Esame Avvocato 2017. Parere civile 1° traccia: testo, questione e sentenze in materia

Tra le tracce della prima prova scritta, relativa al parere civile, per l’esame da avvocato 2017, veniva richiesto di redigere parere motivato sul contratto atipico di mantenimento.

Ecco il testo completo della prima traccia del parere civile:

In data 9 febbraio 2015, Caia, di 86 anni e sua nipote Mevia di 43 anni, stipulano con l’assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore:

Caia trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell’appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per se l’usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari, alla pulizia della casa, al supporto della somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni spostamento necessario.

Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla.

In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologica non curabile con un’aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia, portata a conoscenza di tale triste notizia, a convincerla a sottoscrivere il contratto.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.

Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa al parere impone di analizzare.

L’alea del contratto atipico di mantenimento (o vitalizio alimentare)

Come già specificato in un precedente articolo, il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), è essenzialmente caratterizzato dall’aleatorietà.

Le prestazioni sono infatti indeterminabili non solo rispetto alla durata complessiva (correlata alla vita del vitaliziato), ma anche rispetto alla loro qualità e quantità (correlate alle esigenze del beneficiario e variabili in relazione alla sua situazione, alle sue condizioni di salute ecc.).

Ne consegue che la validità di tale contratto dipende strettamente dall’età e dallo stato di salute del vitaliziato.

Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 23895 del 23 novembre 2016 ha chiarito le sorti del contratto concluso con un beneficiario affetto da malattia o in età troppo avanzata.

Rileva infatti la Suprema Corte che se, al momento della conclusione, il beneficiario fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile, l’alea sarebbe certamente esclusa.

Di conseguenza, il contratto atipico di mantenimento andrebbe perciò dichiarato nullo.

La Corte ha infine chiarito che l’accertamento dell’alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero della simmetrica e proporzionale situazione d’incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, da una parte, e l’imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, dall’altra, deve essere rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice del merito.

Quest’ultimo dovrà pertanto effettuare una reale comparazione tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dai vitalizianti (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza della beneficiaria, ma anche dalle sue condizioni di salute) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, comparazione da effettuare con riguardo al momento della conclusione del contratto.

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