Fusione tra società semplice e Fondazione ETS: quali imposte si pagano

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 171/2026, ha chiarito quale regime fiscale applicare ad un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di una Società semplice in una Fondazione Ente del Terzo Settore. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Fusione tra società semplice e Fondazione ETS: il caso esaminato

L’Istante, Fondazione “Alfa” Ente del Terzo Settore, rappresentando di essere una fondazione senza scopo di lucro iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore), dichiara di detenere, alla data di presentazione dell’istanza, una partecipazione rappresentativa della maggioranza del capitale sociale di una Società semplice.

In particolare, la Fondazione riferisce di aver ricevuto in donazione la partecipazione nella Società semplice ad opera di una società di diritto tedesco e di aver sempre mantenuto il controllo della Società semplice.

A seguito del perfezionamento della donazione, mediante contratto di affitto d’azienda la Società semplice concedeva in affitto ad altra società un’azienda agricola che includeva, tra l’altro, la maggior parte degli immobili di cui la Società semplice era proprietaria, inclusi terreni agricoli di notevole rilievo paesaggistico

L’Istante, quindi, rappresenta che già dalla proposizione dell’istanza, la Società semplice non svolgeva più alcuna attività d’impresa né alcuna attività agricola, giacché la stessa era stata oggetto di trasferimento con il sopra menzionato contratto d’affitto d’azienda.

Nella documentazione integrativa presentata, inoltre, l’Istante precisa che in virtù di un ulteriore atto modificativo – estensivo la Società semplice includeva nel contratto d’affitto un ulteriore ramo d’azienda residuale, perdendo definitivamente la qualifica di imprenditore e cessando di fatto qualsiasi attività d’impresa.  

Da tale momento, dunque, la Società semplice sospendeva la propria partita IVA, pur in assenza di comunicazione formale all’Ufficio.

Sulla base di quanto premesso, la Società semplice e la Fondazione decidevano di effettuare un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della prima nella seconda.

Detta operazione, specifica l’Istante, consente l’ingresso definitivo nel proprio patrimonio di tutti gli immobili della Società semplice, contribuendo al raggiungimento delle finalità culturali – statuarie della Fondazione.

Plusvalenze, IVA e imposte di registro: i dubbi della Fondazione

Tanto esposto, in relazione alla sopra descritta operazione di fusione per incorporazione, la Fondazione domanda se: 

  • ai fini delle imposte sui redditi emergano, o meno, presupposti d’imposta;
  • ai fini IVA sia applicabile la disposizione di cui all’art. 2, comma 3, lett. f) D.p.r. n. 633/1972 secondo cui sono esclusi dall’imposta “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti […]”.
  • si applichino le Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale in misura fissa, ai sensi dell’art. 82, comma 3, D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Fusione società semplice-ETS: il trattamento fiscale secondo l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia procede alla disamina settoriale dei singoli quesiti.

Plusvalenze nella fusione: quando non sono imponibili

L’Agenzia delle Entrate, relativamente alle Imposte sui Redditi, chiarisce che l’art. 172 Tuir stabilisce il principio di neutralità fiscale delle fusioni tra società, prevedendo che tali operazioni non costituiscano “realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.

Ai sensi del successivo art. 174 Tuir, inoltre, “le disposizioni degli art. 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi da società”.

In altri termini e per quanto qui di interesse, il principio di neutralità fiscale delle fusioni, – in base al quale il passaggio dei beni dalle società/enti preesistenti al soggetto risultante da detta operazione non dà luogo a fenomeni realizzativi di reddito – implica un “sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell’imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale” (Risoluzione n. 152/E -2008).

Ne deriva che, per inglobare o escludere l’operazione in esame dall’alveo del Tuir, occorre verificare la concreta destinazione dei beni trasferiti, posto che se i beni provenienti dalla Società semplice confluissero nella sfera commerciale della Fondazione incorporante, questo trasferimento certamente potrebbe assumere rilevanza fiscale ex artt. 67 e 68 Tuir.

Nel caso in esame, di contro, la Fondazione ha dichiarato che la globalità dei beni acquisiti sarà destinata all’attività istituzionale – statuaria (non commerciale) dell’Ente e che l’azienda agricola continuerà ad essere utilizzate in ragione del contratto d’affitto già in essere. 

Pertanto, l’operazione è fuori dal regime d’impresa e le eventuali plusvalenze – derivanti dai beni trasferiti dalla Società semplice alla Fondazione per effetto della fusione – non assumeranno rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 67 Tuir.

IVA sulla fusione: quando l’operazione è fuori campo

L’art. 4, comma 2, n. 2) D.p.r. n. 633/1972 stabilisce che si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”.

A seguire, considerato che secondo un indirizzo di prassi consolidato (inter alia – Risoluzione n. 26/E-2006) “la Società semplice, che ha come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, non svolge attività rilevante ai fini Iva“, sulla base del presupposto dichiarato dall’Istante (che al momento della fusione la Società semplice concedeva interamente in affitto l’azienda in esame), si ritiene che la fusione in oggetto sia fuori dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto soggettivo in capo alla Società semplice (Risoluzione n. 340/E-2007).

Ed invero, la Società semplice, prima dell’operazione straordinaria, di fatto, procedeva alla concessione in affitto dell’intera azienda, escludeva i canoni di locazione dall’ambito Iva e cessava di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale: applicazione in misura fissa

Per rispondere all’ultimo quesito, data la non assoggettabilità delle operazioni sopra descritte al regime Iva, l’Agenzia delle Entrate risponde con il richiamo al principio di alternatività tra Iva e Imposta di Registro ex art. 40 Tur.

Nel dettaglio, l’Agenzia richiama l’art. 82 del D.lgs. n. 117/2017, che prevede l’applicazione delle Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale in misura fissa agli atti costitutivi, alle modifiche statuarie e alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione effettuate da Enti del Terzo Settore.

Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto che la fusione per incorporazione della Società semplice nella Fondazione è anche posta in essere da un ETS e che, all’esito dell’operazione straordinaria, l’Istante continuerà a mantenere la qualifica di Ente del Terzo Settore regolarmente iscritto al RUNTS, si ritengono applicabili le imposte di cui all’art. 82, comma 3 D.lgs. n. 117/2017 in misura fissa, con ciò intendendo agevolare le modifiche statuarie degli ETS. 

Fusione tra società semplice ed ETS: quando il regime fiscale è agevolato

L’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di una Società semplice in un Fondazione del Terzo Settore, al ricorrere di specifici requisiti, beneficia di un trattamento fiscale particolarmente favorevole, il quale esclude la rilevanza fiscale delle eventuali plusvalenze, la sussistenza di operazioni fuori campo Iva e l’applicazione delle Imposte di Registro-Catastali- Ipotecarie in misura fissa.

Giulia Ferraro
Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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