Cause bancarie “chiavi in mano”: quando l’avvocato è responsabile

Nel contenzioso bancario capita sempre più spesso di imbattersi nello stesso schema commerciale. Una società specializzata nel “recupero” di somme da presunta usura o anatocismo contatta il correntista, gli fa redigere una perizia econometrica da un professionista di propria fiducia, e gli affida pure il legale che dovrà portare la banca in giudizio, tutto interno allo stesso circuito. A tenere insieme il pacchetto, di solito, c’è una polizza di tutela legale che promette al cliente di non rischiare nulla, nemmeno le spese di soccombenza.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6677/2026, ha smontato uno di questi schemi: ha accertato la responsabilità professionale dell’avvocato e, in via concorrente, del commercialista autore della perizia, per avere instaurato un giudizio bancario privo di fondamento documentale senza avvertire il cliente del rischio di soccombenza.

La decisione si inserisce in un filone di legittimità sull’obbligo di dissuasione dell’avvocato che nel 2025 e nel 2026 si è ulteriormente precisato, e chiarisce anche un punto meno battuto: cosa succede quando la pretesa del cliente verso il proprio difensore è restitutoria, non risarcitoria, e la polizza professionale non la copre.

La vicenda

L’amministratore di una società viene avvicinato da un agente di un proprio fornitore, che gli segnala presunte anomalie nel rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca. Da lì lo si indirizza verso una società di intermediazione specializzata nel recupero di somme da usura bancaria, che prospetta una differenza a favore del cliente di oltre 154.000 euro.

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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

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È la stessa società a scegliere, senza lasciare alternative al cliente, il commercialista che redigerà la perizia e l’avvocato che porterà la causa in tribunale: entrambi professionisti del circuito, sconosciuti al cliente fino ad allora. Il costo dell’intera operazione viene assorbito in un contratto “Gold” comprensivo di polizza di tutela legale, che garantisce il rimborso di ogni spesa in caso di soccombenza nell’azione contro la banca.

L’azione, promossa davanti al Tribunale di Lucca, viene integralmente respinta nel 2020. Il giudice lucchese censura più manipolazioni metodologiche nella perizia di parte: la tesi attorea applica ai tassi di mercato una formula diversa da quella delle istruzioni della Banca d’Italia, e poi confronta il risultato con un tasso soglia calcolato secondo le istruzioni medesime, mettendo a paragone grandezze non omogenee. La CTU disposta in corso di causa non condivide del tutto l’impostazione del consulente di parte, ma arriva comunque a un importo di gran lunga inferiore a quello indicato in citazione.

A pesare, però, è soprattutto un revirement delle Sezioni Unite intervenuto proprio nelle more del giudizio, che abbandona l’orientamento fino a quel momento favorevole agli attori su tasso soglia e usura sopravvenuta. Le stesse Sezioni Unite lo ribalteranno di nuovo appena tre mesi dopo la sentenza di Lucca. Il cliente perde la causa, paga le spese di soccombenza, versa per intero il compenso all’avvocato, e la compagnia della tutela legale non rimborsa nulla.

Nel giudizio milanese il cliente cita in giudizio l’avvocato, il commercialista e la compagnia della polizza tutela legale, chiedendo la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali e il risarcimento del danno. L’avvocato, a sua volta, chiama in causa il proprio assicuratore della responsabilità professionale per essere manlevato.

L’accertamento della responsabilità dell’avvocato

Al centro della motivazione c’è la condotta dell’avvocato che aveva instaurato la causa a Lucca. Nel proprio stesso atto di citazione, il legale aveva definito indispensabili i documenti originari del conto corrente per verificare l’usura contrattuale. Li aveva richiesti alla banca solo pochi giorni prima di notificare la citazione, senza attendere i novanta giorni previsti per la risposta, e dunque senza averli quando la causa è stata promossa. L’intera domanda poggiava sulla sola perizia del commercialista, la quale ammetteva a sua volta di essere stata redatta senza i documenti originari sottoscritti dalle parti, ricorrendo a tassi e valute presunti.

Negligenza o imperizia: i doveri di informazione e dissuasione dell’avvocato

Per il Tribunale la responsabilità è, alternativamente, negligenza o imperizia:

  • negligenza se non aveva verificato la coerenza della perizia né la mancanza dei documenti su cui si fondava;
  • imperizia se aveva instaurato la causa senza informare il cliente del rischio di soccombenza, nonostante la stessa comparsa di risposta del convenuto ammetta, col senno di poi, la notevole complessità tecnico-contabile e giuridica della vicenda.

Il richiamo è alla giurisprudenza ormai costante della Cassazione, secondo cui l’obbligo di diligenza ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. comprende, oltre alla corretta esecuzione tecnica dell’incarico, anche doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente. L’avvocato deve sconsigliare un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole, e l’onere di provare la condotta tenuta grava su di lui (Cass. n. 14597/2004, principio ribadito da Cass. Sez. III, ord. n. 19520/2019 e dalla giurisprudenza successiva).

Diligenza qualificata e competenze professionali: quando l’avvocato deve rinunciare all’incarico

Un’ordinanza della prima sezione dello scorso febbraio aggiunge un tassello: l’avvocato deve adempiere con la diligenza qualificata richiesta dalla complessità della questione, e questo significa anche verificare, prima di accettare l’incarico, di possedere le competenze necessarie a svolgerlo.

Accertata la responsabilità, il Tribunale dichiara risolto il contratto di patrocinio: l’avvocato deve restituire l’intero compenso percepito, con gli interessi legali dalle singole date di pagamento, e risarcire il contributo unificato versato per la causa di Lucca.

Il commercialista: responsabilità concorrente ma assorbita

Anche il commercialista viene ritenuto corresponsabile: la sua perizia era l’unico fondamento tecnico dell’azione promossa dall’avvocato. Il danno risarcibile, però, si è ormai ridotto al compenso dell’avvocato, di cui questi è già stato condannato a restituire l’importo, e la domanda subordinata con cui il commercialista chiedeva di essere manlevato dall’avvocato e dalla compagnia assicuratrice resta assorbita dalla condanna già pronunciata. Evitare una doppia liquidazione dello stesso danno non richiede, in questo caso, di stabilire come si dividano internamente la responsabilità i due professionisti.

La copertura assicurativa: perché la polizza non ha coperto la restituzione

Per la pratica professionale interessa in particolare un passaggio della sentenza. Il Tribunale accoglie l’eccezione con cui l’assicuratore della responsabilità professionale dell’avvocato nega la copertura per i 14.151,56 euro da restituire.

La polizza professionale copre le conseguenze economiche derivanti da un fatto illecito del professionista. In questo caso, però, non viene in rilievo un danno da risarcire, bensì la restituzione di un compenso corrisposto per una prestazione rivelatasi del tutto inutile: si tratta, dunque, di una pretesa restitutoria e non risarcitoria. Una distinzione tutt’altro che formale, perché proprio da essa dipende l’esclusione della manleva assicurativa sulla voce economicamente più rilevante.

Polizza “Gold”: opera la garanzia, ma il costo del contratto non è risarcibile

Diversa la sorte dell’eccezione sollevata dalla compagnia della polizza tutela legale collegata al contratto “Gold”, che lamentava l’inoperatività della garanzia per mancato pagamento del premio da parte della società di intermediazione. Il Tribunale la respinge applicando il principio di vicinanza della prova: non si può pretendere che l’assicurato, estraneo al rapporto con l’assicuratore, dimostri un adempimento che solo il contraente era in condizione di documentare. Il costo del contratto “Gold”, 5.490 euro comprensivi di polizza, non viene invece restituito al cliente: per il Tribunale non è un costo generato dalla soccombenza, essendo stato versato ancor prima che la causa di Lucca fosse instaurata.

Un fenomeno non isolato

C’è un elemento, nella parte narrativa della sentenza, che vale la pena segnalare, con la cautela dovuta al fatto che si tratta di allegazioni di parte attrice, non riprese specificamente dal giudice nella motivazione sulla responsabilità professionale.

Gli attori avevano documentato, nel proprio atto introduttivo, che una precedente sentenza dello stesso Tribunale di Milano aveva già definito la perizia del medesimo commercialista inattendibile al punto da inficiare la consulenza stessa, e che un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato la società di intermediazione per pubblicità ingannevole, proprio in relazione alla promessa di risolvere i problemi bancari dei correntisti.

Su questo quadro gli attori avevano costruito, nelle proprie difese, anche l’ipotesi di un dolo contrattuale ex art. 1439 c.c. da parte della società promotrice. Resta un’ipotesi di parte: non ha formato oggetto di domanda specifica né di valutazione autonoma da parte del giudice milanese, il cui accertamento riguarda solo la responsabilità professionale dell’avvocato e del commercialista.

Considerazioni conclusive

Da questa vicenda si possono trarre due indicazioni pratiche.

  • Chi riceve un incarico già confezionato da un intermediario commerciale non può limitarsi a scrivere bene gli atti: deve controllare in autonomia l’affidabilità del materiale tecnico su cui la causa si fonderà, e dire chiaramente al cliente quanto sia aleatorio il giudizio, soprattutto quando la giurisprudenza di legittimità, come in questo caso, oscilla.
  • Per chi difende il cliente danneggiato da operazioni di questo tipo, resta invece aperta la strada della restituzione del compenso per inadempimento contrattuale, anche quando la polizza professionale del difensore non copre quella voce di danno: basta qualificare correttamente la domanda come contrattuale, e non infilarla, per abitudine, nell’alveo del risarcimento da soccombenza.

Riferimenti giurisprudenziali

Cass., n. 14597/2004

Cass., sez. III, ord. 19 luglio 2019, n. 19520

Cass., sez. III, ord. 6 maggio 2020, n. 8494

Cass., sez. III, ord. 11 dicembre 2023, n. 34412

Cass., sez. III, sent. 25 settembre 2024, n. 25699

Cass., sez. II, ord. 22 settembre 2025, n. 25889

Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2026, n. 2664

Cass., sez. un., n. 16303/2018

Cass., sez. un., n. 24675/2017

Cass., sez. un., n. 19597/2020

Cass., n. 11906/2016

Cass., n. 1984/2016

Trib. Milano, sez. I civile, sent. 11 agosto 2026, n. 6677 (RG 45156/2021)

Francesco Russo
Avvocato cassazionista presso l’Avvocatura interna dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER Campania). Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, diritto pubblico dell’economia ed edilizia residenziale pubblica. È autore di contributi e articoli di approfondimento giuridico pubblicati su portali specializzati e riviste online, con particolare attenzione ai temi della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi e dei nuovi modelli di decisione pubblica.

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