Morte del feto dopo le dimissioni: quando l’ospedale non risponde

La morte del feto dopo un primo accesso al pronto soccorso non comporta automaticamente la responsabilità dell’ospedale. Una recente sentenza del tribunale di Nocera Inferiore (puoi leggerla cliccando qui) chiarisce quando il risarcimento può essere escluso per la mancata prova del nesso causale. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Morte del feto dopo le dimissioni: cosa è successo

Una gestante si recava al pronto soccorso di un ospedale campano a causa dei forti dolori accusati e ivi veniva sottoposta a visita ostetrica, tracciato CTG ed ecografia, i cui esiti erano ritenuti “nei limiti” da parte dei sanitari dell’ospedale.

La gestante veniva pertanto dimessa dalla struttura sanitaria con la diagnosi di algia pelvica e non veniva indicata alcuna criticità.

Tuttavia, nel corso del medesimo giorno, la gestante continuava ad avvertire dolori pelvici e pertanto nella tarda serata si recava nuovamente al pronto soccorso dell’ospedale, dove veniva sottoposta a nuovi esami ecografici. Purtroppo, questa volta, gli esiti di detti esami risultavano negativi: veniva infatti riscontrata assenza di battito cardiaco del feto e un’iniziale colliquazione del contenuto cranico.

In considerazione degli esiti degli esami, la gestante veniva quindi immediatamente sottoposta a taglio cesareo, ma il feto veniva estratto morto.

La paziente, ritenendo sussistente una responsabilità della struttura sanitaria nella morte del feto, si rivolgeva al tribunale di Nocera inferiore al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte del feto. In particolare, la paziente sosteneva che già al primo accesso al pronto soccorso sussistevano degli elementi tali che avrebbero dovuto indurre i sanitari a ricoverare la gestante e ad eseguire un cesareo e che l’omissione di tali condotte avrebbe determinato la morte del feto (che invece non si sarebbe verificata in caso di ricovero della gestante).

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto ritenuta infondata, nonché chiamando in causa tre medici che avevano eseguito il taglio cesareo sulla gestante.

Responsabilità dell’ospedale: chi deve provare il nesso causale

Il rapporto che insorge tra il paziente e la struttura sanitaria ha carattere contrattuale e pertanto la natura della responsabilità della struttura è anch’essa contrattuale. Pertanto, il paziente che agisce per il risarcimento del danno è tenuto a provare l’esistenza del rapporto contrattuale con la struttura, l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia ed il nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e l’evento dannoso. La prova del nesso di causalità deve essere fornita secondo il criterio del più probabile che non, in base al quale il paziente deve provare che sussiste una probabilità superiore al 50% che la condotta posta in essere dai medici della struttura sanitaria abbia causato il danno subito dal paziente: tale probabilità deve essere logica, più che meramente statistica, e deve essere fondata sulle massime di esperienza e sulle acquisizioni della scienza medica.

Nel caso in cui la prova del suddetto nesso di causalità resti sul piano della mera possibilità o della semplice congettura, il giudice dovrà rigettare la domanda risarcitoria del paziente e non potrà colmare la mancanza di detta prova attraverso delle presunzioni arbitrarie.

Analogamente, nel caso in cui non vengano individuate le cause della morte del feto, il giudice non potrà utilizzare presunzioni meramente congetturali per individuare la causa della morte fetale e quindi non potrà ritenersi assolto l’onere probatorio gravante sulla gestante.

Una volta che il paziente abbia assolto a detto onere probatorio circa la sussistenza del nesso di causalità, grava sulla struttura sanitaria l’onere di provare che la stessa ha correttamente adempiuto alla propria prestazione oppure che l’inadempimento non è stato la causa del danno subito dal paziente. 

Secondo il tribunale di Nocera Inferiore, inoltre, in materia sanitaria, la cartella clinica costituisce un documento di particolare rilevanza probatoria, anche in considerazione del fatto che costituisce un atto avente pubblica fede. Pertanto, per poter essere superata detta rilevanza probatoria del suo contenuto, le affermazioni contrarie devono essere munite di un adeguato supporto tecnico.   

Perché il Tribunale ha escluso la responsabilità dell’ospedale

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la cartella clinica e la relazione redatta dal direttore del reparto hanno evidenziato come, al momento del primo accesso della paziente presso la struttura sanitaria, non emergevano elementi tali da ritenere sussistente una sofferenza fetale o della placenta o comunque una situazione di urgenza che imponesse un ricovero immediato della gestante.

Inoltre, l’attrice non ha neanche introdotto un procedimento di querela di falso nei confronti della cartella sanitaria suddette. Quest’ultima si è semplicemente limitata ad allegare la presenza di un quadro di gestosi / preeclampsia nonché che i sanitari non avessero rispettato le linee guida nella gestione della gestante durante il primo accesso al pronto soccorso, ma non ha supportato tali allegazioni con una consulenza medico- legale di parte che indicasse i profili tecnici di tali allegazioni, né ha prodotto le linee guida o i protocolli riferibili al caso concreto che sarebbero stati violati. Inoltre, la gestante non ha individuato quali siano state le cause della morte del feto e non ha neanche dimostrato il momento temporale in cui si è verificata detta morte, non potendo neanche permettere al giudice di fondare un giudizio di probabilità prevalente sul fatto che il ricovero della gestante o un parto cesareo al primo accesso avrebbero evitato la morte del feto. 

Conseguentemente il giudice ha ritenuto che la parte attrice non abbia assolto l’onere probatorio sulla medesima gravante circa la sussistenza del nesso di causalità tra la morte del feto e il mancato ricovero e conseguente omesso taglio cesareo durante il primo accesso della paziente al pronto soccorso. 

Anzi, il giudice ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti (cartella clinica e relazione del direttore) dimostrano che la decisione di dimettere la gestante dopo il primo accesso al pronto soccorso è stata corretta.

In considerazione di quanto sopra, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice proprio per mancanza del nesso di causalità ed ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite nei confronti della struttura sanitaria.

Infine, ha condannato la struttura sanitaria a rimborsare le spese di lite a favore dei tre medici chiamati in causa, in quanto ha ritenuto che dette chiamate in causa fossero manifestamente infondate. 

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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