
L’ordinanza n. 19296/2026 della Cassazione offre l’occasione per tornare sui presupposti della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e, in particolare, sul ruolo che può assumere la condotta del danneggiato nell’accertamento del nesso causale.
La decisione affronta il tema dell’onere probatorio gravante sul custode quando venga dedotta la disattenzione dell’utente quale fattore idoneo a incidere sulla produzione dell’evento dannoso, soffermandosi sul rapporto tra caso fortuito, concorso colposo del danneggiato e responsabilità del soggetto tenuto alla custodia della cosa (clicca qui per scaricare il PDF dell’ordinanza).
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Analisi del caso
La vicenda trae origine da una domanda risarcitoria proposta nei confronti di un Comune per le lesioni subite da un pedone a seguito di una caduta su una scalinata pubblica.
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Il danneggiato deduceva che la caduta era stata provocata dal dissesto di un gradino. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e la Corte d’appello confermava la decisione di primo grado.
Il Comune convenuto proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato la condotta del pedone, che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe potuto evitare l’evento usando una minima cautela, anche in ragione della visibilità del dissesto.
La questione centrale atteneva quindi al rapporto tra responsabilità oggettiva del custode, condotta del danneggiato e prova del caso fortuito.
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Responsabilità ex art. 2051 c.c. e natura oggettiva dell’imputazione
La Cassazione ha richiamato il più recente orientamento di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, ribadendo che l’art. 2051 c.c. configura una responsabilità di natura oggettiva.
La responsabilità del custode non si fonda su una presunzione di colpa, ma sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il danneggiato deve quindi provare la relazione di custodia e il rapporto causale tra la cosa e l’evento lesivo.
Una volta fornita tale prova, spetta al custode provare l’esistenza di un fattore idoneo a interrompere o ridurre il nesso causale. Tale fattore può consistere nel caso fortuito oppure nella condotta del danneggiato o di un terzo, quando essa assuma rilievo causale esclusivo o concorrente.
La Corte ha precisato che, nel caso esaminato, la relazione di custodia non era in discussione e risultava parimenti accertato che la caduta fosse avvenuta sul gradino deteriorato. Di conseguenza, incombeva sull’ente locale l’onere di provare che l’evento fosse stato determinato da un fatto imprevedibile oppure da una condotta colposa del danneggiato.
La condotta del pedone non può essere solo evocata
Secondo il Comune, la Corte d’appello avrebbe trascurato la disattenzione del pedone, che avrebbe potuto configurare caso fortuito oppure concorrere nella produzione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c.
La Cassazione non ha condiviso tale prospettazione. Ha rilevato, anzitutto, che il giudice d’appello aveva accertato in fatto l’assenza di imprudenza da parte del danneggiato. Inoltre, il ricorso non indicava in modo specifico quali elementi istruttori dimostrassero la condotta colposa del pedone.
Il riferimento alla visibilità del dissesto è stato considerato generico. La Corte ha richiamato, sul punto, l’esigenza che i motivi di ricorso rispettino i requisiti di specificità previsti dall’art. 366 c.p.c., indicando i fatti e gli elementi necessari all’illustrazione della censura.
Ne consegue che la disattenzione del danneggiato non può essere invocata in astratto. Per assumere rilievo causale, esclusivo o concorrente, essa deve essere provata in concreto dal custode.
Caso fortuito e concorso colposo del danneggiato
Con il secondo motivo, il Comune aveva insistito sulla presunta disattenzione del danneggiato, senza però specificare in cosa essa fosse concretamente consistita. La Corte ha valorizzato nuovamente l’accertamento compiuto dai giudici di merito, i quali avevano escluso che il comportamento del pedone fosse stato incauto o imprudente.
Il caso fortuito, quale fattore esterno imprevedibile e inevitabile, può escludere la responsabilità del custode. La condotta del danneggiato, invece, può incidere sul nesso causale quando presenti una concreta efficienza eziologica rispetto all’evento.
Tuttavia, né il fortuito né il concorso colposo possono essere presunti sulla base della sola esistenza di un’anomalia visibile o della generica possibilità che l’utente adottasse maggiore attenzione. Occorre una dimostrazione puntuale del comportamento concretamente esigibile e della sua incidenza causale.
Motivazione apparente e valutazione della consulenza tecnica
Con il terzo motivo il Comune ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma la censura, nella sostanza, mirava a contestare la motivazione della sentenza d’appello, ritenuta solo apparente, anche con riferimento alle risultanze peritali.
La Cassazione ha osservato che la motivazione d’appello, pur richiamando in parte un’impostazione non più attuale della responsabilità ex art. 2051 c.c. come responsabilità da colpa presunta, aveva comunque accertato gli elementi decisivi della fattispecie: rapporto di custodia, nesso causale e assenza di prova della colpa del danneggiato.
Quanto alle contestazioni sulle risultanze della consulenza tecnica, la Suprema Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva fatto riferimento al riscontro tra gli esiti della CTU e la documentazione sanitaria. Una volta raggiunta la prova del fatto, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva prospettata dalla parte.
Esito della decisione e conclusioni
La Cassazione, in conclusione, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, condannandolo al pagamento delle spese di lite e dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La pronuncia ribadisce un principio di rilievo per il contenzioso risarcitorio da insidia stradale:
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare la relazione di custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno. Spetta invece al custode dimostrare il caso fortuito oppure la condotta colposa del danneggiato, avente efficacia causale esclusiva o concorrente nella produzione dell’evento. La mera allegazione della disattenzione dell’utente, se generica e non supportata da specifici elementi fattuali, non è idonea a escludere né a ridurre la responsabilità del custode.











