
La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 14249/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito quali siano i limiti entro i quali, nel pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro possa adibire il personale sanitario a mansioni inferiori, ribadendo che l’utilizzo sistematico e non marginale degli infermieri in attività proprie degli OSS integra un illegittimo demansionamento.
Consiglio: per approfondimenti, segnaliamo il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
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Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
I fatti
Alcuni collaboratori professionali sanitari inquadrati nella categoria D del comparto sanità agivano in giudizio chiedendo il risarcimento del danno da demansionamento.
I lavoratori deducevano che, a causa della carenza di personale OSS, svolgevano stabilmente attività igienico-sanitarie e domestico-alberghiere non corrispondenti alla qualifica rivestita. In particolare, si occupavano del rifacimento dei letti, della pulizia degli ambienti, della movimentazione dei pazienti, dell’igiene personale dei degenti non autosufficienti, del trasporto interno dei ricoverati e della gestione di materiali e rifiuti sanitari.
Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo che tali attività non incidessero sull’esercizio della professione infermieristica.
La Corte d’appello riformava però la decisione. Riteneva provato che i lavoratori fossero stati adibiti in modo sistematico e continuativo a mansioni inferiori, non marginali né occasionali, per sopperire a una carenza strutturale di personale OSS. La Corte territoriale riconosceva quindi il demansionamento e liquidava il danno in misura pari al 15% della retribuzione percepita nel periodo considerato.
L’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione, contestando sia la sufficienza delle allegazioni dei lavoratori, sia la configurabilità del demansionamento, sostenendo che le attività degli OSS sarebbero complementari rispetto a quelle infermieristiche.
Le condizioni di legittimità dell’adibizione a mansioni inferiori
La Corte ha ricostruito l’orientamento consolidato in materia di pubblico impiego privatizzato, ricordando che l’assegnazione a mansioni inferiori può ritenersi legittima solo in presenza di presupposti rigorosi.
Secondo la Cassazione, l’adibizione del lavoratore pubblico a compiti inferiori rispetto all’inquadramento:
- deve rispondere a concrete esigenze organizzative, operative o di sicurezza;
- non può derivare da scelte strutturali o da carenze croniche di organico;
- deve riguardare attività non completamente estranee alla professionalità del dipendente;
- deve mantenere carattere marginale oppure, se quantitativamente più consistente, meramente occasionale.
La Corte ha ribadito che il parametro decisivo non è soltanto la prevalenza quantitativa delle mansioni superiori, ma anche la tutela qualitativa della professionalità del lavoratore.
L’utilizzo programmato degli infermieri in attività OSS integra demansionamento
Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale.
I giudici di merito avevano infatti accertato che gli infermieri erano stati impiegati “per molti anni” in attività proprie degli OSS, con carattere sistematico e non episodico, a causa della totale assenza di personale dedicato fino al 2018.
La Corte ha sottolineato che non si trattava di attività accessorie strettamente collegate alla prestazione infermieristica, ma di compiti materialmente e professionalmente distinti, svolti in modo programmato per sopperire a esigenze organizzative permanenti.
Proprio la continuità dell’adibizione a tali mansioni ha reso illegittimo il comportamento datoriale. La Cassazione ha infatti affermato che il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori viola il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche quando il dipendente continui a svolgere prevalentemente attività proprie dell’inquadramento rivestito.
Onere di allegazione e prova del danno
La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla presunta genericità delle allegazioni introduttive.
Secondo l’ordinanza, i lavoratori avevano individuato in modo sufficientemente preciso le attività svolte, le modalità dell’adibizione e le ragioni della lamentata mortificazione professionale. Era quindi corretto valorizzare la mancata contestazione specifica da parte del datore di lavoro.
Quanto al danno, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’appello, che aveva desunto il pregiudizio da elementi presuntivi gravi e concordanti: la durata ultradecennale del demansionamento, la rilevanza qualitativa delle mansioni inferiori e la pubblicità dell’adibizione davanti a pazienti e visitatori, tale da generare confusione circa il ruolo professionale degli infermieri.
È stata inoltre confermata la liquidazione equitativa del danno nella misura del 15% della retribuzione, ritenuta coerente con il valore professionale della prestazione lesa.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’azienda sanitaria, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello.
Ecco di seguito il principio ricavabile dalla decisione:
Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo quando tali attività non siano completamente estranee alla sua professionalità, rispondano a concrete esigenze organizzative o di sicurezza e abbiano carattere marginale oppure meramente occasionale. L’utilizzo sistematico e programmato del personale infermieristico in mansioni proprie degli OSS, finalizzato a sopperire a carenze strutturali di organico, integra illegittimo demansionamento e legittima il risarcimento del danno alla professionalità.











