Infarto sul lavoro, Cassazione: la malattia preesistente non riduce il risarcimento

La tutela della salute del prestatore di lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento civilistico, trovando la sua massima espressione nell’obbligo di sicurezza sancito dall’articolo 2087 del codice civile.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (n. 17754/2026), offre lo spunto per approfondire il delicato tema del nesso eziologico e del concorso tra cause naturali e condotte datoriali illecite. In particolare, i giudici di legittimità affrontano la questione della risarcibilità integrale del danno biologico nell’ipotesi in cui il lavoratore sia affetto da patologie pregresse, escludendo la possibilità di una riduzione proporzionale del risarcimento in via equitativa.

La decisione ribadisce la centralità del principio di equivalenza causale, mutuato dall’alveo penalistico, e delimita rigorosamente i confini dell’istituto del danno differenziale e dei rapporti con l’indennizzo INAIL.

Il caso

La vicenda trae origine dal giudizio promosso da un conducente di linea che ha prestato servizio dal 1977 al 2001, finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di un infarto miocardico subìto durante lo svolgimento delle mansioni e di gravi patologie artrosiche al rachide.

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Il Tribunale, in primo grado, aveva parzialmente accolto la domanda, disponendo tuttavia una riduzione del cinquanta per cento sull’ammontare del risarcimento in ragione delle preesistenti condizioni di salute del dipendente, affetto da obesità, diabete e ipertensione.

La Corte d’Appello di Messina, investita del gravame, aveva riformato tale decisione, eliminando la decurtazione del risarcimento e condannando la società datrice di lavoro al pagamento dell’importo integrale di 402.190,00 euro.

I giudici di secondo grado, infatti, avevano accertato la sussistenza della responsabilità aziendale ex articolo 2087 del codice civile, fondando il proprio convincimento sulla conclamata insalubrità dell’ambiente lavorativo. L’istruttoria aveva dimostrato che l’autista era costretto a turni logoranti di dodici o tredici ore giornaliere, con un uso sistematico dello straordinario, guidando mezzi obsoleti e privi di dotazioni fondamentali come servosterzo e riscaldamento su percorsi montani particolarmente impervi.

La Corte territoriale aveva quindi qualificato le patologie pregresse come mere concause naturali, reputandole inidonee a configurare un comportamento colpevole del danneggiato ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile.

I motivi di ricorso e la posizione della Suprema Corte

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi principali, incentrati essenzialmente sulla contestazione del nesso di causalità e sui criteri di quantificazione del danno.

  • Con la prima censura, la ricorrente ha lamentato l’omesso esame del fatto che il lavoratore avesse svolto un’intensa attività politica a livello locale come consigliere, assessore e vicesindaco, circostanza che a detta della società avrebbe interrotto il nesso causale o comunque costituito la vera fonte dello stress.
  • La seconda e la terza doglianza investivano direttamente l’applicazione dei criteri penalistici di causalità al rapporto civile e la mancata riduzione del “quantum” risarcitorio in presenza di stati morbosi antecedenti.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e in parte non sindacabili in sede di legittimità poiché volti a sollecitare una nuova valutazione di merito. Il Collegio ha evidenziato come la consulenza tecnica d’ufficio avesse chiaramente accertato il ruolo determinante dello stress professionale nella genesi della cardiopatia, relegando a un rilievo del tutto marginale i fattori extra-lavorativi.

La Cassazione ha ricordato che l’articolo 2087 del codice civile opera come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, imponendo all’imprenditore l’obbligo di adottare non solo le misure tassative di legge, ma anche tutte le cautele generiche di prudenza necessarie a preservare l’integrità fisica dei dipendenti secondo le conoscenze tecniche del tempo.

Il principio di equivalenza causale e l’irrilevanza della vulnerabilità soggettiva

Il fulcro della decisione risiede nell’analisi del concorso tra cause umane illecite e concause naturali preesistenti. La Cassazione ha confermato la corretta applicazione del principio di equivalenza causale espresso dall’articolo 41 del codice penale, pienamente operante anche nel campo della responsabilità civile. Secondo questo orientamento consolidato, qualora la condotta del datore di lavoro sia stata una condizione necessaria per il verificarsi dell’evento di danno, la preesistenza di uno stato patologico in capo al lavoratore non giustifica alcun frazionamento della responsabilità.

La Corte ha definito espressamente erroneo il tentativo di applicare l’articolo 1227 del codice civile alle patologie pregresse, poiché tale norma disciplina esclusivamente il concorso di condotte umane colpevoli e non l’interazione con fattori naturali. Di conseguenza, laddove non si dimostri che lo stato pre-morboso fosse da solo sufficiente a produrre l’evento lesivo, l’autore dell’illecito risponde per l’intero.

La circostanza che la vittima, per condizioni soggettive o tratti biologici, risulti più vulnerabile rispetto alla media dei soggetti non incide sul nesso di causa, né sull’attribuzione della colpa e nemmeno sulla liquidazione del danno, che deve pertanto essere risarcito integralmente.

La disciplina del danno differenziale e la detrazione dell’indennizzo INAIL

Un ulteriore profilo di grande rilevanza tecnica esaminato nella sentenza riguarda il ricorso incidentale promosso dal lavoratore in merito alla quantificazione del danno differenziale. Il controricorrente sosteneva che la rendita erogata dall’INAIL non includesse la componente del danno biologico e che, pertanto, non dovesse essere decurtata dal risarcimento civilistico complessivo. I giudici di legittimità hanno respinto tale impostazione, cogliendo l’occasione per delineare i meccanismi di compensazione tra le tutele sociali e i rimedi civilistici.

La Corte ha ribadito che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno secondo i criteri civilistici, è tenuto a confrontare tale importo con l’indennizzo corrisposto dall’istituto assicuratore, operando una sottrazione secondo il criterio delle poste omogenee. L’indennizzo INAIL ristora unicamente il danno biologico permanente, lasciando fuori gli altri pregiudizi non patrimoniali.

Nel caso specifico, pur essendosi l’infarto verificato nel 1999 (ossia prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 38 del 2000), la relativa denuncia era stata presentata nel 2002. Il legislatore ha previsto una duplice condizione alternativa (verificazione o denuncia) per l’applicazione del nuovo regime indennitario. Essendo la denuncia successiva alla data spartiacque del 9 agosto 2000, la fattispecie ricade legittimamente sotto la disciplina del decreto legislativo 38 del 2000, con il conseguente obbligo di espungere dal risarcimento civilistico le voci indennizzate dall’istituto, per evitare una duplice e indebita duplicazione risarcitoria.

Conclusioni

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale della società datrice di lavoro e ha confermato l’impostazione della Corte d’Appello, secondo cui le patologie pregresse del lavoratore non giustificavano la riduzione proporzionale del risarcimento in assenza di prova della loro autonoma efficienza causale.

In tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., la preesistenza di stati morbosi del lavoratore non consente di ridurre il risarcimento del danno biologico quando la condotta datoriale abbia avuto efficienza causale nella produzione dell’evento lesivo. L’art. 1227 c.c. disciplina il concorso di condotte umane colpevoli, non il concorso tra fatto illecito e concause naturali. Ne consegue che, salvo prova dell’autonoma sufficienza causale della patologia pregressa, il datore di lavoro risponde integralmente del danno.

FAQ

La malattia preesistente del lavoratore riduce sempre il risarcimento?

No. La patologia pregressa non riduce automaticamente il risarcimento. Può incidere solo se viene dimostrato che essa era da sola sufficiente a provocare l’evento dannoso oppure se emerge una condotta colpevole del lavoratore rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Il datore di lavoro può invocare obesità, diabete o ipertensione per limitare il danno?

Può allegare tali circostanze, ma non basta richiamarle per ottenere una riduzione del risarcimento. Occorre provare che quelle condizioni abbiano avuto autonoma efficienza causale nella produzione dell’evento oppure che abbiano escluso il ruolo causale dell’organizzazione lavorativa.

L’art. 1227 c.c. si applica alle patologie pregresse?

Non automaticamente. L’art. 1227 c.c. riguarda il concorso colposo del danneggiato, cioè una condotta umana imputabile. Le condizioni morbose pregresse costituiscono invece fattori naturali e non possono essere equiparate a una condotta colpevole.

Come si calcola il danno differenziale rispetto all’indennizzo INAIL?

Il giudice deve prima liquidare il danno secondo i criteri civilistici e poi detrarre quanto già indennizzato dall’INAIL applicando il criterio delle poste omogenee, così da evitare duplicazioni risarcitorie.

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