
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13082/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche quando l’atto sia trasmesso in formato PDF e non in formato P7M, poiché le firme digitali CAdES e PAdES sono equivalenti e, per la cartella esattoriale, non è richiesta la sottoscrizione ad substantiam. La riferibilità dell’atto all’ente emittente è assicurata, salvo specifica contestazione, dall’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata.
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Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Analisi del caso
La controversia traeva origine dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento sottesa, emessa per il recupero di accise relative a oli minerali, per un importo superiore a cinquecentomila euro.
Il contribuente deduceva l’inesistenza o la nullità delle notifiche degli atti presupposti, perché eseguite tramite posta elettronica certificata con allegazione di documenti in formato PDF, e non P7M, e senza attestazione di conformità. Contestava, inoltre, la fondatezza della pretesa tributaria, la propria legittimazione passiva, la compatibilità della normativa nazionale con il diritto unionale in materia di accise e la necessità di una previa definizione del procedimento penale.
I giudici di merito ritenevano infondate le doglianze relative alla notifica e, una volta accertata la validità della notificazione della cartella, dichiaravano tardive le censure di merito sulla pretesa tributaria e sulla legittimazione passiva. Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, tali questioni avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro gli atti presupposti, in particolare contro la cartella e, prima ancora, contro l’avviso di pagamento.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. I primi due riguardavano la dedotta invalidità della notifica via PEC; gli altri investivano la pretesa tributaria, la soggettività passiva, il rapporto tra procedimento penale e procedimento tributario, la disciplina unionale delle accise e gli effetti del fallimento della società amministrata.
La validità della notifica PEC della cartella in PDF
La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, entrambi incentrati sui presunti vizi della notificazione telematica.
Il ricorrente aveva sostenuto che la cartella e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, trasmesse in formato PDF, fossero meri documenti informatici privi di firma digitale in formato P7M e di attestazione di conformità, con conseguente inesistenza giuridica della notificazione.
La Cassazione ha escluso tale conclusione. Richiamando l’orientamento consolidato, anche delle Sezioni Unite, ha ribadito che le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, pur presentando estensioni diverse, rispettivamente P7M e PDF. Tale principio, affermato in tema di processo telematico, vale a maggior ragione per gli atti notificati telematicamente dall’Amministrazione, comprese le cartelle di pagamento.
Per la cartella esattoriale, inoltre, la sottoscrizione non costituisce requisito essenziale di validità. L’esistenza dell’atto non dipende dall’apposizione di un timbro, di un sigillo o di una firma leggibile, ma dalla sua inequivoca riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emissione. In questa prospettiva, la trasmissione mediante PEC è sufficiente ad assicurare tale riferibilità, salvo che il destinatario alleghi specifici e concreti elementi contrari.
PDF e P7M: l’equivalenza dei formati esclude il vizio formale
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’equivalenza tra i formati PDF e P7M quando l’atto sia firmato digitalmente secondo standard ammessi dall’ordinamento.
La Corte ha richiamato il principio per cui, in conformità al regolamento UE n. 910/2014 e alla decisione di esecuzione n. 1506/2015, le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe valide ed efficaci. La diversa estensione del file non incide, di per sé, sulla validità della firma né sulla validità della notificazione.
La censura del contribuente, fondata sulla pretesa necessità del formato P7M, è stata quindi respinta. La Cassazione ha precisato che la copia informatica della cartella di pagamento originariamente cartacea, notificata tramite PEC, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in mancanza di una prescrizione normativa espressa in tal senso.
La contestazione del destinatario non può essere generica. Non basta affermare che il file è in formato PDF o che manca l’estensione P7M. Occorre allegare elementi specifici idonei a mettere in dubbio la provenienza dell’atto o la sua riferibilità all’Amministrazione.
Esito della decisione e ricadute operative
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla nullità della notifica via PEC della cartella in formato PDF e ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla pretesa tributaria, perché riferite a questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposti.
L’ordinanza conferma che il formato PDF, di per sé, non invalida la notifica telematica della cartella. Chi contesta la PEC deve indicare vizi concreti sulla provenienza dell’atto o un effettivo pregiudizio difensivo.











