Rottamazione quinquies enti locali: chi può aderire e quando

L’art. 10 – quinquies del D.l. n. 38/2026 (convertito dalla L. n. 88/2026) estende la definizione agevolata (cd. Rottamazione – quinquies) alle entrate tributarie e patrimoniali affidate da Regioni e Comuni all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La misura si applica solo ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, escludendo i tributi locali riscossi direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati per la riscossione coattiva.

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Come cancellare i debiti fiscali

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute all’art. 1, commi da 82 a 101 della L. n. 199/2025 – Definizione agevolata dei ruoli (cd. Rottamazione – quinquies) – vengono applicate, con le dovute deroghe, a tutti i debiti (tributari e non) con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli Agenti della riscossione dalle Regioni e dagli Enti locali che, nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate.

Procedura

Premettendo che l’applicazione della misura da parte dell’Ente interessato era subordinata all’approvazione di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale (secondo il termine di scadenza previsto per il 31.07.2026), la presentazione delle richieste si sviluppa secondo i termini di scadenza che seguono: 

  • A decorrere dal 15 ottobre 2026, l’Agente della riscossione rende disponibili ai contribuenti, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.
  • Il contribuente, a sua volta, tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026, rende la dichiarazione di adesione di cui all’art. 1, comma 86 L. n. 199/2025, con le modalità (esclusivamente telematiche) che lo stesso Agente della riscossione pubblica sul proprio istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro il 15 dicembre 2026.
  • Il pagamento delle somme dovute può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, ovvero dilazionato nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente: le prime cinque il 31 marzo-il 31 maggio-il 31luglio-il 30 settembre-il 30 novembre dell’anno 2027 / quelle che vanno dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio-il 31marzo-il 31maggio-il 31 luglio-il 30 settembre-il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
  • L’agente della riscossione, successivamente, invia al contribuente la comunicazione di accoglimento contenente l’esito della domanda di rottamazione, l’importo totale dovuto, i carichi ammessi e il piano dei pagamenti rateali di cui all’art. 1, comma 92 L. n. 199/2925, entro il 28 febbraio 2027. Diversamente, al contribuente è rivolta la comunicazione di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali risulta escluso dal beneficio.

Effetti

Gli effetti si determinano alla data del 31 marzo 2027.

Essi, in particolare contemplano che:

  • Le dilazioni sospese ai sensi dell’art. 1 comma 91, lett. b) sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 D.p.r. n.603/1973.
  • Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina la non attivazione delle procedure esecutive/cautelari, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, fatto salvo il mantenimento in essere di eventuali fermi amministrativi o ipoteche già vigenti alla presentazione della domanda.

Disciplina prevista per le sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per le violazioni del Codice della strada di cui al D.lgs. n.285/1992, diversa da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni previste in materia di estensione della procedura agevolativa per gli Enti territoriali si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6 L. n. 689/1981, quelli di cui all’art. 30 D.p.r. n. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 D.lgs. n. 112/1999.

Conclusioni

L’estensione della Rottamazione – quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione dalle Regioni e dagli Enti locali, di fatto, offre ai consociati l’occasione di beneficiare di una tregua fiscale, imponendo, contestualmente, ai territori che decidono di aderire, la realizzazione di un delicato bilanciamento tra necessità di liquidità a breve termine e spostamento in avanti dei flussi finanziari attesi.

Giulia Ferraro
Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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