Caduta in ospedale: decisiva l’assenza di fattori di rischio

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 388/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha chiarito entro quali limiti la caduta di un paziente ricoverato possa essere imputata alla struttura sanitaria, escludendo la responsabilità dell’ospedale quando l’evento derivi da un malore improvviso non prevedibile né evitabile.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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I fatti

Un anziano signore di 88 anni si recava presso un ospedale siciliano, accusando senso di debolezza e facile faticabilità, e veniva sottoposto a degli accertamenti diagnostici da cui risultava una sospetta cardiomiopatia. Conseguentemente, il paziente veniva ricoverato presso la predetta struttura sanitaria. Una settimana dopo detto ricovero, i sanitari dell’ospedale decidevano di sottoporre il paziente ad una visita specialistica. Pertanto, il personale infermieristico si recava presso la stanza di ricovero del paziente e lo invitava ad alzarsi dal letto per recarsi presso un’altra stanza dove avrebbe dovuto sottoporsi alla visita specialistica.

Tuttavia, durante il trasferimento da una stanza all’altra, il paziente, seppur accompagnato dal personale sanitario, cadeva a terra riportando una ferita lacero contusa all’arcata sopracciliare, una lesione alla mano sinistra e una frattura al femore sinistro.

A causa dell’elevato rischio anestesiologico e cardiologico di esito sfavorevole di un intervento chirurgico, il paziente non veniva sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione delle fatture ed invece veniva dimesso con prescrizione di mobilizzazione passiva dell’arto. Circa un mese dopo la predetta caduta, il paziente veniva sottoposta una visita domiciliare all’esito della quale veniva nuovamente sconsigliato l’intervento chirurgico in considerazione dell’alto rischio di esito sfavorevole.

Infine, a distanza di un ulteriore mese, le condizioni generali del paziente peggioravano in maniera progressiva e pertanto veniva portato nuovamente presso la struttura sanitaria, dove veniva ricoverato con diagnosi di versamento pleurico sinistro con ipocalcemia e dove moriva quattro giorni dopo il ricovero.

I figli del paziente deceduto, ritenendo sussistente una responsabilità dell’ospedale nella determinazione del decesso del proprio congiunto, si rivolgevano al tribunale di Siracusa chiedendo la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo al tribunale di rigettare la domanda attorea per insussistenza del nesso di causalità tra la caduta del paziente e la condotta posta in essere dall’ospedale e dei suoi sanitari nonché, in subordine, perché la caduta era stata causata da uno scivolamento del paziente dovuto ad un improvviso disturbo dell’equilibrio indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e dalla vigilanza dei sanitari.

Le valutazioni del Tribunale

Secondo il giudice siciliano, nelle fattispecie di responsabilità di una struttura sanitaria connesse alla caduta di un paziente ivi ricoverato, l’evento caduta può essere ritenuto responsabilità della struttura a condizione che il paziente sia a rischio caduta a causa del suo deterioramento cognitivo e del suo stato di confusione e disorientamento.

Invece, nel caso in cui non sussista uno stato di salute del paziente di gravità tale che possa limitare l’autonomia della sua vita quotidiana e che richieda cure e attenzioni particolari, non è possibile ritenere che vi sia una responsabilità della struttura sanitaria ospitante per la caduta del paziente dovuta alla omissione di cure e presidi di protezione.

Infatti, in assenza di limitata autonomia nelle attività quotidiane, la caduta del paziente durante la discesa dal letto deve ritenersi un episodio dovuto al minor afflusso di sangue a livello cerebrale, cioè ad un malore imprevisto, imprevedibile e non evitabile anche in caso di assiduo controllo.

In altri termini, secondo il tribunale di Siracusa, la struttura ospedaliera non risponde della caduta del paziente qualora essa dipenda da una causa estranea alla struttura medesima.

La decisione del Tribunale

Dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio è emerso che il decesso del paziente sia dipeso, dal punto di vista causale, dalla caduta avvenuta all’interno della struttura sanitaria convenuta.

Pertanto, l’accertamento del giudice si è concentrato sulla addebitabilità o meno della caduta alla struttura sanitaria. 

A tal proposito, le risultanze istruttorie del giudizio hanno fatto emergere, da un lato, le condizioni psico-fisiche del paziente permettessero una deambulazione autonoma e non fossero tali da richiedere particolari cautele per la sua protezione durante la deambulazione; dall’altro lato, che al momento della caduta non vi erano carenze strutturali dell’ospedale che potessero determinare la caduta.

Infatti, il testimone espulso in giudizio ha dichiarato che il paziente, prima della caduta, si spostava in autonomia. Mentre, la c.t.u. ha accertato sia che, al momento dell’ingresso in ospedale, il paziente era orientato nel tempo e nello spazio, vigile e deambulante in forma autonoma; sia che, al momento della caduta, non vi erano state carenze operative da parte del personale sanitario o para sanitario che era presente al momento della caduta, né carenze strutturali da parte dell’ospedale. Pertanto, la c.t.u. ha concluso che non erano presenti fattori di rischio dipendenti dalle condizioni di salute del paziente, oltre alla sua età, che potessero compromettere la stabilità posturali, la deambulazione, lo stato di vigilanza e l’orientamento spazio-temporale del paziente.

In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto che la caduta del paziente sia stata del tutto autonoma e che il personale della struttura sanitaria non ha violato alcuna norma e che pertanto l’attore non ha fornito la prova che la stessa fosse invece imputabile ad una condotta colpevole della struttura sanitaria.

Conseguentemente, il tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall’attore, condannando a rifondere le spese processuali a favore della struttura sanitaria convenuta.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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