
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12155/2026 (puoi leggerla cliccando qui), si sono pronunciate in materia di sanzioni civili previdenziali, chiarendo il rapporto tra incertezza interpretativa sull’obbligo contributivo e condizioni per l’accesso al regime sanzionatorio agevolato di cui all’art. 116, commi 10 e 15, della legge n. 388/2000.
Consiglio: per approfondimenti, segnaliamo il volume “Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon.
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.
Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
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Manuela Rinaldi, 2024, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia
Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).
Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.
Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.
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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.
Il caso
La controversia traeva origine da un accertamento ispettivo con cui l’ente previdenziale (INPS) richiedeva il pagamento di contributi e sanzioni, assumendo la natura subordinata di determinati rapporti. Il giudizio si articolava in più fasi, nelle quali veniva progressivamente esclusa la subordinazione, ma al contempo riconosciuta la debenza di specifiche contribuzioni, in particolare quelle relative alla malattia.
La società, dopo il definitivo accertamento giudiziale dell’obbligo contributivo, provvedeva al pagamento della sorte e degli interessi legali, formulando contestualmente istanza di riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 116, comma 15. L’ente previdenziale rigettava l’istanza, valorizzando il ritardo significativo nell’adempimento.
La Corte d’appello, invece, accoglieva la domanda della società, ritenendo decisiva l’oggettiva incertezza interpretativa esistente all’epoca dell’inadempimento e reputando quindi applicabile il regime sanzionatorio attenuato.
Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La questione rimessa alle Sezioni Unite
La Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 7029/2025 (della quale avevamo già parlato approfonditamente qui), ha rimesso alle Sezioni Unite una questione interpretativa di massima e di particolare importanza relativa all’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000.
Il Collegio ha rilevato che l’art. 116, comma 10, subordina la riduzione delle sanzioni al pagamento dei contributi entro il termine fissato dall’ente impositore, ma non chiarisce quando tale termine possa essere legittimamente assegnato.
In particolare, la Sezione Lavoro ha evidenziato il contrasto tra due possibili letture: da un lato, quella che consente all’ente di fissare il termine anche durante la fase di incertezza interpretativa; dall’altro, quella che subordina tale potere al previo accertamento della debenza del contributo.
Muovendo da una lettura orientata alla tutela del contribuente, il Collegio ha prospettato una soluzione che differisce la fissazione del termine al momento successivo alla risoluzione dell’incertezza, ritenendo altrimenti irragionevole imporre un pagamento su un’obbligazione ancora dubbia.
Il sistema delle sanzioni civili e la sua logica
Le Sezioni Unite hanno ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, evidenziando come il sistema delle sanzioni civili previdenziali sia storicamente caratterizzato da automatismo e funzione rafforzativa dell’obbligazione contributiva.
La Corte ha ribadito che tali sanzioni sorgono de iure al momento dell’inadempimento e non richiedono alcuna indagine sull’elemento soggettivo, differenziandosi nettamente dalle sanzioni amministrative.
In questo quadro, la previsione di un regime attenuato in presenza di incertezze interpretative non rappresenta una deroga generalizzata, ma un’eccezione rigorosamente condizionata, che presuppone un comportamento attivo del contribuente volto a rimediare all’inadempimento.
Il ruolo dell’incertezza interpretativa
La Cassazione ha chiarito che l’incertezza rilevante ai fini dell’applicazione del regime agevolato deve essere oggettiva, ossia derivante da contrasti giurisprudenziali o amministrativi, e non può coincidere con il mero convincimento soggettivo del debitore.
Tuttavia, tale incertezza non è sufficiente di per sé a giustificare la riduzione delle sanzioni. Essa costituisce solo uno dei presupposti, che deve concorrere con il requisito essenziale del pagamento tempestivo della contribuzione.
In altri termini, l’ordinamento non premia la mera esistenza del dubbio interpretativo, ma la condotta del contribuente che, pur contestando l’obbligo, adempie comunque entro i termini indicati dall’ente.
La fissazione del termine e la posizione dell’ente
Nel risolvere il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite hanno dato continuità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha affermato che l’ente previdenziale può fissare il termine per il pagamento dei contributi anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo accertamento dell’obbligo.
Questa soluzione è stata ritenuta coerente con la struttura del sistema, che richiede una reazione immediata all’inadempimento e non tollera una paralisi dell’azione amministrativa in attesa della definizione dei contrasti interpretativi.
Il contribuente, pertanto, si trova di fronte a una scelta: resistere integralmente alla pretesa, assumendosi il rischio delle sanzioni piene, oppure adempiere in via precauzionale, conservando la possibilità di accedere al regime attenuato.
Il pagamento della sorte e la misura dell’adempimento
Un ulteriore profilo chiarito dalla Corte riguarda l’oggetto del pagamento richiesto per accedere al beneficio.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, qualora l’incertezza riguardi solo una parte della pretesa contributiva, il contribuente può limitarsi a versare l’importo corrispondente alla contribuzione effettivamente dovuta, senza essere obbligato a corrispondere l’intero ammontare richiesto dall’ente.
La condizione richiesta dalla norma deve quindi ritenersi soddisfatta ogniqualvolta il pagamento effettuato entro il termine fissato sia almeno pari al debito contributivo poi accertato.
La riduzione ex comma 15 e i limiti del potere giudiziale
La Corte ha affrontato anche il tema della riduzione delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali, prevista dal comma 15.
Ha chiarito che tale riduzione non opera automaticamente, ma richiede una valutazione discrezionale dell’ente previdenziale, da effettuarsi sulla base di criteri predeterminati, quali il comportamento del debitore, la situazione economica e le cause dell’inadempimento.
Ne consegue che il giudice non può sostituirsi all’ente nell’applicazione diretta della riduzione massima, dovendo limitarsi a verificare la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo.
Esito della decisione e principio affermato
In base alle suddette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello per un nuovo esame.
La Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
«L’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, si interpreta nel senso che nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica, in ragione dell’anno, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti, a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi».











