Donazione indiretta: requisiti, funzionamento e ipotesi concrete riconosciute dalle Sezioni Unite

Con l’ordinanza n. 106/2017, era stato chiesto l’intervento delle Sezioni Unite affinché chiarissero quale sia lo strumento utilizzabile per realizzare una donazione indiretta e quale sia il meccanismo di funzionamento.

In particolare, i giudici di legittimità rimettenti si erano chiesti se per la configurabilità di una donazione indiretta fossero necessari almeno due negozi (negozio-mezzo e negozio-fine) oppure uno solo ovvero anche di un solo atto a carattere materiale 1.

A questo quesito, hanno risposto le Sezioni Unite che, con l’importante sentenza n. 18725, del 27 luglio 2017, hanno analizzato e passato in rassegna alcune ipotesi di donazione indiretta.

La donazione indiretta: requisiti e differenze dalla donazione diretta

Le Sezioni Unite hanno in primo luogo chiarito cosa si intenda per donazione indiretta e quali siano le differenze con la donazione diretta 1 .

In particolare, la donazione indiretta può essere definita come una liberalità attuata attraverso un negozio diverso dalla donazione.

Vi rientrano tutti quegli atti che, pur non ripetendo lo schema tipico della donazione, sono caratterizzati dallo spirito di liberalità (cioè l’intenzione di arricchire il beneficiario con contestuale depauperamento di chi dà esecuzione alla liberalità, pur non essendone obbligato) 6.

La differenza tra donazioni dirette e donazioni indirette risiede nel mezzo col quale si persegue il fine di liberalità (e non nell’effetto pratico che ne deriva, essendo pressoché identico).

Infatti, mentre nelle donazioni dirette il mezzo adoperato è il contratto tipico di cui all’art. 769 c.c., in quelle indirette esso è un atto o un negozio giuridico che, pur non essendo direttamente finalizzato a realizzare il fine liberale, lo attua indirettamente, come scopo ulteriore e diverso dalla sua causa tipica.

Le donazioni indirette possono quindi consistere in atti materiali 7, in negozi unilaterali e in contratti che, pur avendo un proprio schema tipico, hanno lo scopo di realizzare, quale conseguenza ulteriore, un arricchimento economico altrui, giustificato dall’interesse non patrimoniale di chi attribuisce il bene o rinunzia al diritto.

Infatti, tali donazioni, sono assoggettate alla disciplina del tipo di atto utilizzato, ad eccezione per quanto riguarda alcuni istituti tipici delle donazioni dirette.

Le ipotesi di donazione indiretta

Ciò chiarito le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto di procedere alla ricognizione delle ipotesi più significative dell’esperienza giurisprudenziale in materia 2.

La donazione indiretta può configurarsi nel contratto a favore di un terzo, cioè un accordo tra stipulante e promittente, nel quale quest’ultimo si obbliga, per volontà del primo, ad effettuare la prestazione dedotta in contratto in favore di un terzo (beneficiario), per spirito di liberalità.

Infatti, come precisato dalle Sezioni Unite, il contratto a favore di terzo può importare una liberalità a favore del medesimo, ma questa liberalità costituisce la conseguenza né diretta né principale del negozio giuridico avente una causa diversa 3.

La cointestazione di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, può essere intesa come liberalità non donativa quando la somma depositata risulta essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, in quanto col contratto di deposito bancario si verifica l’arricchimento senza corrispettivo 4 dell’altro cointestatario 5.

La donazione indiretta è stata anche ritenuta sussistente con riferimento all’intestazione di beni in nome altrui (molto in uso nella prassi).

Con tale espressione si indica quella operazione attraverso la quale una persona che vuole avvantaggiare, di regola, un proprio discendente, “fornisce” a quest’ultimo il denaro necessario (e finalizzato) all’acquisito di un immobile.

In siffatte ipotesi, infatti, il bene in questione passa dal patrimonio dell’alienante direttamente al patrimonio del beneficiario, senza passare dal patrimonio del donante. Infatti, se il bene passasse anche dal patrimonio del donante, si verificherebbe una donazione diretta.

Ci si chiede in questo caso quale sia l’oggetto della liberalità: se l’immobile o il denaro utilizzato per l’acquisto. Questa alternativa ha importanti riflessi pratici soprattutto in tema di collazione ex art. 737 c.c. 6.

Sappiamo, infatti, che la collazione del denaro va fatta avuto riguardo alla somma sborsata dal donante, per il suo valore nominale, mentre la collazione di immobili va compiuta restituendo alla massa ereditaria l’immobile o il valore che il medesimo ha all’apertura della successione.

Un primo orientamento 7, ormai superato, basandosi sull’interpretazione letterale dell’art. 737 c.c., riteneva che oggetto della collazione fosse tutto ciò di cui si è impoverito il donante (cioè, il denaro) e non quello di cui si è arricchito il donatario.

Infatti la predetta norma indica che deve essere conferito ai coeredi da parte dei figli, i loro discendenti e il coniuge del de cuius, “tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto” 8.

Ad oggi, l’orientamento più accreditato, invece, sostiene che bisogna verificare quale sia stato l’intento del donante: se il denaro o l’immobile. Naturalmente, una volta risolta siffatta indagine, si applicherà la relativa disciplina della collazione, così come esposta sopra 9.

Le ipotesi di donazione diretta

Passando, invece, alle ipotesi che sono state condotte nell’ambito della donazione diretta, le Sezioni Unite hanno evidenziato che è stato inquadrato come tale il trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore, al fine di compiere una liberalità 10.

Anche le liberalità attuate a mezzo titoli di credito sono state considerate come donazioni dirette 11.

Inoltre, ribadendo quanto già sostenuto dalla una meno recente pronuncia della Cassazione 12, le Sezioni Unite hanno ricordato che solo le fattispecie negoziali causali, cioè quei negozi che hanno già in sé la causa giustificativa del relativo effetto, possono essere considerate come donazioni indirette.

Non anche quei negozi astratti (come l’emissione o la girata di assegni e titoli di credito) che devono trovare necessariamente il loro fondamento in un rapporto sottostante, cioè in un negozio dove ricorrano i requisiti di sostanza e di forma (e se il rapporto sottostante è una donazione, sarà necessaria la forma solenne).

Anche l’accollo interno è stato ritenuto donazione diretta 13, quando è realizzato allo scopo di arricchire un familiare con conseguente proprio impoverimento, essendosi obbligato l’accollante a pagare all’istituto di credito le rate del mutuo bancario contratto dall’accollato. Infatti, siffatta liberalità non è un effetto indiretto, ma la causa stessa dell’accollo.

Le operazioni di bancogiro

Per quanto riguarda, invece, la questione direttamente affrontata dalle Sezioni Unite nella sentenza in esame (il trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario), la tesi che la inquadra tra le donazioni indirette muove dal presupposto che l’accreditamento nel conto del beneficiario è costituito da un’operazione trilaterale basata su un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, eseguito da un soggetto diverso dall’autore della liberalità (cioè dalla banca anziché dal beneficiante).

In altri termini, si sarebbe di fronte ad una liberalità in favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione.

Soluzione, questa, che le Sezioni Unite non hanno condiviso, ritenendo che “l’operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra beneficiante e beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro”.

Non si tratta, quindi, di una donazione indiretta, ma di una donazione tipica ad esecuzione indiretta.

Soluzione della Corte che trova conforto nella dottrina, la quale sostiene che in operazioni di questo genere gli strumenti finanziari vengono trasferiti attraverso il virement al beneficiario direttamente dalla sfera patrimoniale del beneficiante.

Non si tratta di una operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma di intermediazione gestoria, in quanto il bancogiro non è altro che una mera modalità di trasferimento di valori dal patrimonio di un soggetto al patrimonio di un altro soggetto.

Ad ulteriore conferma di siffatta impostazione, milita anche la sentenza della Cassazione n. 25/2017, la quale afferma che nel bancogiro, che si inquadra nella delegazione, la quale si innesta nel rapporto di mandato derivante da quello di conto corrente, sussistendo la disponibilità di conto, la banca non può rifiutarsi di eseguire l’ordine impartitole dal beneficiante.

Naturalmente, questo avviene in deroga rispetto a quanto previsto nella delegazione (art. 1269 c.c.) nella quale il terzo delegato “…non è tenuto ad accettare l’incarico”, in quanto, come già detto, alla base vi è un rapporto di mandato.

Pertanto, la Cassazione ha concluso sul punto che “il trasferimento scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario” e non tra beneficiante, banca (terzo delegato) e beneficiario. Quindi, se si ravvisa una causa donandi, sarà necessario l’atto pubblico.

Differenze tra il bancogiro e il contratto a favore di terzo

Per ultimo, le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno evidenziato come il passaggio di valori patrimoniali a titolo di liberalità dal beneficiante al beneficiario eseguito a mezzo banca è diverso dal contratto a favore di terzo (realizzato per spirito di liberalità), nel quale è il patrimonio del promittente ad essere direttamente coinvolto nel processo attributivo.

Infatti, l’oggetto della liberalità è costituito dalla prestazione del promittente e non da quanto prestato dallo stipulante al promittente stesso.

Tra l’altro, mentre nel contratto a favore di terzo, quest’ultimo è titolare di un diritto azionabile direttamente nei confronti del promittente, la stessa cosa non può dirsi nel per il terzo beneficiario di un ordine di giro, il quale non acquista alcun diritto nei confronti della banca.

Infatti, come ha più volte affermato la Cassazione anche in altre pronunce 14, l’ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, nel quale la banca, con una precedente dichiarazione di volontà, si è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi conferiti dal cliente.

Siffatto negozio si perfeziona, pertanto, tra la banca e il beneficiante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti si realizza una delegazione di pagamento.

Differenze tra bancogiro e cointestazione del deposito bancario

Infine, le Sezioni Unite hanno differenziato il trasferimento, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione, dalla cointestazione del deposito bancario.

Solo in quest’ultima si realizza una deviazione, in favore del terzo, degli effetti propri del contratto bancario.

Cosa che non accade, invece, nel primo negozio che conserva integra la causa sua propria, in quanto l’ordine di bonifico dato alla banca costituisce solo una fase di esecuzione del contratto con la stessa.


1 Si pensi alla costruzione realizzata sul suolo di un terzo con materiali propri ovvero all’astensione dall’esercizio di un diritto affinché si verifichi l’usucapione di un immobile in capo al terzo che ne ha il possesso.

2 Confermando quanto già affermato in merito alle differenze tra donazioni indirette e dirette.

3 Così anche Cass. n. 2727/1968.

4 Nel senso che, a fronte della messa a disposizione di somme di denaro in modo non corrispondente ai versamenti effettuati, il cointestatario non ha obblighi di restituzione o di rendiconto.

5 Cass. n. 26983/2008.

6 La collazione è quell’istituto attraverso il quale i figli, i loro discendenti e il coniuge del de cuius devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente.

7 Ex multis, Cass. n. 2147/1987.

8 Tra l’altro, a sostegno di questa tesi milita anche l’art. 1923 c.c., il quale dispone che nell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, oggetto della collazione sono i premi pagati e non quanto dovuto dall’assicurazione al beneficiario.

Cass., Sez.Un., n. 9282/1992. In senso conforme, Cass. n. 17604/2015.

10 Perché in questo caso nel trasferimento il depositante “non utilizza la causa tipica del rapporto con la banca” allo scopo di conseguire un diverso risultato economico, ma si limita a porre in essere un negozio con un altro soggetto, che può avere diverse funzioni, le quali non sono un effetto indiretto della trasmissione del libretto, ma ne costituiscono direttamente lo scopo. Pertanto, se lo scopo è quello di liberalità, ne consegue che si tratta di donazione diretta, soggetta alla relativa disciplina.

11 Infatti, l’aver incorporato l’obbligazione del donante in un titolo formale e astratto, non fa sì che muti la natura dell’obbligazione stessa.

12 Sentenza n. 1984/1997.

13 Cass. n. 7507/2006.

14 Ex multis, Cass. n. 25/2017.

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