Danno non patrimoniale: TUN applicabile anche ai fatti anteriori

La Cassazione, con la sentenza n. 8630/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito i criteri di applicazione della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno non patrimoniale, precisandone la natura e l’utilizzabilità anche in relazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Per approfondimenti in materia, segnaliamo la pubblicazione del nuovo “Formulario commentato del risarcimento del danno”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Formulario commentato del risarcimento del danno

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Il caso e il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano

La controversia riguardava una domanda risarcitoria per danno alla persona conseguente a un sinistro stradale, nella quale il giudice di merito doveva individuare il criterio di liquidazione più adeguato dopo l’introduzione della Tabella Unica Nazionale.

Il Tribunale di Milano esaminava la questione e rilevava un contrasto interpretativo sull’applicabilità della TUN ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, nonché sul rapporto tra tale parametro e le tabelle elaborate dalla giurisprudenza, in particolare quelle milanesi.

Ritenendo la questione decisiva, il giudice disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., chiedendo di chiarire se il giudice potesse utilizzare la TUN anche per sinistri precedenti e se tale parametro avesse carattere vincolante.

Il quesito investiva, quindi, sia la natura della TUN sia i limiti del suo utilizzo nel tempo e nel sistema della liquidazione equitativa del danno.

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La TUN come criterio tecnico, non come fonte normativa

La Corte ha chiarito che la Tabella Unica Nazionale non introduce una nuova disciplina sostanziale del danno non patrimoniale, ma fornisce un criterio uniforme di quantificazione.

La TUN, quindi, svolge una funzione tecnica di supporto alla liquidazione equitativa e non incide né sul diritto al risarcimento né sui presupposti della responsabilità. Il giudice utilizza la tabella come parametro di riferimento, non come norma vincolante.

Da ciò deriva che la TUN non possiede efficacia retroattiva in senso proprio, ma può orientare la decisione nell’ambito del potere equitativo.

Equità e criteri di liquidazione del danno

La Cassazione ha ribadito che la liquidazione del danno non patrimoniale resta ancorata agli artt. 1226 e 2056 c.c., che attribuiscono al giudice un potere equitativo da esercitare in modo motivato.

In questo quadro, la TUN è stata ritenuta uno dei possibili strumenti utilizzabili per assicurare uniformità e prevedibilità delle decisioni, senza tuttavia assumere carattere vincolante in senso assoluto.

Il giudice, pertanto, può scegliere il criterio ritenuto più adeguato al caso concreto, tra cui la TUN o altre tabelle, purché la decisione sia sorretta da adeguata motivazione e garantisca l’integralità del risarcimento.

Applicazione ai fatti anteriori: esclusa la retroattività, ammessa l’utilizzabilità

La Corte ha affrontato direttamente il problema dell’applicazione nel tempo, escludendo che la TUN operi retroattivamente come norma vincolante. Tuttavia, ha riconosciuto che il giudice può applicarla anche a fatti anteriori, utilizzandola come criterio equitativo aggiornato.

In questo modo, il giudice non applica retroattivamente una legge, ma esercita il proprio potere di liquidazione avvalendosi di un parametro tecnico più recente, idoneo a garantire una quantificazione più uniforme e coerente.

Obbligo di motivazione e limiti allo scostamento dalla TUN

La Cassazione ha individuato tuttavia nella Tabella Unica Nazionale il parametro ordinario di riferimento per la liquidazione del danno alla salute.

Il giudice può discostarsi dalla TUN, anche facendo ricorso a tabelle di origine pretoria, ma deve fornire una motivazione puntuale e rafforzata, idonea a dar conto di circostanze del tutto peculiari del caso concreto.

Non è quindi sufficiente una generica preferenza per criteri alternativi: lo scostamento richiede l’indicazione di elementi specifici che rendano la TUN inadeguata rispetto alla fattispecie.

In questo modo, la Corte ha ristretto gli spazi di discrezionalità, configurando la TUN come criterio di applicazione ordinaria e relegando le soluzioni alternative a ipotesi eccezionali adeguatamente giustificate.

I principi affermati sulla Tabella Unica Nazionale

La sentenza ha quindi affermato alcuni principi destinati a incidere stabilmente sulla prassi applicativa.

«La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria».

«Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».

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