Patent Box: chi può accedere e quali benefici fiscali ottenere

Il sostenimento fiscale di tutto ciò che attiene all’innovazione tecnologica costituisce una sensibilità comune degli Stati Europei: l’innovazione abbassa il costo di produzione di qualsiasi prodotto, lo migliora, lo evolve. Tanto premesso, la guida che segue si propone di offrire una visione unitaria ed esaustiva di un regime fiscale piuttosto recente: l’agevolazione Patent Box.

Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali

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Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Inquadramento giuridico, accesso e soggetti beneficiari

L’art. 6 D.l. n.146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021, così come successivamente modificato dalla L. n. 234/2021, ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata – connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo –  per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali quali opere dell’ingegno (software protetti da copyright), brevetti industriali, marchi d’impresa,  disegni e modelli, nonché processi giuridicamente tutelabili.

Si precisa, inoltre, che ai redditi da utilizzo diretto/indiretto degli intangibles, si aggiungono le plusvalenze da cessione degli stessi beni, a condizione che almeno il 90% sia reinvestito, entro il secondo periodo di imposta successivo, in attività di mantenimento o sviluppo di altri beni immateriali qualificati.

In particolare, l’agevolazione si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali sussiste un effettivo scambio di informazioni.

A seguire, per determinare la quota di utile generata dall’utilizzo specifico del bene oggetto dell’opzione, che rappresenta l’elemento nodale pe l’ottenimento dell’agevolazione, l’azienda deve attenersi ai seguenti canoni:

  • lo sfruttamento economico dell’IP deve avvenire nel ciclo produttivo o commerciale, posto che bene inutilizzato o detenuto passivamente non soddisfa la finalità di “incentivare la creazione e lo sfruttamento economico di beni immateriali”;
  • l’azienda è obbligata a svolgere concretamente attività di ricerca e sviluppo sul bene oggetto dell’opzione, sostenendone costi e rischi;
  • l’IP deve essere in grado di produrre un impatto economico significativo sull’attività di impresa e l’azienda è onerata a mettere in evidenza il contributo all’accrescimento del valore generato dal bene immateriale medesimo.

Tanto premesso, sui soggetti che intendono optare per il regime Patent box si profilano due opzioni procedurali:

  • i soggetti propensi ad optare per il nuovo regime devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
  • Diversamente, i soggetti che intendono transitare dal precedente regime a quello nuovo possono farlo seguendo le modalità stabilite dal provvedimento attuativo consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che possono usufruire del Patent box sono:

  • i titolari di reddito d’impresa (società di capitali – società di persone -imprese individuali);
  • gli enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale svolta;
  • le stabili organizzazioni site nel territorio nazionale;
  • i consorzi e le reti di impresa.

In relazione al profilo soggettivo, occorre mettere in rilievo le specificazioni che seguono:

  • l’accesso all’agevolazione comporta l’utilizzo diretto/indiretto del bene nell’attività d’impresa, dunque, non si può considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale ma che non è impiegato nel processo aziendale;
  • possono accedere al regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza/ sub licenza (cd. licenziatari), il quale conferisce loro il diritto allo sfruttamento economico, previo sostenimento di tutti i costi, assunzione dei rischi e titolarità dei risultati;
  • possono accedere al beneficio i consorzi o le imprese consorziate, a seconda che il consorzio effettui autonomamente attività di ricerca e sviluppo, ovvero trasli i costi sostenuti alle consorziate;
  • nel caso di contratti di rete, possono accedere al Patent box le imprese aderenti (in caso di rete-contratto), ovvero la rete (in caso di rete-soggetto).

Modalità operative

I soggetti che optano per il regime Patent Box beneficiano di una maggiorazione del 110% delle spese fiscalmente deducibili sostenute nel periodo di imposta nel quale si sono realizzate attività di ricerca e sviluppo, in conformità ai principi di effettività, inerenza e congruità dei costi.

Ma procediamo con ordine:

  • prima si individuano le spese qualificate di ricerca e sviluppo relative a ciascun bene immateriale contemplato nella norma (ad es. brevetti industriali, biotecnologie, software protetti da copyright ecc.);
  • queste spese devono essere imputate all’esercizio di competenza ex 109 TUIR, al netto di eventuali contributi pubblici ricevuti per la loro fruizione.

Ancora, sulla scorta del dato letterale ricavabile dalla norma sono “agevolabili le spese finalizzate alla creazione, sviluppo, accrescimento, mantenimento, protezione e sfruttamento dei beni immateriali agevolati in base al Provvedimento attuativo AE n. 48243/2022 e all’art. 6, comma 4, D.l. n.146/2021“, ivi comprese:

  • le spese per il personale direttamente impiegato in attività di ricerca e sviluppo afferenti al bene qualificato;
  • le spese per attività affidate ad Università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
  • le spese devolute all’acquisto della strumentazione e delle attrezzature impiegate per le attività di ricerca e sviluppo (ad es. quote di ammortamento di beni mobili impiegati, canoni di leasing operativo ecc.);
  • le spese relative a materiali, forniture e altri costi operativi direttamente riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo;
  • ulteriori spese residuali correlate alle attività di sviluppo del bene intangibile (ad es. studi e progettazioni specifiche).

Benefici

Come anticipato la nuova disciplina consente di maggiorare del 110%, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento dei beni cd. intangibles.

Tra i benefici, viene prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre idonea documentazione la quale, a determinate condizioni, consente di non essere assoggettai alla sanzione per dichiarazione infedele di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 471/1997.

Infine, il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate dispone che i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, comma1, lett. a) L n. 212/2000, fermo restando qualora la risposta all’istanza presupponga una valutazione circa l’ammissibilità del bene all’agevolazione, la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’Autorità competente in ordine alla qualificazione delle attività svolte come ricerca e sviluppo.

Giulia Ferraro
Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, diplomata cum laude presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Macerata. Ex tirocinante art. 73 D.l. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, consulente tributario - area contenzioso - presso Studio Commercialista. Attualmente responsabile dell'Ufficio Legale - Direzione Affari Legali e Societari di società a responsabilità limitata.

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