si tratta trae origine dall’obbligo assunto dagli ingiunti, i quali, nella qualità di soci di una società hanno prestato fideiussioni sino alla concorrenza di euro 351.000,00 per tutte le obbligazioni assunte dalla stessa società nei confronti della Banca.

In virtù delle fideiussioni prestate, a seguito del ricorso per ingiunzione, il Tribunale di Torino emetteva decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c. a mezzo del quale veniva ingiunto alla coppia di soci in qualità di fideiussori, il pagamento in solido della somma di euro 222.972,42.

In forza del predetto decreto la banca iscriveva ipoteca sui beni degli odierni ricorrenti per un importo complessivo di euro 250.000,00 presso gli uffici territoriali del territorio.

Gli odierni appellanti proponevano ricorso ex art. 702 bis per la cancellazione delle ipoteche iscritte in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino in data 14/06/2016, chiedendo altresì la condanna della Banca al pagamento della somma di euro 200.000,00 o della minore somma che verrà provata in corso di causa, anche in via equitativa.

In via subordinata, chiedevano inoltre di ordinare la riduzione delle ipoteche nei soli confronti di una dei garanti con liberazione dei gravami relativi all’altro, o comunque sui beni che il Giudice avesse ritenuto congrui e satisfattivi, tenuto conto che il credito è tuttora oggetto di un giudizio pendente in punto di debenza delle somme.

La Banca, costituendosi in giudizio, chiedeva la reiezione delle domande avversarie.

In accoglimento della domanda dei ricorrenti, il Tribunale ha disposto, pertanto, la riduzione dell’ipoteca iscritta dalla Banca in forza del predetto decreto ingiuntivo emesso ed ha disposto quindi la cancellazione di tutte le ipoteche eccezion fatta che per quelle iscritte sull’opificio e sulla villa.

In particolare, ai sensi dell’art. 2877 cod. civ., il giudice ha rilevato che le spese occorrenti per la riduzione delle ipoteche dovessero essere messe a carico dei richiedenti, in ragione del fatto che non ricorre nella specie, l’ipotesi di riduzione per eccesso nella determinazione del credito fatto dal creditore in sede di iscrizione ipotecaria.

Le spese di riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2877 cc

Come specificato dalla Corte d’Appello adita, le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest’ultimo.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza le spese del giudizio sono a carico del soccombente salvo che siano compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.

Le spese che discendono invece dall’azione di riduzione sono inerenti alle formalità dell’annotazione, all’ipotetico atto di assenso posto in essere da parte del creditore e alle tradizionali imposte ipotecarie. Di regola vengono imposte a carico del debitore, in quanto richiedente, ma qualora si verifichi il citato eccesso nella determinazione del valore del credito, è il creditore colui che ha la possibilità di conoscerne più semplicemente l’entità.e si sostanziano, pertanto a suo carico.

A tal riguardo, secondo la Corte di merito, l’ipotesi di bilanciamento delle stesse spese tra entrambe le parti, se derivanti da una sentenza, trova fondamento nella cosiddetta teoria della soccombenza, generalmente stabilita dal codice di procedura civile. La disposizione in commento sarebbe infatti finalizzata alla certa ripartizione delle spese derivanti dall’azione di riduzione, in caso di eccesso nella determinazione del valore dei beni ipotecati. Si aggiunge inoltre, per operare un adeguato collegamento tra il presente articolo e il 92 c.p.c, la possibilità che le medesime spese vengano bilanciate in pari grado tra le parti.

In particolare, con la spiegazione dell’articolo 2877 c.c. si sono nettamente distinte (a differenza del codice precedente che lasciava luogo a dubbio, parlando solo di spese necessarie per la riduzione), le spese necessarie eccedenti all’esecuzione della riduzione al conservatore, diritti dovuti a costui o comunque convenzionali o giudiziali (quali la domanda per eseguire la riduzione nei registri) dalle spese del giudizio di riduzione.

Le prime sono sempre a carico del richiedente, salvo il caso che la riduzione avvenga per eccesso nella determinazione dalla somma fatta dal creditore, nel qual caso stanno a carico di lui, che vi ha dato causa. Quando, invece, è mancato l’eccesso ed è stato necessario un giudizio, (spese di questo sono a carico della parte soccombente, salvo che vengano compensate, applicandosi, in sostanza, il principio generale degli articoli 91 e 92 c.p.c.). Ma, anche in questo caso, le spese necessarie per eseguire la riduzione, se accordata, sono regolate dal codice, il quale, infatti, dice che esse sono sempre a carico del richiedente, che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito.

Alcune massime giurisprudenziali in materia di spese di riduzione ex art. 2877 cc

  • Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l’importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, co. 2, c.p.c., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell’art. 96 co. 1, c.p.c. qualora abbia resistito alla domanda di riduzione dell’ipoteca con dolo o colpa grave. (Nel caso di specie la reiezione dell’opposizione dai ricorrenti proposta avverso il decreto ingiuntivo impugnato vale ad escludere che vi fosse stata iscrizione di ipoteca, da parte della Banca,in assenza di credito e quindi di una posizione tale da giustificare la somministrazione della cautela)” (Cass,Civ, Sez.I 30/07/2010, N°17902).
  • Non incorre in responsabilità aquiliana il creditore che iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda,perfino di gran lunga,l’importo del credito garantito (Cass. Civ. Sez.III, 24/07/2007, N° 16308). Analogamente a quanto accade per il processo esecutivo, in caso di eccessività dell’espropriazione tra beni pignorati e credito portato dal titolo esecutivo.” (Cass. Civ. Sez. III,22/02/2006,N°3952)
  • Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l’importo del credito vantato non può essere chiamato a risponderne a titolo di responsabilità aggravata se non abbia resistito alla domanda di riduzione dell’ipoteca, con dolo o colpa grave. ( Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2007, n.10299)
  • In sede di legittimità, nel sistema di norme che disciplinano la materia riguardante l’iscrizione ipotecaria, il profilo della sproporzione non è assente, ma è regolata, nell’ambito della riduzione giudiziale,con l’individuazione della misura eccedente. Perciò le ipoteche giudiziali devono ridursi se i beni compresi nella iscrizione, hanno un valore, eccedente la cautela, superiore ad un terzo dei crediti iscritti, accresciuti dagli accessori; se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione, ecceda di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta ( Cass. 6533/2016).

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