
L’ordinanza n. 17245/2026 della Corte di Cassazione chiarisce che il cambio di scuola di un minore, se disposto durante il procedimento, non costituisce automaticamente una modifica sostanziale dell’affidamento o della collocazione. Il ricorso di un padre viene dichiarato inammissibile, rafforzando l’interpretazione restrittiva dei provvedimenti reclamabili e ponendo al centro l’interesse superiore del minore (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
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Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Conflitto tra genitori sulla vita del figlio
La vicenda origina da un contenzioso tra due genitori non coniugati, già regolato da un accordo omologato nel 2021. Il padre, nel 2024, aveva chiesto al Tribunale di modificare le condizioni di affidamento del figlio, sostenendo difficoltà nel mantenere un rapporto continuativo a causa dei comportamenti della madre. Nel corso del procedimento il giudice aveva già disposto un regime di affido condiviso con collocazione alternata del minore tra le abitazioni dei due genitori, mantenendo invariata la scuola frequentata. In seguito, però, su istanza della curatrice del minore, il Tribunale aveva autorizzato l’iscrizione del bambino a una nuova scuola per l’anno scolastico 2025-2026. Questa decisione ha innescato il contenzioso che è arrivato fino alla I Sezione Civile della Cassazione.
Quando un provvedimento è “reclamabile”
Il padre aveva impugnato l’ordinanza sostenendo che il cambio di scuola costituiva una modifica sostanziale della collocazione del figlio e incideva negativamente sul suo diritto di frequentazione. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva dichiarato il reclamo inammissibile, ritenendo che decisione siffatta non rientrasse tra i provvedimenti contestabili. La questione centrale affrontata dalla Cassazione riguarda proprio l’interpretazione dell’art. 473-bis.24 del codice di procedura civile (rubricato “Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti”) che disciplina quali provvedimenti temporanei e urgenti possano essere oggetto di reclamo. Secondo la giurisprudenza richiamata, risultano reclamabili solamente:
- i provvedimenti adottati all’esito della prima udienza;
- oppure quelli che incidono in modo significativo sulla responsabilità genitoriale o modificano sostanzialmente affidamento e collocazione del minore.
La decisione della Cassazione: ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha confermato la linea della Corte d’Appello: il ricorso del padre è stato dichiarato inammissibile. I giudici hanno chiarito che l’autorizzazione a frequentare una scuola diversa:
- non modifica il collocamento prevalente del minore, già stabilito presso la madre;
- non incide sull’affidamento condiviso;
- rappresenta un provvedimento temporaneo adottato in corso di causa, quindi suscettibile di revisione nelle fasi successive del giudizio.
In sostanza, la scelta scolastica è considerata un aspetto organizzativo della vita del minore, ma non un elemento strutturale dell’assetto genitoriale.
Focus sull’interesse del minore
Un passaggio cruciale della decisione riguarda il ruolo dell’interesse del minore (the best interest of child), che rimane il criterio guida in tutte le valutazioni. La Cassazione sottolinea che alcune decisioni, pur non incidendo formalmente sull’affidamento, devono essere valutate nel contesto più ampio della crescita del bambino. Tuttavia, non ogni disagio lamentato da un genitore, come la maggiore distanza o le difficoltà logistiche, è sufficiente a giustificare un reclamo. Il disagio del genitore, infatti, non coincide automaticamente con una lesione dell’interesse del minore, e può essere eventualmente compensato con ulteriori misure nel prosieguo del giudizio.
Implicazioni pratiche, cosa cambia per le famiglie
L’ordinanza in disamina delimita con chiarezza quali decisioni possono essere impugnate immediatamente e quali, invece, devono essere affrontate nell’ambito del procedimento principale. Per i genitori coinvolti in contenziosi familiari significa che non ogni cambiamento nella vita quotidiana del figlio può essere oggetto di ricorso autonomo. Il rischio, evidenziato indirettamente dalla Corte, è quello di moltiplicare i contenziosi su questioni secondarie, rallentando il procedimento e aumentando il conflitto, con effetti negativi sul minore.
Conclusione
Dall’ordinanza della Corte di Cassazione depositata il I° giugno 2026 è possibile ricavare un principio di diritto in materia di diritto di famiglia e rito unico sui minori:
In tema di procedimenti di separazione, divorzio e filiazione, i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice in corso di causa (ossia dopo la conclusione della prima udienza di comparizione delle parti) sono reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c., solo se e in quanto, per il loro contenuto dispositivo, sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, oppure prevedano sostanziali modifiche all’affidamento o alla collocazione dei figli minori, ovvero ne dispongano l’affidamento a terzi.
Pertanto, il provvedimento con cui il giudice autorizza lo spostamento di iscrizione scolastica del minore da un istituto a un altro (nella specie, nel Comune di residenza del genitore prevalentemente collocatario) riveste natura meramente gestionale e ordinaria; esso non incide in via diretta o irreversibile sui diritti fondamentali della persona né altera il regime di affidamento o collocamento prevalente, rimanendo per l’effetto escluso dal novero dei provvedimenti reclamabili.
Gli elementi che definiscono il principio sono i seguenti:
- distinzione dei provvedimenti temporanei (art. 473-bis.24 c.p.c.), quelli emessi all’esito della prima udienza di comparizione sono sempre reclamabili, a prescindere dal loro contenuto. Quelli emessi nel prosieguo del giudizio (in corso di causa) sono reclamabili esclusivamente se producono un impatto “sostanziale” e potenzialmente irreversibile sulle figure dell’affidamento, della collocazione o della responsabilità genitoriale;
- natura del trasferimento scolastico, le scelte logistiche riguardanti la scuola, anche laddove comportino un maggiore disagio o aggravio di viaggio per uno dei genitori, non integrano una “modifica sostanziale della collocazione” del minore (se questa resta fissata presso lo stesso genitore). Tali disagi troveranno eventuale bilanciamento in altre misure regolamentari del diritto alla bigenitorialità, ma non aprono la strada al reclamo.
Il pronunciamento della Corte di Cassazione in disamina riafferma un approccio prudente e garantista: solo i provvedimenti che incidono in modo significativo sui diritti fondamentali, quali l’affidamento o la responsabilità genitoriale, possono essere immediatamente contestati.
La scuola, pur essendo un elemento centrale nella vita del minore, non viene considerata, in questa vicenda, una variabile capace di alterare l’equilibrio dell’affidamento. L’orientamento espresso punta a evitare contenziosi frammentati e a mantenere il focus sul vero obiettivo del diritto di famiglia: la tutela concreta e continuativa del benessere dei minori.











