
La Cassazione, con l’ordinanza n. 16742/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha ribadito che la copia fotostatica di un atto negoziale non disconosciuta dalla controparte conserva efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2719 c.c. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
La vicenda processuale
La controversia nasceva da un contratto di compravendita relativo a un fondo rustico con fabbricati. I venditori avevano garantito la piena disponibilità dei beni e si erano impegnati ad affrancare alcuni livelli gravanti sugli immobili. L’acquirente sosteneva che i venditori avessero adempiuto tale obbligo solo in parte. Inoltre, lamentava che, per uno degli immobili trasferiti, mancasse la continuità delle trascrizioni.
Per questo motivo chiedeva di accertare l’avvenuto trasferimento del bene, di condannare i venditori a regolarizzare la situazione trascrittiva e di risarcire i danni subiti.
Il Tribunale accoglieva la domanda solo in parte. Riteneva infatti che la società attrice non avesse provato adeguatamente la compravendita, poiché non aveva prodotto il rogito né in originale né in copia conforme. La Corte d’appello confermava questa impostazione. Osservava che le visure catastali avevano un mero valore di pubblicità-notizia e non dimostravano il diritto di proprietà. Riteneva inoltre decisiva l’assenza dell’originale o di una copia autentica del contratto di vendita. La società attrice proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando l’erronea valutazione delle prove documentali e la mancata considerazione del rogito prodotto in giudizio.
Il rilievo del mancato disconoscimento della copia
La Suprema Corte ha ritenuto erronea la decisione della Corte territoriale, evidenziando come il rogito fosse stato in realtà prodotto già nel giudizio di primo grado, sebbene in copia non autentica, e come tale documento non fosse mai stato disconosciuto dalla controparte.
Il Collegio ha ricordato che l’art. 2719 c.c. disciplina il valore delle copie fotografiche e fotostatiche degli atti, prevedendo che la conformità all’originale debba essere contestata mediante uno specifico disconoscimento. In assenza di tale iniziativa processuale, la copia deve considerarsi riconosciuta e può essere utilizzata dal giudice ai fini della decisione.
L’efficacia probatoria della copia fotostatica
L’ordinanza richiama il consolidato orientamento secondo cui il disconoscimento previsto dall’art. 2719 c.c. deve essere espresso, formale e inequivoco. Solo una contestazione specifica consente infatti di mettere in discussione la conformità della copia all’originale o l’autenticità della scrittura e della sottoscrizione.
Nel caso esaminato, i convenuti non avevano mai contestato il contenuto del contratto prodotto dall’attrice. Al contrario, avevano impostato la propria difesa sostenendo di avere adempiuto agli obblighi assunti con quel medesimo contratto e contestando soltanto l’inadempimento dedotto dalla controparte.
Tale comportamento processuale risultava incompatibile con qualsiasi volontà di disconoscere il documento. Ne conseguiva che la copia prodotta in giudizio doveva essere considerata pienamente utilizzabile ai fini dell’accertamento dei fatti controversi.
La Cassazione ha inoltre valorizzato il fatto che nel giudizio di appello fosse stata successivamente depositata una copia autentica integrale del rogito, elemento che rendeva ancora meno giustificabile il rigetto della domanda fondato sulla presunta assenza del documento.
Continuità delle trascrizioni e valutazione delle prove
La Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva concentrato la propria analisi sulla limitata efficacia probatoria delle visure catastali, trascurando però il dato decisivo rappresentato dalla presenza dell’atto di vendita nel fascicolo processuale.
Pur confermando il principio secondo cui le risultanze catastali non costituiscono prova della proprietà immobiliare, la Cassazione ha evidenziato che la controversia non poteva essere risolta ignorando un documento contrattuale che, per effetto del mancato disconoscimento, era ormai idoneo a spiegare piena efficacia probatoria.
L’errore della Corte territoriale è consistito dunque nell’aver considerato inesistente, o comunque inutilizzabile, un documento che invece doveva essere regolarmente valutato nell’ambito del complessivo accertamento richiesto dalla parte attrice.
Esito della decisione e principio affermato
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ha dichiarato assorbito il quarto motivo concernente il risarcimento del danno e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello competente in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.
Dalla decisione può ricavarsi il seguente principio di diritto:
“La copia fotostatica non autenticata di un atto negoziale, prodotta in giudizio e non formalmente disconosciuta dalla controparte ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve considerarsi riconosciuta tanto nella conformità all’originale quanto nel suo contenuto e conserva piena efficacia probatoria; il giudice non può pertanto escluderne la rilevanza probatoria per il solo fatto della mancata produzione dell’originale o della copia conforme”.











