Decreto lavoro 2026: algoritmi e lavoro su piattaforma

Il decreto lavoro 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile ed entrato in vigore il 1° maggio, dedica il Capo III a una materia finora regolata in modo frammentario: il lavoro intermediato da piattaforme digitali.

Accanto alle misure su incentivi e salario (per le quali si rinvia all’analisi generale), il legislatore interviene sul funzionamento delle piattaforme, incidendo su un elemento decisivo: il ruolo degli algoritmi nella gestione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni degli artt. 12, 13 e 14 portano così sul piano giuridico meccanismi che, fino ad oggi, operavano prevalentemente nella dimensione tecnica e organizzativa.

L’algoritmo come strumento di eterodirezione (art. 12)

Il punto di partenza è l’art. 12 del decreto, dedicato alla qualificazione del rapporto di lavoro.

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Le regole dei dati e dell'intelligenza artificiale

Le regole dei dati e dell'intelligenza artificiale

Il volume offre una guida ragionata alla nuova legge nazionale sull’intelligenza artificiale (L. 132/2025), mettendola in relazione con l’affollato quadro europeo e nazionale in materia di dati e tecnologie digitali. In oltre 370 pagine raccoglie i contributi di giuristi ed esperti di varie discipline, con l’obiettivo di aiutare imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni a orientarsi tra obblighi, rischi e opportunità dell’AI. 

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- inquadrare la Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Legge AI) rispetto ai principali Regolamenti europei (GDPR, Data Act, AI Act e altre norme sul digitale), chiarendo sovrapposizioni, interferenze e ambiti di applicazione; 
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La norma chiarisce che, ai fini della qualificazione, contano le modalità concrete di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata. Fin qui nulla di nuovo. La novità sta nel fatto che il legislatore include espressamente tra gli indici rilevanti anche i poteri esercitati tramite sistemi automatizzati o algoritmici.

In particolare, assumono rilievo le ipotesi in cui la piattaforma – anche attraverso algoritmi – organizza il lavoro, ne dirige l’esecuzione, valuta le prestazioni o incide sull’accesso alle opportunità lavorative e sui compensi.

Quando questi elementi emergono, il rapporto si presume subordinato, salvo prova contraria.

il potere datoriale può essere esercitato anche senza un’interazione umana diretta. L’eterodirezione può realizzarsi attraverso l’algoritmo.

Obblighi informativi e trasparenza algoritmica (art. 14)

L’art. 14 introduce un sistema articolato di obblighi informativi, destinati a incidere direttamente sul contenuto del rapporto.

Le piattaforme devono fornire ai lavoratori informazioni chiare e comprensibili sul funzionamento dei sistemi automatizzati utilizzati per:

  • assegnazione delle attività
  • determinazione dei compensi
  • valutazione delle prestazioni
  • sospensione o cessazione dell’accesso alla piattaforma

La norma non si limita a imporre una comunicazione formale, ma richiede una trasparenza effettiva, tale da rendere intelligibili le conseguenze delle decisioni algoritmiche.

A ciò si aggiunge il riconoscimento di un vero e proprio diritto alla spiegazione: il lavoratore può ottenere chiarimenti sulla decisione automatizzata che lo riguarda e richiedere un riesame con intervento umano.

Dati, controlli e tracciabilità delle decisioni (art. 13)

Un altro tassello rilevante è rappresentato dall’art. 13, che introduce obblighi di raccolta e conservazione dei dati.

Le piattaforme devono registrare e conservare per almeno cinque anni una serie di informazioni – accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e compensi – rendendole disponibili sia ai lavoratori sia alle autorità ispettive.

La norma è pensata in chiave di vigilanza, ma ha ricadute evidenti anche sul piano del rapporto individuale.

La disponibilità di questi dati consente al lavoratore di ricostruire le logiche di funzionamento della piattaforma e, soprattutto, di contestare eventuali decisioni arbitrarie o discriminatorie.

Una prima valutazione

Le disposizioni esaminate mostrano un cambio di passo nella regolazione del lavoro digitale.

Il legislatore interviene su tre livelli: qualificazione del rapporto (art. 12), trasparenza delle decisioni (art. 14) e tracciabilità dei dati (art. 13). Il filo conduttore è chiaro: rendere visibili e controllabili i meccanismi che governano il lavoro su piattaforma.

Resta da capire come queste norme saranno applicate nella prassi e quale sarà il ruolo della giurisprudenza nel definirne la portata. È probabile che proprio sul terreno della trasparenza algoritmica si giochino le questioni più delicate, soprattutto nei casi in cui le decisioni automatizzate incidono in modo significativo sulle condizioni di lavoro o sulla continuità dell’attività.

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