Buoni postali e residenti esteri: quando scatta l’esenzione

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 148/2026, ha chiarito quale trattamento fiscale riferire agli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da soggetti residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia appartenenti alla c.d. White-List. 

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Quesito

L’Istante, attualmente residente in Svizzera e titolare di buoni fruttiferi postali emessi in data 04.10.2014 – con scadenza il 04.10.2026 – chiede chiarimenti rispetto al trattamento fiscale da adottare, ossia se i redditi da capitale derivanti dai buoni debbano essere assoggettati ad imposizione al momento della riscossione e quale documentazione debba essere prodotta a Poste italiane S.p.a. per evitare successive procedure di rimborso

Occorre precisare che il contribuente risultava residente in Germania fino al 2019 e solo successivamente in Svizzera, mantenendo la residenza estera per tutto l’arco temporale di possesso dei titoli.

Interpretazione del contribuente

L’Istante non proponeva alcuna ricostruzione interpretativa.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Prima di rendere il parere l’Ufficio ha chiarito la normativa che regola la materia.

  • L’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti e disciplinata dall’art. 23 TUIR, il quale, al comma 1, dispone che «Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato […] b) i redditi di capitale  corrisposti dallo Sato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali». 
  • In generale, gli interessi e gli altri proventi derivanti da buoni postali fruttiferi (collocati da Poste italiane S.p.a. per conto dell’emittente Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in misura pari al 12% ai sensi del D.lgs. n. 239/1996.
  • Tuttavia, il medesimo decreto, all’art. 6, comma 1, primo periodo prevede un regime di esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni fruttiferi postali, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (ossia, in Stati inclusi nella c.d. White-List).
  • Precisa l’Ufficio che, per poter beneficiare dell’esenzione, il requisito della residenza all’interno di uno Stato/territorio aderente alla White-List deve sussistere lungo tutto l’arco temporale in cui il beneficiario risulti intestatario dei buoni postali. Inoltre, i soggetti non residenti sono chiamati a depositare, direttamente/indirettamente, i titoli presso un intermediario residente in Italia abilitato.
  • Da ultimo, la disciplina speciale dettata dal decreto interministeriale n. 511/1998, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui proventi dei buoni postali fruttiferi, esclude che al medesimo titolo possano applicarsi due diversi regimi fiscali nel corso del periodo di possesso. Qualora, durante tale periodo, mutino le condizioni dalle quali dipende il riconoscimento dell’esenzione, il relativo diritto può essere esercitato soltanto se Poste Italiane S.p.A. abbia acquisito, prima del verificarsi del mutamento, l’attestazione prevista dall’art. 4 del decreto. Tale documento, rilasciato dalle competenti autorità fiscali del Paese di residenza del beneficiario, deve certificare la sussistenza del requisito della residenza in uno Stato o territorio incluso nella cosiddetta White List.

Tanto premesso, in relazione alla fattispecie oggetto di interpello, considerato che la Germania era già Paese c.d. White-List alla data di emissione dei buoni (2014) e che la Svizzera è stata successivamente annessa nel 2016, poiché il trasferimento del contribuente in Svizzera risulta avvenuto nel 2019, cioè dopo tale inclusione, la continuità della residenza in Paesi White-Listnon appare interrotta.

Conclusioni

Fatto salvo che i buoni siano depositati presso Poste italiane ex art. 5, comma 1 Decreto ministeriale n. 511/1998 e che le risultanze anagrafiche trovino effettivo riscontro nei fatti, il contribuente potrà beneficiare della non applicazione dell’imposta sostitutiva in Italia sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali.

Giulia Ferraro
Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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