Gli sviluppi della CEDU: i Protocolli n. 15 e 16

in Giuricivile, 2019, 6 (ISSN 2532-201X)

  1. Tendenze e obiettivi della prossima modifica

Principio di sussidiarietà e di shared responsibility: così si potrebbe descrivere la linea di sviluppo del sistema europeo di salvaguardia giurisdizionale dei diritti e delle libertà fondamentali[1], tramite l’operatività degli ultimi emendamenti introdotti alla Convenzione EDU: i Protocolli n. 15 e n. 16[2].

Quest’ultimo, da meno di un anno, è entrato in vigore per i dieci Stati che hanno provveduto al deposito dello strumento di ratifica: Francia, Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Lituania, San Marino, Slovenia e Ucraina[3].
Due sono gli obiettivi essenziali della riforma considerata nel suo complesso[4].

La prima linea di tendenza è volta a rendere sempre più uniti e collaborativi gli ordinamenti, per corroborare il coordinamento tra organi giurisdizionali e sistemi di tutela[5].

La seconda direttiva si spiega in ottica deflativa del contenzioso e di organizzazione interna[6], nascendo dall’esigenza pratica di alleggerire il carico di lavoro della Corte EDU[7], che risulta gravemente affaticata avendo giurisdizione per un’utenza di più di 800 milioni di cittadini.

Questo è l’humus politico-culturale alla base della nuova concezione di giurisprudenza EDU: una giurisprudenza preventiva e consultiva[8], in grado di rendere sempre più effettivo il dialogo tra le Corti[9].

Il moto della cooperazione e partecipazione tra le Corti si snoda (per i Paesi ratificanti)[10] – e dovrebbe progredire per quelli prossimi alla ratifica, come l’Italia[11] – sempre in osservanza del principio di sussidiarietà[12].

La protezione dei diritti e delle libertà fondamentali resta, quindi, premura primariamente incombente sugli Stati e, in via subordinata, sul sistema convenzionale e giurisdizionale EDU.

Continua a rafforzarsi la portata della tutela multilivello, articolata secondo “un sistema decentrato, in cui il giudice nazionale manterrebbe la responsabilità primaria dell’applicazione della CEDU a livello domestico, salvaguardandosi al contempo l’ortodossia interpretativa della CEDU grazie al ruolo di supervisore svolto dalla Corte di Strasburgo[13].

  1. Come si arriva ai Protocolli n.15 e n. 16 CEDU: la genesi

Le esigenze all’origine di questo processo di formazione normativa sono state profondamente sentite lungo l’evolversi della riflessione storico-giuridica avviata a Varsavia sin nel maggio del 2005.

In questa sede, il Gruppo dei saggi[14] – nominato dai capi di Stato e capi di Governo in seno al Consiglio d’Europa – indicava l’opportunità di istituire uno strumento di rinvio, offerto alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza, alla Corte EDU, in modo da soddisfare la certezza del diritto.

Il giudice nazionale avrebbe, così, stimolato l’interpretazione preventiva della Corte EDU sulle norme convenzionali e sulle questioni attinenti i diritti e le libertà fondamentali.

Le fasi successive di questa elaborazione sono rappresentate dalla Conferenza di Interlaken (2010) e di Izmir (2011), dalla Conferenza di Smirne sul futuro della Corte (26 – 27 aprile 2011) e dalla Conferenza di Brighton (19 – 20 aprile 2012)[15].

Si consolida gradualmente l’idea che i mezzi di coordinamento giurisprudenziale debbano assumere la forma di atti consultivi e, in particolare, pareri preventivi che lo Stato – in via facoltativa – è legittimato a richiedere alla Corte.

Successivamente, si arriva al testo stilato dal Comité directeur pour les droits de l’Homme (CDDH), rimesso al Drafting Group B on the reform of the Court – GT-GDR-B, e inviato al Comitato dei Ministri per l’adozione finale.

Si arriva alla apertura della firma a Strasburgo: il 2 ottobre 2013.

  1. Il sofferto percorso del recepimento italiano

Il Protocollo n.16 dispone l’entrata in vigore per gli Stati consenzienti a partire dal deposito della ratifica del decimo Stato (Francia, agosto 2018).

Allo stato attuale l’Italia non ha ancora ratificato, impedendo il completamento della ricezione degli Emendamenti nel nostro ordinamento: processo che, con ogni probabilità, dovrebbe essere ultimato prossimamente.

Infatti, era stato presentato il disegno di legge n.AC – 2801 “Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n.15 recante l’emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n.16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013”.

Approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nel settembre 2017; passato all’esame del Senato della Repubblica; assegnato alle Commissioni riunite 2a e 3a (Giustizia, Affari Esteri) in sede referente nell’ottobre 2017, ma destinato a non essere approvato definitivamente dal Parlamento.

I punti di maggior dibattito si concentravano:

  • nell’opportunità di prevedere una sospensione obbligatoria del giudizio, e non più meramente facoltativa, nell’attesa dell’emissione del parere della Corte EDU;
  • nel rischio di indebolimento dello strumento, affine ma ontologicamente diverso, del rinvio alla Corte di Giustizia.

Emergeva un atteggiamento di estrema prudenza.

Ma tale battuta d’arresto non sembrava ragionevole, in una prospettiva di politica del diritto, in quanto contrastante con la tendenza alla crescente ed effettiva interazione tra ordinamenti, nello spirito di mutua partecipazione al sistema giurisdizionale europeo di tutela dei diritti umani.

Così il processo di formazione normativa, e di coordinamento tra ordinamento nazionale e ordinamento EDU, trae nuova linfa a partire da poco meno di un anno.

Il 10 agosto 2018 viene presentato il nuovo schema di provvedimento legislativo (DDL AC-1124), assegnato il 21 settembre 2018 alle Commissioni di cui supra.

Si compone di quattro articoli:

  • 1 “Autorizzazione alla ratifica”[16]
  • 2. “Ordine di esecuzione”[17]
  • 3. “Sospensione del processo”[18]
  • 4. “Entrata in vigore”[19]

Siamo allora in attesa dei prossimi sviluppi.

  1. Contenuto del Protocollo n. 15

Il Protocollo n. 15 consta di nove articoli.

Ruolo centrale è dato al principio di sussidiarietà, nel garantire il rispetto dei diritti e delle libertà della Convenzione, e al margine di apprezzamento goduto dalle Alte Parti contraenti nell’assicurazione di tale garanzia (art.1).

Si chiarisce l’entrata in vigore del Protocollo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dallo stesso (art.7).

Le novità principali dell’Emendamento alla Convenzione EDU riguardano:

  • il limite di età per i candidati giudici, fissato in anni 65 (art.2)
  • la riduzione del termine per la presentazione del ricorso individuale alla Corte EDU: dagli attuali sei mesi a quattro mesi (art.4).
  1. Contenuto del Protocollo n. 16

I profili di maggiore impatto sul percorso di cooperazione giurisdizionale sono sicuramente quelli contenuti nel Protocollo n.16, significativamente definito “Protocole du dialogue” dal Presidente Spielmann[20].

Questo è destinato ad entrare in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate ad esso (art.8).

Come detto, essendosi verificata la ratifica della Francia, l’Emendamento è ormai vigente dall’agosto 2018 nei dieci Stati citati in precedenza: ci si premura di specificare che non sono consentite riserve alle disposizioni (art.9).

Se l’Italia approdasse al felice esito dell’iter di recepimento – com’è ragionevole aspettarsi – la situazione che si andrebbe a delineare si potrebbe così descrivere.

Ai sensi dell’art. 1 si dispone che: “le più alte giurisdizioni […] possono presentare alla Corte EDU delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli”.

Le più alte giurisdizioni sono individuate da ciascuno Stato, seguendo il criterio della definitività dei provvedimenti.

L’Italia, pertanto, al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, dovrebbe indicare gli organi de quibus con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa: determinazione che potrebbe essere comunque modificata, in qualsiasi momento, con la medesima procedura (art. 10).

Le più alte autorità giurisdizionali sarebbero identificate: nella Corte Costituzionale[21], nella Suprema Corte di Cassazione, nel Consiglio di Stato, nella Corte dei Conti, nel Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana. Il DDL prevede, poi, che la Corte costituzionale provvederà con proprio regolamento sull’applicazione del Protocollo.

Dalle statuizioni si evince come si possa risolvere in senso negativo il dibattito sorto a proposito della necessità di ricondurre – o meno – le Autorità Amministrative Indipendenti nella rosa dei soggetti legittimati.

Parimenti, parrebbe doversi escludere la legittimazione del Consiglio di Stato al rinvio pregiudiziale quando agisca in veste consultiva: ma qualche voce si erge a sostegno della sua inclusione, nel momento in cui dovesse operare  all’interno del procedimento a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato,  posta la natura contenziosa[22].

L’iniziativa del giudice è facoltativa: ma può richiedere alla Corte EDU di pronunciarsi in via consultiva solamente all’interno di una causa pendente.

Si nega, quindi, ogni sollecito di interpretazione su questioni puramente astratte: infatti, la richiesta di parere deve essere motivata, con la produzione di elementi tratti dal contesto giuridico e fattuale del giudizio in cui sorge il dubbio interpretativo.

Nelle Linee Guida della Corte EDU sono previste disposizioni assai rigorose circa le prescrizioni formali della richiesta[23].

La Corte EDU si pronuncia, quindi, seguendo la formazione della Grande Chambre.

E’ previsto un filtro di ammissibilità: in ipotesi di rigetto, essa è tenuta a darne motivazione (art.2)[24].

La partecipazione ermeneutica tra gli ordinamenti è favorita dalla previsione di un maggiore coinvolgimento delle Alte Parti: non solo il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha diritto di presentare osservazioni e di prendere parte alle udienze, ma le medesime attribuzioni spettano anche allo Stato cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere, su invito del Presidente della Corte (art.3).

Quando la Grande Chambre decide di emettere il parere, questo deve essere motivato. E’ richiesta l’unanimità dei giudici: ma ciascun membro dissenziente può allegare la propria opinione contraria, separatamente.

Così i pareri vengono trasmessi all’autorità giudiziaria nazionale richiedente e possono essere finalmente pubblicati (art.4).

Si ricorda, tuttavia, che i pareri non sono dotati di efficacia vincolante (art.5). Questo profilo costituisce il punto più sensibile della novella.

  1. Criticità e interrogativi aperti

La cautela manifestata nel processo di recepimento dei Protocolli n.15 e n. 16 trova la propria ragion d’essere in una serie di riflessioni che si articolano in chiave problematica[25].

In riferimento al Protocollo n.15 si nota l’intenzione di rendere più efficiente il meccanismo di protezione dei diritti.

Tuttavia, non può trascurarsi che se, da una parte, si velocizza il funzionamento dell’apparato di tutela (riducendo il termine di presentazione del ricorso a quattro mesi) dall’altra, però, il ricorrente godrebbe di un margine temporale minore rispetto a quello attuale per predisporre la difesa.

Si nota, infine, che la riduzione potrebbe poi non rivelarsi particolarmente decisiva nemmeno nell’ottica di ottimizzazione del meccanismo procedurale, visto che “l’ingorgo processuale” si forma una volta giunti gli atti alla Corte, seguendo, l’ordine di trattazione dei ricorsi, le logiche attuali (cioè di rilevanza della questione in ragione dell’urgenza tematica e della gravità della compromissione del diritto, e non della sequenza cronologica del deposito)[26].

Relativamente, invece, al Protocollo n.16 le osservazioni critiche potrebbero sintetizzarsi nei termini seguenti.

La questione più urgente sembrerebbe essere rappresentata dal rischio di un’estensione allarmante dei tempi del giudizio, con conseguente compromissione del principio di ragionevole durata del processo.

E’ evidente il carattere paradossale della situazione. Pericolo concretamente prospettabile, attesa l’opportunità di introdurre un’ipotesi di sospensione del processo.

In secondo luogo, poi, verrebbe da chiedersi quale possa essere la reale efficacia dello strumento del rinvio, posta la natura non vincolante del parere per l’organo ricevente[27].

Vero, però, che il giudice remittente è obbligato a motivare la decisione dissonante rispetto alla statuizione ottenuta all’esito del rinvio.

Il dovere di motivazione, quindi, renderebbe complessivamente più stringente la dinamica di allineamento della giurisprudenza nazionale rispetto a quella EDU.

In aggiunta, potrebbero sorgere dubbi considerando la portata dell’atto de quo in riferimento esclusivo alla posizione della stessa Corte EDU.

Sorgerebbe l’esigenza di definire il rapporto tra il proprio ruolo consultivo e la funzione giurisdizionale: parrebbe doversi concludere come perfino quest’ultima non sia tenuta ad osservare, in un’eventuale sede contenziosa, la statuizione espressa nella fase consultiva.

Infine, è stato paventato il pericolo di un depotenziamento dello strumento del rinvio alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE[28]: rischio che, però, sembrerebbe dimensionato dalla diversità funzionale delle due azioni[29].

Merita un cenno un’ultima questione: quale rilievo giuridico assegnare ai pareri della Corte, nell’ordinamento italiano[30].

In dottrina, un certo orientamento ha rintracciato in essi il carattere di soft law, attribuendo effetti – per così dire – “esistenziali[31]: cioè “concretamente incidenti, almeno di fatto, sugli atteggiamenti dei giudici[32].

Sembrerebbe comunque che questi debbano essere considerati come norma interposta di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost, se guardati alla stregua di diritto vivente[33].

In conclusione, secondo il paragrafo 27 del Rapporto esplicativo, parrebbe potersi ritenere che: “les avis consultatifs […] s’insèrent […] dans la jurisprudence de la Cour, aux côtés de ses arrêts et décisions. L’interprétation de la Convention et de ses protocoles contenue dans ces avis consultatifs est analogue dans ses effets aux éléments interprétatifs établis par la Cour dans ses arrêts et décisions». Ainsi, bien que les avis consultatifs soient dépourvus du caractère contraignant des arrêts de Grande Chambre rendus en matière contentieuse, ils auront néanmoins «d’indéniables effets juridiques»”.


[1] G. ASTA, Il Protocollo XVI alla CEDU: chiave di volta del sistema europeo di tutela dei diritti umani?, in www.sioi.org

[2] A. RUGGERI, Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del Prot. 16), in Rivista AIC, 2014, 1.

[3] G. STAMPANONI BASSI, Protocollo 16 alla CEDU: al via (non ancora per l’Italia) la possibilità di chiedere pareri consultivi alla Corte EDU in Giurisprudenza penale, 30 Novembre 2018.

[4] Cfr. Camera dei Deputati n. 35, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Schullian, Gebhard, Plangger in  Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVIII Legislatura, Disegni di legge e relazioni – documenti, 23 marzo 2018.

[5] F. KALAJA, Il protocollo n.16 alla CEDU: dilemmi europei ed albanesi in Kore University Overview

[6] Cfr. J. GERARDS, Advisory opinions, preliminary rulings and the new Protocol n.16 to the european convention of human rights, p.631: “However, the European system of individual protection of fundamental rights is under heavy pressure. The Court’s caseload has strongly increased and the Court experiences great difficulties in dealing with all applications within a reasonable time.3 A variety of measures and solutions has been introduced over the years in order to guarantee the Court’s (future) effectiveness. […] Procotol n.15 contains a number of procedural amendments to further improve the efficacy of the procedure before the Court, as well as a codification of the margin of appreciation doctrine and the subsidiarity principle. In addition, the facultative Protocol No. 16, which is known as the ‘advisory opinions’ or ‘dialogue Protocol’, opens up the possibility for the highest national courts to direct requests to the ECtHR for it to give an advisory opinion regarding the interpretation and application of the Convention”.

[7] D. MARTIRE, Il Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali entra finalmente in vigore in Diritti Comparati, 16 aprile 2018.

[8] G. ASTA, op.cit.

[9] Guidelines on the implementation of the advisory-opinion procedure introduced by Protocol No. 16 to the Convention: “[…] The aim of the advisory-opinion procedure is to further the interaction between the Court and the national courts and tribunals of the Contracting Parties to the Convention. The promotion of constructive dialogue between the Court and the national courts and tribunals serves to strengthen further the implementation of the Convention at the domestic level, in line with the principle of subsidiarity”.

[10] F. RUGGIERI, Il protocollo 16 alla Cedu in vigore dal 1° agosto 2018. La proposta per l’ordine europeo di conservazione o di produzione della prova digitale in Cassazione Penale, 2018, 7/8, 2662.

[11] D. VIGONI, Entra in vigore (ma non per l’Italia) il Protocollo n. 16 alla CEDU che consente di richiedere alla Corte EDU un parere consultivo in Processo Penale e Giustizia, 2018, 6.

[12] Guidelines on the implementation of the advisory-opinion procedure introduced by Protocol No. 16 to the Convention: “The promotion of constructive dialogue between the Court and the national courts and tribunals serves to strengthen further the implementation of the Convention at the domestic level, in line with the principle of subsidiarity”.

[13] G. ASTA, op.cit.

[14] Rapporto esplicativo del Protocollo n.16 CEDU: “Il Gruppo dei Saggi ha concluso che «sarebbe utile introdurre un sistema in virtù del quale le autorità giudiziarie interne possano richiedere pareri consultivi della Corte su questioni giuridiche relative alla interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, al fine di promuovere il dialogo tra le autorità giudiziarie e di potenziare il ruolo «costituzionale» della Corte. Le richieste di parere, che sarebbero presentate solo dalle corti costituzionali o dalle giurisdizioni di ultima istanza, sarebbero sempre facoltative e i pareri emessi dalla Corte non sarebbero vincolanti»”.

[15] Dichiarazione di Brighton, Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo

[16] “Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

  1. a) Protocollo n. 15 recante emenda- mento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;
  2. b) Protocollo n. 16 recante emenda- mento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013”.

[17] “Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 7 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 8 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)”.

[18] “La Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana possono presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo richieste di parere ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

  1. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo.
  2. La Corte costituzionale può provvedere con proprie disposizioni all’applicazione del Protocollo di cui al comma 1”.

[19] “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

[20] Per il discorso del Presidente della Corte EDU Dean Spielmann alla 123a Sessione del Comitato dei Ministri, 16 maggio 2013: www.echr.coe.int

[21] O. POLLICINO, La Corte costituzionale è una “alta giurisdizione nazionale” ai fini della richiesta di parere alla Corte EDU ex Protocollo 16? in Diritto dell’Unione Europea, 2014, 2

[22] M. LIPARI, Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n.16 annesso alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo, in Federalismi, 2/2019, p. 25

[23] Cfr. Guidelines, cit., 12: “It is important to stress that the content of any request for an advisory opinion is prescribed by Article 1 § 3 of Protocol No. 16 and Rule 92 § 2.1 of Chapter X of the Rules of Court. Such a request must contain not only the question or questions on which the court or tribunal concerned seeks the guidance of the Court but also the following additional elements:

  • the subject matter of the domestic case and its relevant legal and factual background;
  • the relevant domestic legal provisions;
  • the relevant Convention issues, in particular the rights or freedoms at stake;
  • if relevant, a summary of the arguments of the parties to the domestic proceedings on the question;
  • if possible and appropriate, a statement of the requesting court or tribunal’s own views on the question, including any analysis it may itself have made of the question. […]
  1. As regards the presentation of a request for an advisory opinion, requesting courts or tribunals are invited to apply the following guidelines:
  • the request should be in A4 format, typewritten, and have a margin of not less than 3.5 cm;
  • the text should be at least 12 pt in the body of the document and 10 pt in the footnotes, with one and a half line spacing;
  • all numbers should be expressed as figures;
  • pages should be numbered consecutively;
  • the request should be divided into numbered paragraphs;
  • it should be set out in accordance with the requirements of Rule 92 § 2.1 of Chapter X of the Rules of Court.

17.The complete request should not in principle exceed twenty pages.

[24] Articolo 2:

  1. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di parere consultivo rispetto all’articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.
  2. Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo.
  3. Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice eletto per l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice.

[25] I. ANRO, Il protocollo 16 in vigore dal 1° agosto 2018: una nuova ipotesi di forum shopping tra le Corti? in Eurojus.it (ISSN 2384-9169), 24 aprile 2018.

[26] Vero, però, almeno con riguardo al Protocollo n.16 che le Guidelines 2017 al XI Priority, così dispongono:

“29. A request for an advisory opinion will be dealt with as a matter of priority in accordance with Rule 41 of the Rules of Court. The requesting court or tribunal should indicate, giving reasons, whether there are any special circumstances which would require an urgent examination of the request and a speedy ruling by the Court. It is desirable that the requesting court or tribunal should have consulted the parties to the proceedings before it on this matter and attach their views to its reasons for the request. It will be for the Court to determine whether the reasons put forward by the requesting court or tribunal are such as to justify an expedited treatment of the request. The Court will have regard to its own criteria governing the order in which applications lodged under Article 34 of the Convention are handled. It is recommended that designated courts or tribunals familiarise themselves with these criteria before filing a request for an expedited advisory-opinion procedure.

  1. Even in the absence of a specific request for urgent treatment of a request for an advisory opinion, the Court may of its own motion decide to deal with it under an expedited procedure. The requesting court or tribunal will be informed accordingly. It will be for the requesting court or tribunal to notify the parties to the domestic proceedings of the Court’s decision. Similarly, where the Court deems that a request for the expedited processing of a request is not warranted, it will inform the requesting court or tribunal of its decision, which should in turn inform the parties to the proceedings”.

[27] E. NALIN, I Protocolli n. 15 e 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Studi sull’integrazione europea, IX (2014), p. 141.

[28] S. SPUNTARELLI, Il ruolo del rinvio pregiudiziale alla CGUE nella giurisdizione amministrativa rivista trimestrale di diritto pubblico, fasc.3, 1 settembre 2018, pag. 985.

[29] J. GRAGL, (Judicial) Love is Not a One-Way Street: The EU Preliminary Reference Procedure as a Model for ECtHR Advisory Opinions under Draft Protocol No.16, in ELR, 2013, 229-247.

[30] Cfr. Rapporto esplicativo del Protocollo n. 16 nonché rapporto del Relatore del Committee on Legal Affairs and Human Rights dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, par. 11.

[31] G. MORBIDELLI, Linee guida dell’Anac: comandi o consigli? in Diritto amministrativo, 2016, fasc. 3, 273.

[32] M. LIPARI, op.cit., p. 50.

[33] Cfr. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 15 e 16 recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, A.C. 35, A.C. 1124 Dossier n° 83 – Schede di lettura 22 gennaio 2019. Cfr. M. LIPARI, op.cit., p. 52: “[…] nonostante l’affermato carattere non vincolante, i pareri entrano a far parte della giurisprudenza della CEDU e possono consolidarsi in un filone interpretativo ritenuto idoneo a configurare quel diritto vivente dalla CEDU considerato dalla Corte Costituzionale italiana necessario e sufficiente per integrare il parametro di legittimità costituzionale.
A maggiore ragione, il rilevo del parere della CEDU potrebbe essere determinante nelle ipotesi in cui sia stata la stessa Corte costituzionale ad evidenziare un problema interpretativo rilevante: in tali eventualità, la Corte potrebbe anche valutare se l’avviso consultivo mirato ottenuto da Strasburgo, ancorché “isolato”, possa reputarsi idoneo a definire il contenuto della normativa internazionale rilevante ai sensi dell’art. 117 della Cost.”

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