
La Cassazione, con la sentenza n. 15052/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito che il curatore fallimentare conserva il diritto al compenso già liquidato anche quando, dopo la liquidazione, l’attivo della procedura venga azzerato da una confisca penale e le somme confluiscano nel Fondo Unico Giustizia. In tale ipotesi, il pagamento della parte residua del compenso deve essere posto a carico dell’Erario, ai sensi dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002.
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Leggi descrizione
Monica Mandico, 2025, Maggioli Editore
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Il caso
La vicenda riguardava una procedura fallimentare nella quale il curatore aveva svolto attività di gestione e liquidazione dell’attivo, ottenendo la liquidazione del proprio compenso finale con decreto del tribunale fallimentare.
La procedura, al momento della liquidazione, disponeva di un attivo rilevante, derivante anche dall’affitto e dalla cessione del compendio aziendale, dal recupero crediti e da azioni di responsabilità. Successivamente, però, le somme giacenti sul conto della procedura venivano sottoposte a confisca penale e confluivano nel Fondo Unico Giustizia.
Il curatore, non avendo ricevuto integralmente il compenso già liquidato, chiedeva che la parte residua fosse posta a carico dell’Erario. Il Tribunale rigettava l’istanza, ritenendo che il decreto di liquidazione fosse ormai definitivo e non modificabile, e che la sopravvenuta incapienza della procedura non consentisse di recuperare il credito residuo.
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Compenso già liquidato e sopravvenuta incapienza
La Cassazione ha distinto due profili: da un lato, la quantificazione del compenso, dall’altro, l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento.
Secondo la Corte, il curatore non aveva chiesto di modificare il decreto di liquidazione, né di rideterminare l’importo spettantegli. Aveva invece domandato che il giudice prendesse atto di un fatto sopravvenuto, cioè la perdita della liquidità della procedura per effetto della confisca penale, e applicasse l’art. 146 d.P.R. n. 115/2002.
Il giudizio, quindi, non riguardava più l’an o il quantum del compenso, già cristallizzati nel decreto del tribunale fallimentare, ma soltanto il soggetto obbligato al pagamento.
Il curatore non è equiparabile ai creditori concorsuali
La Corte ha censurato l’impostazione del giudice di merito nella parte in cui aveva assimilato la posizione del curatore a quella dei creditori ammessi al passivo.
Il curatore, ha precisato la Cassazione, è un organo necessario della procedura fallimentare e il suo diritto al compenso nasce dall’attività svolta nell’interesse della massa. Per questo, il suo credito non può essere sacrificato allo stesso modo dei crediti concorsuali quando l’attivo venga assorbito da una misura penale.
Il dato decisivo è che l’Erario aveva beneficiato dell’incameramento delle somme realizzate anche grazie all’attività del curatore. Ne consegue che, quando quelle somme vengono acquisite allo Stato, devono comunque essere considerati i costi sostenuti per la loro formazione e liquidazione.
Il ruolo dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002
La Cassazione ha richiamato l’art. 146 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui, se nella procedura non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, le spese e i compensi sono anticipati dall’Erario. Tale disciplina, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 174/2006, si applica anche al compenso del curatore nelle procedure incapienti.
L’incapienza, secondo la Corte, può essere anche sopravvenuta. Non rileva, quindi, che al momento della liquidazione del compenso la procedura fosse capiente, se successivamente la liquidità viene meno in modo definitivo per effetto della confisca.
Esito della decisione e principio affermato
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione.
Il curatore fallimentare al quale sia stato liquidato il compenso finale conserva il diritto al pagamento della parte non ancora percepita quando la liquidità della procedura venga meno per effetto di una confisca penale e confluisca nel Fondo Unico Giustizia; in tal caso, l’onere del pagamento residuo grava sull’Erario ai sensi dell’art. 146 d.P.R. n. 115/2002, spettando al giudice concorsuale dare atto della sopravvenuta incapienza della procedura.












