Responsabilità medica, sì all’ATP anche su questioni non tecniche

L’accertamento tecnico preventivo in materia di responsabilità sanitaria può essere avviato anche quando tra paziente e struttura sanitaria esistono controversie che vanno oltre gli aspetti puramente tecnici. Lo ha chiarito il Tribunale di Messina (ordinanza del 14 luglio 2026 che puoi leggere cliccando qui), chiamato a pronunciarsi sul ricorso di un paziente che, dopo un intervento chirurgico, aveva subito un grave peggioramento delle proprie condizioni. La presenza di ulteriori questioni di fatto o di diritto, secondo il giudice, non rende di per sé inammissibile l’ATP con finalità conciliativa.

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L’accertamento tecnico preventivo

L’accertamento tecnico preventivo

Il presente lavoro, giunto alla sua III edizione, è aggiornato alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia e alla giurisprudenza più recente e conferma la sua impostazione molto apprezzata nelle edizioni precedenti: contiene istruzioni pratiche per la richiesta dell’accertamento tecnico preventivo, istituto che persegue lo scopo di impedire l’inevitabile dispersione degli elementi probatori, in quanto il decorso del tempo produce modificazioni sia ai luoghi che alle persone; nonché per la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696 bis c.p.c.

Questo strumento, insieme all’esigenza di preservare gli elementi probatori, favorisce l’interesse alla conciliazione delle parti nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito.

Attraverso itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, si risponde alle principali questioni legate all’applicazione dell’istituto dell’ATP e si risolvono, tra gli altri, quesiti in cui se ne valuta l’applicabilità al diritto industriale, al diritto amministrativo, al diritto previdenziale e al campo della responsabilità medica, la cui applicazione ha subìto importanti cambiamenti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

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Dopo l’intervento il paziente resta allettato: il caso

Un paziente si rivolgeva ad una struttura sanitaria siciliana per l’esecuzione di un (non meglio precisato, nell’Ordinanza) intervento chirurgico.

Prima dell’esecuzione del suddetto intervento chirurgico, il paziente era in grado di mantenere la posizione eretta attraverso l’appoggio ad entrambi gli arti.

A seguito dell’intervento chirurgico cui era stato sottoposto presso la suddetta struttura sanitaria, il paziente non risultava più essere in grado di sostenere la posizione eretta ed anzi il medesimo risultava costretto a stare in posizione distesa su di un letto (si legge nell’Ordinanza che il paziente “successivamente è divenuto allettato”).

La procedura di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa, di cui all’art. 696 bis c.p.c., è prevista dal nostro ordinamento come condizione necessaria (in alternativa al procedimento di mediazione) per poter rendere procedibile la domanda di merito nei confronti degli esercenti la professione sanitaria volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità di detto esercente e quindi la sua condanna al risarcimento del danno. 

Pertanto, ritenendo sussistente una responsabilità della struttura sanitaria dove era stata eseguita l’operazione chirurgica, il paziente adiva il Tribunale di Messina mediante un Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per fare accertare detta responsabilità.

La struttura sanitaria si costituiva nel procedimento per ATP e ne contestava l’ammissibilità. In particolare, la resistente sosteneva che non sussistevano i presupposti richiesti dalla sopra richiamata disposizione normativa per disporre il procedimento e che comunque mancava la verosimile sussistenza del requisito del nesso di causalità fra la condotta imputata ai sanitari della convenuta e l’evento dannoso lamentato dal paziente. Inoltre, sempre secondo la resistente, nel caso di specie vi erano contrasti tra le parti su diverse questioni non aventi carattere tecnico e che pertanto non potevano essere risolte attraverso lo strumento della consulenza tecnica preventiva.

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ATP conciliativo anche se la controversia non è solo tecnica

Preliminarmente, il Tribunale di Messina ha ritenuto sussistenti i requisiti oggettivi previsti dalla norma, in quanto la domanda formulata dal ricorrente aveva ad oggetto l’accertamento e la individuazione di un credito derivante dalla inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito ed in quanto gli accertamenti richiesti sembravano in astratto idonei a comporre la lite in essere tra le parti.

Secondo il giudice, infatti, la norma che disciplina il procedimento per ATP con finalità conciliativa deve essere interpretata in modo estensivo: non limitando l’ammissibilità soltanto ai casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all’an della pretesa e si discuta soltanto sul quantum dell’importo dovuto dal danneggiante; il procedimento, invece, deve ritenersi ammissibile anche quando le parti non sono d’accordo sulla sussistenza della responsabilità in capo al resistente.

Dopo le suddette valutazioni di carattere generale, il giudice ha esaminato l’eccezione sollevata dalla struttura sanitaria resistente, circa il fatto che il ricorrente non avesse fornito la prova del fumus boni iuris (cioè della verosimile sussistenza) del nesso di causalità tra la condotta addebitata alla struttura sanitaria e la patologia lamentata dal paziente.

A tal proposito, il giudice ha ritenuto che fosse pacifico tra le parti e dimostrato dall’esame clinico eseguito prima dell’operazione chirurgica, che il paziente, prima dell’esecuzione di detta operazione da parte della struttura sanitaria resistente, fosse in grado di mantenere la posizione eretta con appoggio bilaterale; mentre, dopo detto intervento chirurgico, il paziente “è divenuto allettato”.

Tale ultime circostanze, secondo il giudice, è sufficiente ad integrare il requisito della verosimile sussistenza del nesso di causalità. Inoltre, in ogni caso, dette circostanze giustificano lo svolgimento di un esame specialistico sul punto.

In secondo luogo, il giudice ha ritenuto non condivisibile la difesa della struttura sanitaria, secondo cui la procedura per ATP conciliativa sia ammissibile soltanto nel caso in cui le parti controvertano su aspetti tecnici della vicenda, mentre sarebbe inammissibile tutte le volte in cui le parti controvertano anche su altre questioni di diritto o di fatto che non riguardano espetti tecnici e quindi sono estranee alle competenze specialistiche dei consulenti tecnici d’ufficio.

A tal proposito, il tribunale di Messina ha evidenziato che, il carattere e la finalità conciliativi della procedura per ATP di cui all’art. 696 bis c.p.c. escludono che la presenza di questioni non tecniche su cui le parti controvertono sia sufficiente per ritenere inammissibile la procedura.    

La procedura per ATP conciliativa non serve, infatti, a risolvere la lite, ma piuttosto a sollecitare la conciliazione tra le parti, accertamento nel contradditorio tra le stesse le questioni tecniche e meno prevedibili della lite.

Pertanto, se la lite esorbita i confini della componente tecnica del giudizio e riguardi anche questioni di diritto o di fatto non aventi carattere tecnico, ciò solo non vale per ritenere inammissibile la procedura medesima.

Tra l’altro, in sede di ATP, il giudice non deve valutare la fondatezza della domanda, neanche in maniera sommaria, per quanto concerne le questioni giuridiche o di fatto non rimesse all’accertamento tecnico del CTU (a meno che la domanda non appaia subito manifestamento infondata o in difetto dei presupposti processuali).

Il Tribunale accoglie il ricorso e dispone la consulenza tecnica

In considerazione di tutto quanto sopra, il tribunale di Messina ha ritenuto che sussistessero le condizioni previste dalla legge per ritenere ammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa promosso dal paziente nei confronti della struttura sanitaria e conseguente ha accolto il ricorso, nominando il collegio peritale e disponendo lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio (secondo il quesito indicato nella stessa ordinanza) nonché rimandando all’eventuale giudizio di merito l’esame di ogni altra questione di fatto e di diritto.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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