Trasporto turistico e IVA: quando l’esenzione non si applica

Le attività di trasporto con finalità turistico-ricreative possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. 633/1972, ma solo quando il servizio reso consiste effettivamente nel trasporto di persone e gli eventuali servizi ulteriori abbiano carattere meramente accessorio.

Se invece il trasporto è soltanto uno degli elementi di una prestazione più ampia, come una gita organizzata, un’escursione o una minicrociera con servizi aggiuntivi autonomamente rilevanti, l’esenzione può venire meno.

È il principio ribadito dalla Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25745/2026 (puoi leggerla cliccando qui), che offre indicazioni operative per imprese di navigazione, operatori turistici, agenzie di viaggio e professionisti che assistono soggetti attivi nel settore.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso: escursioni in laguna considerate attività turistica complessa

La controversia riguardava una società che svolgeva attività con imbarcazioni nella laguna veneta e che riteneva applicabile l’esenzione IVA prevista per il trasporto urbano di persone.

L’Agenzia delle Entrate aveva però recuperato l’imposta ritenendo che l’attività concretamente svolta non fosse riconducibile al semplice trasporto.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la società offriva un servizio più articolato, comprendente gite ed escursioni turistiche, con utilizzo di voucher, personale qualificato, hostess e guide turistiche.

Sia la CTP sia la CTR avevano condiviso questa impostazione, ritenendo che il servizio offerto fosse diverso dal mero trasferimento di passeggeri.

La finalità turistica, da sola, non esclude l’esenzione IVA

Uno dei passaggi più importanti dell’ordinanza riguarda l’art. 36-bis del d.l. 50/2022.

La disposizione, di interpretazione autentica, ha chiarito che il regime previsto dall’art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. 633/1972 può applicarsi anche quando il trasporto sia effettuato per finalità turistico-ricreative e indipendentemente dal soggetto che lo rende.

In altre parole, il fatto che il passeggero si sposti per turismo non basta, da solo, a escludere l’esenzione.

La Cassazione ribadisce inoltre che questa norma ha efficacia retroattiva, salvo i rapporti ormai esauriti.

Il vero criterio discriminante è un altro: occorre capire che cosa viene effettivamente venduto al cliente.

Quando il servizio resta un semplice trasporto

L’esenzione può trovare applicazione quando la prestazione ha come oggetto sostanziale il trasporto di persone e gli eventuali servizi aggiuntivi servono soltanto a fruire meglio di quel trasporto.

La Cassazione richiama sul punto i principi della giurisprudenza unionale secondo cui una prestazione è accessoria quando non rappresenta un fine autonomo per il cliente, ma costituisce soltanto il mezzo per utilizzare nelle migliori condizioni la prestazione principale.

In termini pratici, possono quindi essere compatibili con il carattere di trasporto servizi strettamente funzionali al viaggio, purché non acquistino un peso economico e funzionale tale da trasformare la natura complessiva dell’offerta.

Non basta dunque verificare la presenza di un servizio aggiuntivo: bisogna stabilire se quel servizio sia realmente accessorio oppure faccia parte del prodotto che il cliente sta acquistando.

Quando invece si tratta di una prestazione turistica complessa

La situazione cambia quando l’attività economica non consiste più nel semplice trasferimento da un luogo a un altro, ma nell’offerta di un’esperienza turistica complessiva.

La Cassazione chiarisce che la finalità turistico-ricreativa non modifica di per sé la natura del trasporto. Tuttavia l’esenzione viene meno se ci si trova davanti a una prestazione complessa nella quale siano presenti attività ulteriori non meramente accessorie e il trasporto assuma una funzione soltanto strumentale.

È esattamente ciò che i giudici hanno ritenuto nel caso esaminato.

La CTR aveva accertato che l’attività principale della società consisteva nell’organizzazione di gite ed escursioni turistiche con imbarcazioni e che il trasporto rappresentava il mezzo attraverso cui veniva realizzata la finalità economica principale dell’operazione.

Questo accertamento di fatto, secondo la Cassazione, non era riesaminabile nel giudizio di legittimità.

Come capire se l’IVA va applicata: il test pratico

Per gli operatori, il problema va affrontato partendo dalla struttura concreta del servizio.

La domanda da porsi non è soltanto: “sto trasportando persone?”

Occorre chiedersi piuttosto:

“Il cliente sta acquistando principalmente un trasferimento oppure un’esperienza turistica organizzata?”

Se il cliente paga essenzialmente per essere trasportato da un punto a un altro, l’eventuale finalità turistica non impedisce di per sé l’applicazione dell’esenzione, sempre nel rispetto dei requisiti normativi.

Se invece il prezzo remunera una combinazione di trasporto, escursione, accompagnamento, guida, intrattenimento o altri servizi che costituiscono parte essenziale dell’offerta, aumenta il rischio che l’operazione venga qualificata come prestazione complessa imponibile.

Gli elementi da verificare, in concreto, sono quindi:

  • modalità con cui il servizio viene pubblicizzato;
  • contenuto effettivo dell’offerta al cliente;
  • presenza di guide, hostess o accompagnatori;
  • utilizzo di voucher o pacchetti turistici;
  • eventuali attività ricreative comprese nel prezzo;
  • autonomia economica dei servizi aggiuntivi;
  • ruolo effettivo del trasporto nell’economia complessiva dell’operazione.

È proprio questo tipo di valutazione complessiva che la Cassazione considera necessario ai fini IVA.

Anche il sito internet può diventare un elemento di prova

Il caso è interessante anche sotto un altro profilo pratico.

Nella ricostruzione della vicenda è stata valorizzata anche la modalità con cui la società presentava la propria attività sul sito internet, dove venivano pubblicizzate gite, escursioni e minicrociere.

Per le imprese questo significa che la qualificazione fiscale del servizio non dipende soltanto dal contratto o dalla fattura, ma può essere influenzata anche da come l’attività viene concretamente organizzata e comunicata al pubblico.

Descrizioni commerciali, pagine web, brochure, voucher e materiale promozionale devono quindi essere coerenti con la qualificazione fiscale che si intende sostenere.

Le perizie di parte non vincolano il giudice

L’ordinanza contiene anche un chiarimento processuale utile.

La società aveva lamentato che la CTR non avesse adeguatamente considerato alcune perizie di parte.

La Cassazione ricorda però che la perizia stragiudiziale, anche se asseverata, costituisce una semplice allegazione difensiva.

Il giudice non è quindi tenuto a confutare analiticamente ogni osservazione contenuta nella relazione tecnica, purché indichi gli elementi sui quali fonda la propria decisione e segua un percorso argomentativo comprensibile.

Cosa devono fare in concreto imprese e professionisti

Per chi opera nel settore, il punto non è quindi scegliere a priori tra “trasporto” e “turismo”, ma analizzare la struttura effettiva dell’attività.

Prima di applicare l’esenzione IVA è opportuno verificare:

  • quale sia la prestazione economicamente principale;
  • se i servizi aggiuntivi siano realmente accessori;
  • come il servizio venga presentato nei contratti e nella comunicazione commerciale;
  • se esistano elementi che trasformano il semplice trasporto in un pacchetto esperienziale;
  • se la documentazione fiscale sia coerente con la natura effettiva della prestazione.

La finalità turistica non fa perdere automaticamente l’esenzione, ma nemmeno consente di applicarla quando il trasporto sia soltanto il mezzo attraverso cui viene realizzata una prestazione turistica più complessa.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso della società e confermato il recupero dell’IVA.

FAQ: trasporto turistico ed esenzione IVA

Il trasporto turistico è sempre soggetto a IVA?

No. La finalità turistico-ricreativa non esclude automaticamente l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. 633/1972. Occorre però che la prestazione abbia effettivamente ad oggetto il trasporto di persone e che gli eventuali servizi ulteriori siano soltanto accessori.

Una gita in barca può essere esente IVA?

Può esserlo solo se, in concreto, la prestazione resta qualificabile come trasporto di persone. Se invece viene venduta una vera e propria escursione organizzata con servizi ulteriori non accessori, l’operazione può perdere il regime di esenzione.

Una minicrociera turistica è esente IVA?

Dipende dalla struttura del servizio. Se il trasporto è soltanto funzionale a un’esperienza turistica più ampia, caratterizzata da servizi ulteriori autonomamente rilevanti, l’esenzione può non spettare.

La presenza di una guida turistica fa perdere automaticamente l’esenzione?

Non automaticamente. Occorre valutare se la guida rappresenti un servizio meramente accessorio oppure una componente essenziale dell’offerta. È la natura complessiva della prestazione a essere decisiva.

Hostess e assistenza a bordo sono servizi accessori al trasporto?

Possono esserlo, ma dipende dalla funzione concretamente svolta. Se servono soltanto a consentire una migliore fruizione del trasporto possono avere carattere accessorio; se fanno parte di un più ampio servizio turistico, la valutazione può cambiare.

Conta come viene pubblicizzato il servizio sul sito internet?

Sì, può contare. Nel caso deciso dalla Cassazione, il modo in cui l’attività veniva presentata online è stato uno degli elementi utilizzati per qualificare il servizio come organizzazione di gite ed escursioni turistiche.

L’esenzione IVA vale anche per operatori privati?

Sì. L’art. 36-bis del d.l. 50/2022 chiarisce che la disciplina si applica indipendentemente dalla tipologia del soggetto che effettua la prestazione, purché ricorrano gli altri requisiti previsti.

La norma del 2022 vale anche per gli anni precedenti?

Sì, secondo la Cassazione si tratta di una norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva, salvo i rapporti ormai esauriti.

Come capire se un servizio aggiuntivo è “accessorio” al trasporto?

Il criterio è verificare se il cliente lo acquisti come fine autonomo oppure semplicemente per usufruire meglio del trasporto principale. Se il servizio aggiuntivo assume un valore autonomo nell’esperienza acquistata, diventa più difficile qualificarlo come accessorio.

Una perizia tecnica può dimostrare che l’attività è semplice trasporto?

Può essere utilizzata dalla parte, ma non vincola il giudice. La perizia stragiudiziale costituisce un’allegazione difensiva e può essere implicitamente disattesa se la decisione si fonda su elementi incompatibili con le sue conclusioni.

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