Il termine di prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale è quinquennale

Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 91/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si è pronunciato su una domanda risarcitoria proposta dai familiari di un bambino deceduto, chiamando a chiarire il corretto inquadramento dell’azione per perdita del rapporto parentale nei confronti della struttura sanitaria e, soprattutto, il relativo termine di prescrizione. La decisione offre indicazioni operative su quando si applica la prescrizione quinquennale, su come gli atti stragiudiziali possano interromperla e su quali verifiche probatorie siano decisive in giudizio, fino al vaglio finale sul nesso causale e sulla responsabilità medica.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.

L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.

Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

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I fatti

Il padre, la madre e i nonni paterni di un bambino deceduto a quasi un anno dalla nascita nel gennaio 2008, adivano, nel 2019, il Tribunale di Parma per ottenere la condanna di una struttura sanitaria, dove il bambino era stato ricoverato dopo poco la nascita, al risarcimento dei danni subiti per la perdita del proprio congiunto.

Infatti, gli attori ritenevano la morte del piccolo paziente collegata all’intervento chirurgico di distrazione mandibolare cui era stato sottoposto un mese dopo essere nato nonché ai trattamenti attuati nei giorni immediatamente successivi. In particolare, secondo quanto emergeva da una perizia di parte allegata dagli attori, detti interventi avevano avuto un ruolo diretto nell’insorgenza della grave ipossia cerebrale che aveva portato alla morte del bambino.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio negando la propria responsabilità e eccependo, per quanto qui di interesse, l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato iure proprio dai congiunti per perdita del rapporto parentale.

Nel corso dell’istruttoria, il giudice disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), volta a verificare le cause della morte del paziente e le condotte poste in essere dai sanitari della struttura convenuta.

Le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di prescrizione invocata dalla struttura sanitaria.

Secondo il Giudice, nel caso in cui i congiunti di un paziente deceduto invochino la responsabilità della struttura sanitaria per i danni dai medesimi subiti, personalmente, per la morte del congiunto (cioè invochino il danno da perdita del rapporto parentale), detta azione non ha carattere contrattuale.

Ciò in quanto, il contratto di spedalità e il conseguente rapporto contrattuale è intercorso soltanto tra il paziente e la struttura sanitaria. Inoltre, in questi casi, non è invocabile a favore dei congiunti la figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi che hanno un interesse identico a quello del paziente che ha stipulato il contratto (infatti, tale figura è utilizzabile soltanto nel caso del contratto intercorrente tra la gestante e l’ospedale, al fine di riconoscere effetti protettivi nei confronti del nascituro e del di lui padre).

Invece, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, per l’ipotesi in cui detta perdita derivi dall’evento di malpractice medica di una struttura sanitaria che ha determinato la morte del congiunto, è inquadrabile come avente carattere extracontrattuale.

Conseguentemente, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è soggetto al termine di prescrizione quinquennale. Mentre non si può applicare a detta fattispecie il termine più lungo (cioè 10 anni) di cui gode il congiunto danneggiato primariamente dalla condotta della struttura sanitaria (proprio perché la responsabilità nei confronti del paziente ha carattere contrattuale).

Prescrizione quinquennale e atti interruttivi

Nel caso di specie, il giudice, ha ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione non fosse decorso, in base a quanto emergeva dai documenti depositati in giudizio.

In particolare, gli attori avevano dimostrato di aver formulato la prima richiesta risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria nel 2012 (mentre il danno è sorto nel gennaio 2008 a seguito della morte del piccolo paziente).

Inoltre, da un ulteriore documento di risposta della struttura sanitaria dell’ottobre 2016, è emerso che nel settembre dello stesso anno gli attori avevano inviato una seconda lettera di richiesta danni alla struttura sanitaria. Infatti, nel documento in questione la convenuta aveva indicato il numero che identificava il sinistro in questione ed aveva altresì fatto riferimento agli eredi (odierni attori) nonché aveva indicato di fare riscontro ad un sollecito del 26 settembre precedente.

Pertanto, il giudice ha ritenuto provato che il termine di prescrizione quinquennale fosse stato dapprima interrotto nel 2012, allorquando non era ancora decorso poiché il diritto era sorto 4 anni prima (come visto nel gennaio del 2008) e successivamente, una seconda volta, era stato interrotto nel 2016 prima del suo decorso (infatti, posta la prima interruzione del 2012, il termine quinquennale sarebbe spirato nel 2017). Infine, gli attori, nel 2019, avevano introdotto il giudizio di merito in questione che aveva così interrotto e sospeso la prescrizione prima che spirasse il termine quinquennale nel 2021.

La decisione del Tribunale

Respinta così l’eccezione di prescrizione sollevata dagli attori, il giudice ha esaminato nel merito la domanda risarcitoria dai medesimi formulata, ritenendola però infondata e così rigettandola.

In particolare, il giudice ha accertato, secondo quanto emerso in sede di relazione peritale d’ufficio, che non vi erano stati inadempimenti o profili di responsabilità colpevole a carico dei sanitari durante l’intervento e il conseguente ricovero del piccolo paziente avvenuti nel febbraio 2007 e che il decesso, avvenuto quasi un anno dopo le dimissioni del bambino non fosse causalmente collegato alle condotte poste in essere dai sanitari medesimi.

Conseguentemente, il giudice ha rigettato la domanda, ritenendo però di compensare le spese di lite tra le parti in ragione della peculiarità e della drammaticità della vicenda che aveva coinvolto gli attori, supportati nella loro iniziativa giudiziale dagli esiti della relazione di parte.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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