Gatti randagi, chi li accudisce risponde dei danni?

Chi nutre e accudisce i gatti di una colonia felina può essere ritenuto responsabile per i danni causati dagli animali?

La Cassazione, con la sentenza n. 27109/2026, ha escluso che il soggetto che nutre e accudisce volontariamente i gatti di una colonia felina assuma, per ciò solo, la custodia o la detenzione degli animali. Sebbene resa dalla Prima Sezione penale, la pronuncia offre indicazioni rilevanti anche sul piano civilistico, in particolare per l’applicazione degli artt. 2052, 2043 e 844 c.c.

Il caso

Una persona si occupava da tempo di alcuni gatti randagi, ai quali forniva cibo, acqua e ricovero, provvedendo anche alle cure veterinarie e alla sterilizzazione. Gli animali restavano tuttavia liberi di muoversi e frequentavano abitualmente la zona circostante.

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A seguito delle lamentele di una residente, veniva contestata all’interessata la violazione di un’ordinanza comunale in materia di igiene e, inoltre, il reato di getto pericoloso di cose, previsto dall’art. 674 c.p., per le deiezioni, gli odori, i residui alimentari e l’acqua stagnante riconducibili alla presenza dei felini.

Il Tribunale assolveva l’imputata dalla violazione dell’ordinanza, rilevando che il comportamento era già sanzionato in via amministrativa, ma la condannava per il reato di cui all’art. 674 c.p. Pronunciava inoltre condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il giudice di merito riteneva che, avendo accudito e alimentato stabilmente gli animali, l’imputata ne avesse volontariamente assunto la custodia. Da tale relazione faceva discendere una posizione di garanzia, con il conseguente obbligo di adottare le cautele necessarie per impedire molestie e danni ai terzi.

La ricorrente contestava tale ricostruzione, sostenendo che i gatti appartenenti a una colonia felina vivevano in libertà e non erano sottoposti a un effettivo potere di controllo. Rilevava inoltre che le deiezioni si trovavano nel giardino privato della persona offesa, e non sulla strada pubblica indicata nell’imputazione.

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Nutrire una colonia felina non equivale a custodirne i gatti

La Cassazione ha escluso che il semplice accudimento di una colonia felina determini una relazione di custodia o detenzione sugli animali.

La colonia felina è infatti composta, per definizione normativa, da gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente un determinato luogo. Il referente o tutor che, su base volontaria, provvede al loro nutrimento non acquisisce automaticamente il potere giuridico e materiale di controllarne i movimenti o impedirne le condotte.

Perché possa sorgere una posizione di garanzia è necessaria una relazione qualificata con l’animale, fondata sulla proprietà, sulla detenzione, anche materiale e di fatto, oppure su un’altra fonte idonea ad attribuire concreti poteri di controllo e intervento. Tale relazione non può essere desunta dal solo fatto di mettere a disposizione cibo, acqua o riparo.

La Corte ha osservato che il volontario non dispone dei gatti e non è materialmente in grado di impedire loro di accedere a luoghi pubblici o proprietà private. La fonte della situazione potenzialmente lesiva non ricade, quindi, nella sua sfera di signoria.

I riflessi sulla responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c.

Il ragionamento seguito dalla Cassazione assume rilievo anche rispetto all’art. 2052 c.c., secondo cui il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, risponde dei danni da questo cagionati.

La pronuncia non ha applicato direttamente tale disposizione, poiché ha deciso una controversia penale. Tuttavia, l’esclusione di una relazione di proprietà, detenzione o controllo effettivo costituisce un dato significativo anche nell’accertamento della responsabilità civile da animali.

Il semplice foraggiamento non appare sufficiente, da solo, a qualificare il volontario come soggetto che si serve dell’animale. La responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. presuppone infatti una relazione concreta con l’animale e una possibilità di utilizzazione o governo che non può essere ricavata dalla sola attività assistenziale.

Ne consegue che il danneggiato non può limitarsi a dimostrare che una persona somministrava abitualmente cibo ai gatti. Deve provare l’esistenza di un rapporto più intenso, tale da porre gli animali nella disponibilità o sotto l’effettivo controllo del soggetto convenuto.

La soluzione potrebbe essere diversa qualora i gatti fossero stabilmente ricoverati in un immobile, fossero sottoposti a un controllo individualizzato o risultassero, in concreto, detenuti dal soggetto che li accudisce. La verifica deve quindi riguardare le modalità effettive della relazione con gli animali, non la sola qualificazione formale di referente della colonia.

Resta possibile la responsabilità per una condotta colposa propria

L’esclusione della custodia non comporta una generale immunità da responsabilità civile.

Il volontario potrebbe essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c. non per il comportamento autonomo degli animali, ma per una propria condotta colposa, qualora abbia direttamente provocato o aggravato una situazione dannosa.

Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, se il soggetto abbandonasse residui di cibo e contenitori, omettesse di pulire le aree utilizzate, lasciasse acqua stagnante, collocasse il punto di alimentazione in modo irragionevole oppure violasse specifiche prescrizioni igieniche dirette a prevenire il degrado.

In tali ipotesi la responsabilità non deriverebbe dalla qualità di custode dei gatti, ma dal comportamento personale dell’agente. Il danneggiato dovrebbe provare la condotta dolosa o colposa, il danno subito e il nesso causale tra il comportamento contestato e il pregiudizio.

La stessa sentenza ha precisato che la violazione dell’ordinanza comunale, pur non integrando il reato di cui all’art. 650 c.p. perché già assistita da una sanzione amministrativa, permane nella propria materialità e può conservare rilievo per effetti diversi da quelli penali.

Odori e deiezioni possono restare rilevanti come immissioni

La mancanza degli elementi costitutivi dell’art. 674 c.p. non esclude che la medesima situazione possa essere valutata secondo le regole civilistiche sulle immissioni.

L’art. 844 c.c. tutela il proprietario contro le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori e propagazioni analoghe che superino la normale tollerabilità. Anche gli odori derivanti dalle deiezioni animali possono quindi giustificare una domanda di cessazione delle immissioni o di risarcimento del danno, quando risultino intollerabili e siano imputabili a una fonte determinata.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha escluso il reato anche perché le deiezioni erano state rinvenute nel giardino privato della parte civile. Tale area non costituiva un luogo di pubblico transito né un luogo privato di uso comune o altrui, come richiesto tassativamente dall’art. 674 c.p.

Questo limite riguarda però la fattispecie penale e non coincide con l’ambito della tutela civile. Il proprietario può subire un pregiudizio risarcibile anche all’interno del proprio fondo.

Resta tuttavia necessario individuare il soggetto al quale attribuire la fonte delle immissioni. La sola circostanza che una persona nutra i gatti non consente di imputarle automaticamente ogni odore, rumore o deiezione prodotto dagli animali liberi. Occorre accertare se la molestia dipenda da una condotta direttamente riferibile al convenuto, dalla gestione del punto di alimentazione o da un effettivo rapporto di detenzione.

Conclusioni

La decisione chiarisce che il semplice accudimento di una colonia felina non basta a fondare una responsabilità automatica per i comportamenti degli animali. Il punto centrale resta l’esistenza di un effettivo potere di controllo: solo in presenza di una relazione qualificata può configurarsi una responsabilità da custodia.

Al di fuori di tale ipotesi, la responsabilità può emergere solo in presenza di una condotta colposa direttamente imputabile al soggetto, oppure quando sia possibile ricondurre a lui la fonte concreta delle immissioni o del danno.

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