
Con l’ordinanza n. 22999 del 10 luglio 2026 (puoi leggerla cliccando qui), la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un blogger condannato per non aver rimosso in modo tempestivo post denigratori contro un giornalista. Confermata la linea rigorosa: la libertà di espressione ex art. 21 Cost. e art. 10 CEDU non copre la divulgazione di falsità né legittima campagne d’odio incontrollate sulla rete.
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Formulario commentato del risarcimento del danno
Il volume raccoglie oltre 150 formule selezionate tra i casi più frequenti del contenzioso civile, frutto di quasi vent’anni di esperienza nella tutela del danneggiato. Ogni modello è personalizzato, aggiornato al correttivo Cartabia e al D.P.R. 12/2025 (TUN), e nasce da casi reali, con un taglio concreto e operativo.
- Selezione ragionata di formule relative ai casi più ricorrenti di responsabilità civile: malpractice medica, sinistri stradali, perdita del rapporto parentale, furto di veicolo, diffamazione (online e a mezzo stampa), acquisti online, trasporto aereo, illegittima segnalazione alla centrale rischi, attivazione illegittima di servizi, responsabilità precontrattuale e altri ancora.
- Ogni formula è corredata da riferimenti normativi, commento esplicativo, indicazione di termini, scadenze, preclusioni e principali massime giurisprudenziali, per guidare passo dopo passo nella costruzione della strategia difensiva.
- Struttura per “casi” autonomi: ciascun capitolo ripercorre l’intero iter logico-giuridico e processuale del singolo contenzioso, così che il professionista possa concentrarsi solo sul tema che gli serve, senza dover consultare tutto il volume.
- Modelli “specifici” e non generici: gli atti sono calibrati su fattispecie concrete e sulle particolarità emerse nella pratica forense, offrendo soluzioni già testate in giudizio.
- Aggiornamento alle più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno, con particolare attenzione al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (TUN) e al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo Cartabia), che incidono su tabelle nazionali, liquidazione del danno e processo civile digitalizzato.
- Formulari disponibili anche online, in formato editabile e stampabile, per un immediato riutilizzo e adattamento al singolo caso concreto.
- Inclusi modelli di contratto di incarico professionale e di delega in calce agli atti, per completare il fascicolo e gestire in modo ordinato l’attività di studio.
- Aggiornamento online per 12 mesi, per mantenere sempre allineati i modelli alle evoluzioni giurisprudenziali e alle eventuali ulteriori novità normative.
Acquista subito il formulario per avere a disposizione modelli completi, personalizzabili e già sperimentati in giudizio, aggiornati alle ultime riforme: uno strumento operativo che consente di impostare fin da ora atti efficaci e conformi al nuovo quadro normativo, senza rischiare di lavorare su schemi superati.
Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
79.00 €
75.05 €
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Commenti diffamatori sul blog: il gestore risponde se non li rimuove tempestivamente
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22999 della I° Sezione Civile, pubblicata il 10 luglio 2026, ha posto un tassello nel dibattito sul bilanciamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero in rete e la tutela dell’onore e della reputazione personale.
I giudici di legittimità hanno confermato in via definitiva la condanna al risarcimento del danno inflitta al gestore di un blog, ritenuto responsabile civilmente per non aver rimosso in modo tempestivo una serie di commenti diffamatori pubblicati da terzi utenti sul proprio spazio web. La libertà garantita dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della CEDU non può spingersi fino a tollerare la distruzione della dignità professionale altrui tramite la manipolazione di fatti non veritieri.
Origini della controversia, dal centro d’accoglienza alle accuse di fake news
Il caso prende avvio nell’agosto 2018, nell’ambito del dibattito politico e mediatico sui flussi migratori e sull’accoglienza dei richiedenti asilo. Un giornalista, collaboratore di un quotidiano locale, pubblicava un articolo d’inchiesta relativo a una manifestazione di protesta indetta davanti alla Questura da alcuni cittadini extracomunitari.
Secondo quanto riportato nel pezzo, i migranti, all’epoca ospitati presso un centro gestito da una cooperativa sociale, protestavano per plurime ragioni, lamentando peraltro il mancato accesso ai canali televisivi a pagamento della piattaforma Sky. La news suscitava clamore mediatico, rimbalzando tra le istituzioni e l’opinione pubblica.
Il giorno successivo, un giornalista freelance e animatore di un blog d’informazione indipendente decideva di intervenire sulla questione. Tramite un post pubblicato sul proprio spazio digitale, il blogger sosteneva di aver effettuato verifiche indipendenti e accreditava apertamente la tesi secondo cui l’articolo del collega fosse, a tutti gli effetti, una “fake news” prefabbricata ad arte per diffondere sentimenti di avversione e giudizi negativi nei confronti dei richiedenti asilo, o quantomeno una notizia priva di qualsiasi riscontro oggettivo.
Da quel momento, l’arena digitale si trasformava in un tribunale di piazza: il post veniva ripreso da ulteriori testate online e la reputazione del cronista autore dell’articolo originario veniva travolta da un’ondata di fango virtuale, culminata in insulti sui social network e in alcuni esposti presentati al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, il quale apriva un procedimento disciplinare in seguito archiviato per l’insussistenza di violazioni deontologiche.
Il doppio vaglio di merito e la condanna per “culpa in vigilando”
Nel giudizio civile promosso dinanzi al Tribunale, il giornalista offeso lamentava il gravissimo danno d’immagine, professionale e personale subito, chiedendo il ristoro dei pregiudizi psicologici ed esistenziali sofferti. Il Tribunale scaligero accoglieva la domanda risarcitoria, condannando il blogger al pagamento di 23.000 euro. La responsabilità non veniva attribuita per i contenuti del post principale scritto di suo pugno, espressione, seppur aspra, del diritto di critica, bensì per la sua condotta omissiva rispetto ai commenti offensivi lasciati dai lettori in calce all’articolo.
La Corte d’Appello confermava integralmente tale impianto, respingendo l’impugnazione del blogger. I giudici d’appello accertavano, attraverso l’esame documentale delle attività sul blog, che l’amministratore del sito non solo era a conoscenza dei messaggi violenti, ma vi era anche ritornato sopra interagendo graficamente e testualmente, fornendo così la prova di una consapevole condivisione del linciaggio mediatico.
I commenti, rimasti online per l’intera durata della fase stragiudiziale e rimossi solo dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado, avevano leso in modo significativo la dignità del professionista, dipinto falsamente come un manipolatore della verità.
Ricorso in Cassazione e bilanciamento costituzionale
Dinanzi alla Corte di legittimità, il ricorrente ha tentato di ribaltare il verdetto invocando una violazione delle norme convenzionali e costituzionali.
Secondo la tesi difensiva, imporre al gestore di un blog un obbligo di sorveglianza costante e la conseguente rimozione dei commenti espressi liberamente da terzi significherebbe infliggere un colpo mortale alla libertà di espressione garantita dall’ordinamento internazionale. La difesa richiamava in particolare una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 2025 (caso Patrascu c. Romania), pretendendo un’assoluzione automatica basata sulla natura aperta e democratica della rete internet.
Gli Ermellini hanno respinto questa impostazione chiarendo che, nonostante non gravi sul gestore di un blog un dovere di filtro preventivo o di censura antecedente alla pubblicazione (differenziandosi in questo dagli internet provider attivi), sorge una precisa responsabilità civile ex art. 2043 c.c. ove il titolare della pagina, una volta acquisita l’effettiva conoscenza dell’indole diffamatoria dei commenti altrui, decida in modo deliberato di non attivarsi ex post per la loro tempestiva cancellazione.
Tale comportamento omissivo equivale a una cosciente condivisione dei contenuti illeciti e concorre materialmente alla prosecuzione della condotta diffamatoria, perpetuando il danno ai danni della vittima.
Nessuna tutela per la menzogna come strumento di lotta politica
La Cassazione ha rammentato che il diritto alla reputazione personale è inviolabile e protetto dall’articolo 2 della Costituzione, nonché rappresenta una componente essenziale del diritto alla vita privata tutelato dall’articolo 8 CEDU.
I giudici hanno impiegato parole severe verso le campagne d’odio strutturate sulla falsità fattuale: chi organizza o alimenta una sistematica denigrazione fondata su presupposti contrari al vero non svolge affatto il ruolo nobile di “cane da guardia” della democrazia, prerogativa tipica del giornalismo d’inchiesta che scova verità scomode, bensì al contrario crea un grave pericolo per la tenuta democratica del Paese, trasformando il confronto d’opinione in uno scontro basato su diffamazione e menzogna ideologica.
Criteri per la quantificazione economica del danno sul web
Nel confermare la condanna a 23.000 euro, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione espressa dai giudici di merito circa l’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.
La liquidazione equitativa ha tenuto conto in modo equilibrato di molteplici fattori:
- gravità oggettiva delle offese,
- professione della vittima (per la quale l’onestà intellettuale e la verifica delle fonti rappresentano il fulcro dell’attività lavorativa)
- e intensità del dolo omissivo del blogger.
Nel contempo, il danno è stato qualificato di “media gravità” in quanto la diffusività dei messaggi denigratori, per quanto potenzialmente illimitata trattandosi di internet, è rimasta di fatto circoscritta alla cerchia dei visitatori abituali di quel determinato blog, in assenza di prove contrarie fornite dal danneggiato.
La pronuncia stabilisce che i blog non sono zone franche e la responsabilità editoriale, seppur successiva alla pubblicazione, rappresenta l’unico argine efficace contro la deriva dell’odio digitale.











