Accertamento tecnico preventivo (ATP): riforma 2026, valore probatorio e casi pratici. Guida completa

L’accertamento tecnico preventivo (ATP) è tornato al centro dell’attenzione degli avvocati civilisti per tre ragioni: le modifiche introdotte dal d.l. n. 19/2026 agli artt. 696 e 696-bis c.p.c., il chiarimento della Cassazione sull’utilizzabilità della relazione peritale nel giudizio di merito e il consolidamento del ruolo dell’ATP nella responsabilità sanitaria.

Il tema non è solo teorico. L’ATP incide sulla strategia processuale, sulla gestione della prova tecnica, sui tempi del giudizio, sulla competenza territoriale e sulla possibilità di definire la lite prima dell’instaurazione del merito. Proprio per questo, la disciplina deve essere letta insieme alla giurisprudenza più recente e alle ricadute pratiche che interessano chi redige il ricorso, chi resiste all’istanza e chi valuta se promuovere direttamente il giudizio ordinario.

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ATP e consulenza tecnica preventiva: perché oggi sono strumenti centrali nel contenzioso civile

L’accertamento tecnico preventivo, disciplinato dall’art. 696 c.p.c., consente di anticipare l’accertamento tecnico sullo stato dei luoghi, sulla qualità o condizione di cose, quando vi sia urgenza di acquisire la prova prima che essa possa disperdersi o alterarsi.

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L’accertamento tecnico preventivo

L’accertamento tecnico preventivo

Il presente lavoro, giunto alla sua III edizione, è aggiornato alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia e alla giurisprudenza più recente e conferma la sua impostazione molto apprezzata nelle edizioni precedenti: contiene istruzioni pratiche per la richiesta dell’accertamento tecnico preventivo, istituto che persegue lo scopo di impedire l’inevitabile dispersione degli elementi probatori, in quanto il decorso del tempo produce modificazioni sia ai luoghi che alle persone; nonché per la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696 bis c.p.c.

Questo strumento, insieme all’esigenza di preservare gli elementi probatori, favorisce l’interesse alla conciliazione delle parti nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito.

Attraverso itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, si risponde alle principali questioni legate all’applicazione dell’istituto dell’ATP e si risolvono, tra gli altri, quesiti in cui se ne valuta l’applicabilità al diritto industriale, al diritto amministrativo, al diritto previdenziale e al campo della responsabilità medica, la cui applicazione ha subìto importanti cambiamenti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

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La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696-bis c.p.c., ha invece una funzione più ampia. Non presuppone necessariamente l’urgenza, ma mira ad anticipare l’accertamento tecnico in controversie relative a crediti derivanti da inadempimento contrattuale o fatto illecito, favorendo al tempo stesso la conciliazione.

La differenza tra i due strumenti resta rilevante. L’ATP ex art. 696 c.p.c. conserva una matrice cautelare e istruttoria, mentre la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha una funzione anche deflattiva. Tuttavia, la prassi mostra una progressiva convergenza: in entrambi i casi, la relazione tecnica può diventare il centro del successivo giudizio di merito.

Cosa cambia per l’ATP con il d.l. n. 19/2026 sugli artt. 696 e 696-bis c.p.c.

Il d.l. n. 19/2026 è intervenuto sugli artt. 696 e 696-bis c.p.c., introducendo una disciplina più esplicita della fase che segue il conferimento dell’incarico al consulente tecnico.

Per l’art. 696 c.p.c., il nuovo comma 4 stabilisce che il conferimento dell’incarico al CTU, o il suo giuramento se successivo, determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica. La sospensione non impedisce lo svolgimento delle operazioni peritali e non può superare il termine di sei mesi.

Il nuovo comma 5 chiarisce poi che il procedimento si conclude con il deposito della consulenza tecnica d’ufficio. La liquidazione dell’onorario e delle spese del consulente avviene con separato provvedimento del giudice.

La modifica è rilevante perché individua con maggiore precisione due snodi pratici: il periodo di sospensione durante l’attività peritale e il momento di definizione del procedimento. Per l’avvocato, ciò incide sulla gestione dei termini, sul monitoraggio dell’attività del CTU e sulla valutazione del passaggio al successivo giudizio di merito.

Per approfondire, leggi anche:

Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.: sospensione fino alla CTU o alla conciliazione

Il d.l. n. 19/2026 ha introdotto previsioni analoghe anche nell’art. 696-bis c.p.c.

Il nuovo comma 7 stabilisce che il conferimento dell’incarico al consulente tecnico, oppure il suo giuramento se successivo, determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di conciliazione o della consulenza tecnica d’ufficio. Anche in questo caso, la sospensione non impedisce l’espletamento della consulenza e non può superare il termine di sei mesi.

Il nuovo comma 8 precisa invece quando il procedimento deve considerarsi definito. Se le parti raggiungono un accordo, il procedimento si conclude con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al verbale di conciliazione. In mancanza di accordo, si conclude con il deposito della consulenza tecnica. La liquidazione del compenso e delle spese dell’ausiliario resta affidata a un successivo provvedimento del giudice.

La novità rafforza la funzione ordinante della norma. Il procedimento non resta sospeso in modo indeterminato durante l’attività tecnica e viene chiarito il rapporto tra esito conciliativo, deposito della CTU e chiusura della fase preventiva.

Casi limite: quando la sospensione dell’ATP non blocca davvero il procedimento

La sospensione prevista dai nuovi commi non deve essere confusa con una paralisi dell’attività tecnica. La norma chiarisce espressamente che la sospensione non impedisce lo svolgimento delle operazioni peritali.

Il punto è decisivo nei casi in cui le parti debbano partecipare a sopralluoghi, produrre documenti, formulare osservazioni, nominare consulenti tecnici di parte o interloquire sulle bozze peritali. La sospensione riguarda il procedimento nella sua progressione processuale, non l’attività del consulente.

Vi è poi il limite massimo di sei mesi. Questo dato può assumere rilievo nei procedimenti complessi, ad esempio in materia edilizia, sanitaria, industriale, condominiale o di proprietà intellettuale, nei quali l’accertamento tecnico richiede acquisizioni documentali, verifiche specialistiche o interlocuzioni con più parti.

La relazione dell’ATP può essere usata anche contro chi non ha partecipato alla fase preventiva?

Una delle questioni più rilevanti riguarda l’utilizzabilità della relazione dell’ATP nel successivo giudizio di merito nei confronti delle parti che non hanno partecipato alla fase preventiva.

La Cassazione, con la sentenza n. 342/2026, ha chiarito che la relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo, una volta ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra nel materiale probatorio e può essere liberamente valutata dal giudice nei confronti di tutte le parti del processo.

Non si tratta di una prova privilegiata, né di un accertamento vincolante. La relazione può però essere apprezzata come documento e, se del caso, come prova atipica, nel confronto con le altre risultanze istruttorie.

Il limite è il contraddittorio nel giudizio di merito. Le parti che non hanno partecipato all’ATP devono poter contestare attendibilità, metodo, conclusioni e rilevanza della consulenza, chiedere chiarimenti, sollecitare approfondimenti o articolare mezzi istruttori. Non possono, però, limitarsi a eccepire l’inopponibilità della relazione per il solo fatto di non avere partecipato alla fase preventiva.

Perché la relazione tecnica non può avere effetti “a geometria variabile”

Il principio affermato dalla Cassazione ha una conseguenza pratica importante: un accertamento tecnico ritualmente acquisito non può essere utilizzato dal giudice per alcune parti e ignorato rispetto ad altre, nello stesso processo.

Se la relazione viene valutata per accertare la responsabilità verso il danneggiato, non può essere trattata come inesistente rispetto al chiamato in garanzia o al soggetto verso cui è proposta una domanda di regresso, salvo che il giudice ne spieghi l’inattendibilità o l’insufficienza sul piano probatorio.

L’ATP, una volta entrato nel giudizio di merito, è soggetto al principio di acquisizione processuale. Ciò non significa che il giudice debba aderire alle conclusioni del consulente, ma che deve valutarle criticamente insieme agli altri elementi di prova.

Per gli avvocati, questo impone attenzione già nella fase preventiva. La scelta di promuovere un ATP, di parteciparvi, di chiamare determinati soggetti o di contestare le operazioni peritali può incidere in modo rilevante sul successivo giudizio.

ATP nella responsabilità sanitaria: condizione di procedibilità e competenza territoriale

In materia di responsabilità sanitaria, l’art. 8 della legge n. 24/2017 attribuisce all’ATP un ruolo particolare. La consulenza tecnica preventiva costituisce una delle vie previste per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 11804/2025, ha affrontato il tema del coordinamento tra ATP e giudizio di merito, chiarendo che il procedimento previsto dall’art. 8 non costituisce un giudizio bifasico strutturalmente unitario. ATP e giudizio di merito restano procedimenti distinti, il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena.

Tuttavia, i due procedimenti sono funzionalmente collegati. L’ATP non serve soltanto a favorire la conciliazione, ma consente di anticipare un segmento istruttorio centrale, soprattutto nelle cause sanitarie, dove l’accertamento tecnico medico-legale è spesso decisivo.

Da questo collegamento deriva un effetto rilevante: il momento determinativo della competenza territoriale va individuato nel deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., non nel successivo deposito della domanda di merito. I mutamenti successivi, anche soggettivi o processuali, non incidono sulla competenza già radicata.

Cosa deve valutare l’avvocato prima di proporre un ATP

Prima di proporre un ATP, l’avvocato deve verificare almeno quattro profili.

Il primo riguarda la funzione dello strumento. Se occorre conservare una prova tecnica esposta a rischio di dispersione, il riferimento naturale è l’art. 696 c.p.c. Se invece l’obiettivo è accertare tecnicamente i presupposti di una pretesa risarcitoria o creditoria e tentare la conciliazione, viene in rilievo l’art. 696-bis c.p.c.

Il secondo profilo riguarda il contraddittorio. Occorre valutare quali soggetti coinvolgere sin dalla fase preventiva, soprattutto nei rapporti complessi, nelle filiere contrattuali, nelle garanzie, nelle azioni di regresso e nella responsabilità sanitaria.

Il terzo profilo concerne la competenza. Nei procedimenti ex art. 8 l. n. 24/2017, il deposito dell’istanza di ATP assume rilievo anche ai fini del radicamento della competenza territoriale.

Il quarto profilo riguarda la futura utilizzazione della relazione. L’ATP non deve essere trattato come una fase meramente esplorativa o neutra. La relazione può incidere sul giudizio di merito e deve quindi essere gestita con una strategia probatoria coerente.

Errori da evitare nella gestione dell’accertamento tecnico preventivo

Un primo errore è proporre l’ATP senza delimitare con precisione il quesito tecnico. Un quesito generico rischia di produrre una relazione poco utile, difficilmente spendibile nel merito o esposta a contestazioni.

Un secondo errore è sottovalutare il ruolo dei consulenti tecnici di parte (CTP). Le osservazioni del CTP, se tempestive e ben strutturate, possono orientare il confronto tecnico e preparare eventuali contestazioni successive.

Un terzo errore è non considerare le ricadute del procedimento sul giudizio di merito. La relazione acquisita può essere valutata dal giudice anche nei confronti di parti non presenti nella fase preventiva, purché nel merito sia assicurato il contraddittorio.

Un quarto errore è trascurare le eccezioni preliminari, in particolare quelle sulla competenza territoriale. In materia sanitaria, il momento dell’ATP può diventare determinante e rendere irrilevanti mutamenti successivi.

Il corso su ATP e consulenza tecnica preventiva

Per approfondire in modo operativo la disciplina dell’accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica preventiva, è disponibile il corso “Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi”, in programma il 9 e il 13 luglio 2026.

Il corso affronta l’istruzione preventiva nel sistema del codice di procedura civile, l’ATP classico ex art. 696 c.p.c., la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., l’ATP nella responsabilità sanitaria, il quadro europeo sulla conservazione delle prove e gli strumenti di anticipazione probatoria nel Codice della proprietà industriale.

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Perché il corso è utile per avvocati, consulenti e professionisti

Il corso è pensato per chi deve utilizzare l’ATP nella pratica professionale e non solo conoscerne la disciplina astratta.

Nella prima giornata vengono esaminati il sistema dell’istruzione preventiva, la funzione cautelare e conservativa, il rapporto tra ATP ante causam e ATP in corso di causa, l’ATP classico, la consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi e il ruolo del CTU come conciliatore.

Nella seconda giornata l’attenzione si sposta sui settori nei quali l’anticipazione della prova tecnica è più delicata: responsabilità sanitaria, proprietà industriale, Direttiva Enforcement, descrizione, sequestro, diritto d’informazione, ordine di esibizione e poteri istruttori del giudice.

La finalità pratica è chiara: comprendere quando attivare l’ATP, come impostare il ricorso, come gestire il contraddittorio tecnico, come valorizzare o contestare la relazione e come coordinare la fase preventiva con il giudizio di merito.

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FAQ – Domande frequenti su ATP e consulenza tecnica preventiva

Quando si può chiedere l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.?

L’ATP ex art. 696 c.p.c. può essere richiesto quando vi è urgenza di verificare lo stato dei luoghi o la qualità e condizione di cose prima dell’instaurazione del giudizio di merito, per evitare la dispersione o l’alterazione della prova.

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. richiede sempre l’urgenza?

No. La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi può essere richiesta anche in assenza di urgenza, quando serve ad accertare crediti derivanti da inadempimento contrattuale o fatto illecito e a favorire una possibile conciliazione.

Cosa ha modificato il d.l. n. 19/2026 in materia di ATP?

Il d.l. n. 19/2026 ha introdotto nuove regole sulla sospensione del procedimento dopo il conferimento dell’incarico al CTU e ha chiarito il momento di definizione del procedimento, sia per l’art. 696 c.p.c. sia per l’art. 696-bis c.p.c.

La sospensione dell’ATP impedisce le operazioni peritali?

No. La sospensione non impedisce lo svolgimento delle operazioni peritali. Il CTU può proseguire l’attività tecnica, svolgere sopralluoghi, acquisire documenti nei limiti consentiti e depositare la relazione.

Quando si conclude il procedimento ex art. 696 c.p.c. dopo la riforma?

Il procedimento ex art. 696 c.p.c. si conclude con il deposito della consulenza tecnica d’ufficio. La liquidazione del compenso e delle spese del consulente avviene con separato provvedimento del giudice.

Quando si conclude il procedimento ex art. 696-bis c.p.c.?

Il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. si conclude con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al verbale di conciliazione oppure, se la conciliazione non riesce, con il deposito della consulenza tecnica.

La relazione dell’ATP può essere usata nel giudizio di merito?

Sì. Se ritualmente acquisita, la relazione dell’ATP entra nel materiale probatorio del giudizio di merito e può essere liberamente valutata dal giudice insieme agli altri elementi istruttori.

La relazione dell’ATP vale anche contro chi non ha partecipato alla fase preventiva?

Sì, secondo la Cassazione, la relazione può essere valutata anche nei confronti delle parti che non hanno partecipato all’ATP, purché nel giudizio di merito sia assicurato il contraddittorio sulla sua attendibilità e rilevanza.

L’ATP è obbligatorio nella responsabilità sanitaria?

Nel contenzioso sanitario, l’art. 8 della legge n. 24/2017 prevede l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. come una delle modalità per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria.

Quando si determina la competenza territoriale nell’ATP sanitario?

Secondo la Cassazione, nei procedimenti ex art. 8 l. n. 24/2017 la competenza territoriale si determina al momento del deposito dell’istanza di ATP, con irrilevanza dei successivi mutamenti processuali o soggettivi.

È sempre opportuno proporre un ATP prima del giudizio di merito?

No. L’ATP è utile quando l’accertamento tecnico è centrale, quando vi è rischio di dispersione della prova, quando si vuole favorire una conciliazione o quando la legge lo impone come condizione di procedibilità. Non deve essere usato in modo automatico.

Perché è importante formarsi sull’ATP dopo le novità del 2026?

Perché le modifiche normative e la giurisprudenza più recente incidono su tempi del procedimento, valore della relazione, contraddittorio, competenza e strategia processuale. Una gestione non corretta dell’ATP può compromettere la successiva fase di merito.

Conclusioni: l’ATP come fase tecnica decisiva, non più solo preventiva

Le novità normative e gli ultimi arresti della Cassazione confermano che l’ATP non può essere considerato una parentesi preliminare priva di effetti strategici. La fase tecnica preventiva può incidere sulla prova, sulla competenza, sulla conciliazione e sull’impostazione del giudizio di merito.

Per l’avvocato, la scelta non è soltanto se proporre o meno un ATP, ma come costruirlo: individuazione delle parti, formulazione del quesito, gestione del CTU, partecipazione del CTP, produzione documentale, contestazioni tecniche e coordinamento con il merito.

In questa prospettiva, l’approfondimento specialistico diventa uno strumento professionale. Il corso su ATP e consulenza tecnica preventiva offre una lettura sistematica e operativa della disciplina, aggiornata alle novità del 2026 e ai principali ambiti applicativi, dalla responsabilità sanitaria alla proprietà industriale.

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