
Il trasferimento di prezzi (transfer pricing) e le relazioni infragruppo costituiscono un tema cruciale nella gestione delle multinazionali, determinando implicazioni fiscali, operative e strategiche.
Il presente elaborato analizza l’importanza del transfer pricing nelle transazioni tra entità economiche, soffermandosi poi sulla tipologia di strutture contrattuali realizzabili per dar corpo alle relazioni infragruppo, sempre in equilibrio tra la conformità normativa e l’ottimizzazione fiscale.
Definizione di transfer pricing
Con il termine transfer pricing (traducibile come “prezzo di trasferimento“) si fa riferimento alla determinazione dei prezzi applicati alle transazioni, di varia natura, che si realizzano tra entità economiche appartenenti allo stesso gruppo, ma aventi sedi dislocate in Paesi diversi.
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Nell’attuale dimensione economica globale, le relazioni infragruppo, ossia le transazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, sono al centro dell’attenzione delle Autorità fiscali (estere e nazionali) e delle organizzazioni internazionali (tra cui l’OCSE), considerato l’intenso condizionamento generabile sugli equilibri di mercato e, soprattutto, sulla costruzione di ingegnerie fiscali elusive/evasive.
Emerge, da un lato, l’esigenza di una celere determinazione dei prezzi di trasferimento relativi a beni, servizi e proprietà intellettuali tra società affiliate e, dall’altro, la necessità che tali trasferimenti siano conformi al principio di libera concorrenza e alla normativa fiscale vigente, al fine di evitare fenomeni evasivi e doppie imposizioni.
Il contesto economico attuale, infatti, intensificando le relazioni transfrontaliere delle multinazionali, ha reso il transfer pricing oggetto di molteplici studi a livello internazionale, inducendo l’OCSE a sviluppare linee guida dettagliate (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations – 2017) per sostenere imprese e amministrazioni nella determinazione di prezzi in grado di riflettere in maniera veritiere le condizioni di mercato.
Nel nostro ordinamento la cartina di tornasole in materia è rappresentata dall’art. 110 D.p.r. n. 917/1986, il cui settimo comma prevede che:
“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art. 31-quater del D.p.r. n. 600/1973. […]”.
A riguardo, occorre precisare che il riferimento alla libera concorrenza è stato introdotto per mezzo dell’art. 59 D.lgs. n. 50/2017, mentre prima la determinazione del prezzo di trasferimento si realizzava sul valore normale del bene trasferito.
Alla normativa di cui sopra, è doveroso addizionare il richiamo al D.l. n. 78/2010 il quale ha introdotto la necessità di istituire (e mantenere) puntuale documentazione comprovante il rispetto della valutazione delle attività concernenti i prezzi di trasferimento.
I criteri di determinazione dei prezzi
Tanto premesso, occorre domandarsi in che modo vengono determinati i corrispettivi di trasferimento.
Nello specifico, vengono seguiti i seguenti criteri:
- Comparable Uncontrolled Price > Rappresenta il metodo più diretto. Esso confronta il prezzo applicato per i beni nella transazione infragruppo con beni identici/simili oggetto di transazioni tra soggetti indipendenti;
- Resale Price Method > Questo metodo solitamente viene applicato ai beni acquistati da una società del gruppo e poi rivenduti a terzi. In questa circostanza, il prezzo di trasferimento si calcola partendo dal prezzo di rivendita e detraendo un margine di profitto lordo adeguato al fine di remunerare le funzioni svolte dal rivenditore.
- Cost Plus Method > Esso si sostanzia nell’aggiungere ai costi di produzione diretti/indiretti sostenuti dal fornitore un margine di profitto lordo (markup) in linea con quello che otterrebbe da relazioni intrattenute con operatori indipendenti.
- TNMM e Profit Split > Si tratta di metodi marginali, utilizzati quando la transazione è complessa e i precedenti criteri non sono esperibili. Essi misurano l’utile netto operativo rispetto ad una base di riferimento, oppure ripartiscono gli utili globali del gruppo generati dall’operazione in proporzione al valore aggiunto apportato da ciascuna impresa associata.
Tipologie di contratti infragruppo
I gruppi multinazionali migliorano l’efficienza dei servizi infragruppo utilizzando strategie specifiche, legate al settore merceologico di derivazione, all’organizzazione e localizzazione delle diverse funzioni aziendali, come produzione, finanza, attività commerciale, marketing, ricerca e sviluppo. In questo contesto, dunque, la Capo gruppo, anziché essere una qualsiasi delle società partecipate, viene scelta perché capace di fornire servizi alle altre consociate, facendo leva sulla struttura organizzativa avanzata, sulle risorse e sulle proprie competenze specialistiche.
Ne discende che, nell’ambito della più efficiente relazione tra le partecipate, i contratti infragruppo rappresentano un elemento cruciale nella gestione delle relazioni economiche ed operative all’interno di un gruppo di società.
Plurimi, infatti, sono i motivi per cui le partecipate decidono di regolamentare le proprie relazioni attraverso l’utilizzo di particolari strutture contrattuali, quali:
- l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione dei costi (ad es. attraverso l’accentramento di specifici servizi contabili-fiscali-legali ecc.);
- il coordinamento delle strategie aziendali;
- la migliore gestione dei rischi;
- manifestazione concreta della governance e della trasparenza del gruppo.
Tanto premesso, considerato che un rapporto infragruppo può svilupparsi sia per la gestione congiunta di servizi sia solo di beni, e che per entrambe le ipotesi di prevede il rispetto pedissequo delle clausole che guidano nella determinazione dei prezzi di trasferimento secondo il canone della concorrenza, le forme contrattuali più diffuse sono:
- Cash pooling > La Capogruppo stipula un contratto di finanziamento bancario con uno specifico istituto di credito per soddisfare il fabbisogno finanziario dell’interno gruppo (attraverso lo ZBS o l’NCP). Questo strumento rappresenta una strategia efficace perché, attraverso la concentrazione dei flussi di cassa, consente alle aziende di ridurre i costi finanziari migliorando l’efficienza operativa.
- Cost sharing agreement > Esso rappresenta un accordo stipulato tra diverse entità del gruppo, al fine di costi e rischi associati alla costituzione in essere di specifiche attività o progetti. Questo tipo di contratto, dunque, consente alle società partecipanti di centralizzare determinate funzioni gestionali, come la ricerca/sviluppo o la fornitura di servizi, altresì distribuendo proporzionalmente i costi sostenuti tra tutte le beneficiarie.
- Contratto di distribuzione > Per esso non esiste una disciplina che imponga una struttura predefinita, tanto da essere considerato flessibile. Di contro, un’attenzione peculiare meritano le clausole in esso contenute.
- Service agreement > Essi sono accordi volti a coordinare le decisioni operative di imprese formalmente autonome, riducendone i costi amministrativi attraverso economie di scala. La relazione de qua, inoltre, dovrà essere necessariamente documentata sì da aiutare le amministrazioni finanziarie a comprendere se i prezzi applicati al servizio offerto sono congrui rispetto alle normative e in equilibrio rispetto ai valori di mercato sussistenti all’atto della stipula.
Concludendo, le relazioni infragruppo, che includono la fornitura di beni-servizi-finanziamenti-utilizzo di proprietà intellettuali, costituiscono il fulcro delle politiche di transfer pricing, le quali, a loro volta, sono protese a garantire che le transazioni avvengano nel rispetto del principio dell’arm’s length e siano in grado di riflettere il più veritiero di mercato.








