Successioni: validità della clausola contrattuale di solidarietà successiva

La fideiussione è una garanzia personale con cui il fideiussore si obbliga verso il creditore ad adempiere il debito altrui, secondo un modello tipicamente accessorio e, di regola, solidale. Nella prassi bancaria, però, non è raro che la garanzia venga rafforzata con la c.d. clausola di “solidarietà successiva”, destinata a far ricadere l’obbligazione di garanzia anche sugli eredi del garante. Sul punto è intervenuta la Cassazione, Sez. III, sent. n. 292/2026 (puoi leggerla cliccando qui), chiarendo la funzione di garanzia di tale clausola e i profili di compatibilità con i principi codicistici, in particolare con la relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.) e con le regole successorie che consentono agli eredi di sottrarsi ai vincoli attraverso rinuncia o accettazione con beneficio d’inventario.

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Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

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Cenni sulla fideiussione

La fideiussione è un contratto tipico e di natura accessoria (art.1936, c.c.) con il quale un soggetto, detto fideiussore, garantisce l’adempimento dell’obbligazione di un altro soggetto, detto debitore.

Il garante è chiamato a rispondere di un debito altrui, in ossequio al principio di responsabilità di cui all’art. 2740, c.c., a mente del quale il debitore risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri.

La normativa non prescrive esplicitamente una forma scritta per la validità del contratto di fideiussione, cionondimeno richiede che sia espressa chiaramente la volontà del fideiussore di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1937 c.c.).

Il carattere dell’accessorietà della fideiussione si rinviene anche nel disposto dell’art. 1939, c.c., secondo il quale la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale.

Dal punto di vista strutturale, trattasi di una responsabilità solidale che vede sia il debitore principale sia il fideiussore rispondere verso il creditore dell’adempimento dell’obbligazione principale, come si desume testualmente dal disposto dell’art. 1944, comma 1, c.c.

Il predetto carattere solidale dell’obbligazione accessoria, è attenuato laddove sia pattuito il beneficio d’escussione, con il quale il fideiussore non è obbligato a pagare se prima non è escusso il debitore principale e, ove sia evocato in giudizio al fine di paralizzare l’azione del creditore, dovrà indicare i beni del debitore che potranno essere assoggettati ad esecuzione. (art. 1944, comma 2, c.c.).

Nell’ottica di tutelare l’interesse a conoscere in anticipo l’entità del credito che s’impegna a garantire, il fideiussore non può essere obbligato a rispondere per un importo del credito maggiore rispetto a quello portato dall’obbligazione principale. (art. 1941 c.c.).

Nondimeno, il carattere di accessorietà che si evince dalla prefata norma, non può mettere in dubbio che si tratta, da un punto di vista giuridico, di due diverse obbligazioni che scaturiscono da distinti accordi.

La validità della clausola contrattuale di solidarietà successiva

Nella prassi dei traffici giuridici, in particolare nei contratti di finanziamento, le parti possono ben convenire che dell’obbligazione di garanzia prestata dal fideiussore possano risponderne in via solidale e illimitata anche i suoi successori o aventi causa.

Lo scopo di una siffatta clausola è di rafforzare la garanzia del creditore, sia si tratti di una fideiussione accessoria, sia si tratti di un’autonoma, contro eventuali rischi che potrebbero vanificare il credito vantato dal beneficiario.

Cosicché, tramite l’inserimento d’una tal clausola, qualora sopraggiunga il decesso del fideiussore, dell’obbligazione garantita risponderanno i suoi successori.

In particolare, gli eredi del fideiussore risponderanno del debito garantito dal  dante causa in via solidale, con la conseguenza che il creditore potrà agire per l’intero importo del credito oltre agli accessori nei confronti di uno soltanto degli eredi del primitivo garante.

La clausola di solidarietà successiva non è un patto dispositivo della propria successione

Ciò detto, occorre dar conto che, sulla validità della clausola di solidarietà successiva in capo agli eredi, si è registrato un contrasto in seno alla stessa giurisprudenza.

Secondo un risalente orientamento, la clausola della solidarietà successiva era nulla, perché con essa il debitore primitivo disponeva di una successione non ancora aperta.

Ne conseguiva, pertanto, trattandosi di un patto successorio, la comminatoria della nullità, ai sensi dell’art. 458, c.c., a mente del quale “… è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

A tal conclusione, si giungeva argomentando che il debitore originario stipulando una clausola, con la quale conveniva che delle obbligazioni da esso assunte in vita avrebbero risposto solidalmente anche i suoi eredi, non faceva altro che disporre dei propri diritti ancor prima che si aprisse la sua successione.

La stipulazione di una tal causa avrebbe inciso sul fondamentale principio della libertà testamentaria, secondo il quale il testatore fino al decesso è libero di modificare le proprie disposizioni testamentarie.

Rispetto a tal orientamento, ha prevalso, poi, quello maggioritario, secondo il quale la clausola di siffatto tenore non rappresenta un patto successorio, laddove non ricorrano alcuni indici sintomatici (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 14110 del 24 maggio 2021).

Gli indici sintomatici

Precisamente, la clausola rappresenta un patto successorio qualora  ricorrano alcuni dei seguenti presupposti:

  1. se la disposizione negoziale abbia avuto l’intento di costituire, trasferire, modificare od estinguere i diritti derivanti da una successione non ancora aperta;
  2. se tali diritti siano stati rappresentati dalla parti come compresi nella futura successione;
  3. se il debitore abbia in tal modo voluto disporre consapevolmente della propria successione;
  4. se il potenziale acquirente abbia stipulato quale soggetto avente diritto alla successione;
  5. se il trasferimento del diritto debba aver luogo a causa di morte oppure a titolo di legato. (Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 14110/2021, cit.).

In assenza di tal indici, la scrittura privata, quale espressione dell’autonomia negoziale delle parti, ex artt. 1321, 1322, c.c., non costituisce un patto successorio e, perciò, non è soggetto alla sanzione della nullità di cui all’art. 458 c.c.

La clausola della solidarietà successiva non è una clausola vessatoria

Né è condivisibile l’opinione invalsa, in seno ad un orientamento giurisprudenziale, che la pattuizione con la quale il debitore originale conviene che dell’obbligazione assunta rispondano solidalmente i suoi eredi sia vessatoria e, pertanto, affetta da nullità ai seni dell’art. 1341 c.c.

Com’è noto, in via generale, alcune clausole, in specie quelle inserite in contratti standardizzati, sicché predisposti uniformemente da una parte soltanto, possono comportare uno squilibrio contrattuale in danno della parte economicamente più debole, la quale può vedersi costretta a rinunciare ad alcuni diritti contrattuali. La tutela predisposta dall’ordinamento è nel senso che tal clausole, affinché siano valide, devono essere approvate specificamente dal contraente per iscritto, anche in veste di consumatore, pena la nullità.

In materia, tuttavia, è prevalso un orientamento giurisprudenziale di segno opposto, che non rinviene nella clausola della solidarietà successiva il carattere della vessatorietà come inteso dall’art. 1341 c.c.

Invero, si prende atto del fatto che il debitore può apporre ai suoi beni “… i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all’eredità o accettandola col beneficio d’inventario….”(Cass. Civ, Sez. II, Sent. n. 7281 del 7 aprile 2005).

Ciò sulla considerazione che il debitore originale può decidere di disporre dei suoi beni anche gravandoli di carichi, pattuendo che ove non adempia in vita all’obbligazione assunta, di questa ne rispondano i suoi aventi causa.

Art. 752 c.c. e orientamento di legittimità

Tale interpretazione poggia sul principio stabilito dall’art. 752 c.c., secondo il quale  il testatore, in deroga al principio di ripartizione dei debiti tra gli eredi, può disporre diversamente, in quanto “…I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”(Art. 752 c.c.).

Ed in tal senso si pronuncia la stessa giurisprudenza di legittimità “…un tal tipo di clausola è palesemente estranea all’elencazione tassativa, contenuta nel secondo comma dell’art. 1341 c.c.,  (…) la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi è prevista dalla disposizione dell’art. 752 c.c. “salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”(Cass. Civ, Sez. II, Sent. n. 7281/2005, cit.).

La Cassazione chiarisce che la clausola di solidarietà successiva ha una funzione di garanzia

Invero, la tesi prevalente depone a favore della validità della clausola sulla solidarietà successiva da intendersi come accessoria al contratto di credito con il quale il creditore ottiene il beneficio del rafforzamento del proprio credito.

Il principio esposto, è stato corroborato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, tra l’altro, ha statuito che la clausola in parola “…ha funzione di garanzia, costituendo un patto con il quale il garante promette un rafforzamento della specifica garanzia posta in favore di un credito…”(Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 292 del 6 gennaio 2026).

La clausola di solidarietà successiva, pertanto, non può essere qualificata come un patto dispositivo della successione del garante, la cui nullità dovrebbe farsi valere ai sensi dell’art. 458 c.c., destinato ad incidere anche sulla delazione ereditaria.

Si potrebbe, infatti, sostenere, che, in tal modo, il fideiussore possa incidere sulla sfera patrimoniale giuridica dei suoi successori, poiché questi ultimi sarebbero chiamati ad accettare un’eredità gravata, tra l’altro, anche dalle obbligazioni di garanzia assunte in vita dal de cuius.

La clausola di solidarietà successiva non collide con il principio di relatività del contratto

E, allora, assodato che la clausola di solidarietà successiva non è un patto dispositivo della propria successione, resta sul terreno il problema degli effetti relativi che essa produce nei confronti dei c.d. terzi, che, nella fattispecie, sono gli eredi aventi causa del garante.

Cionondimeno, discutere degli effetti che la clausola in questione produce nei confronti degli eredi, significa discutere, in via generale, degli effetti che un patto può avere nei confronti dei terzi non coinvolti nella stipulazione di una simile pattuizione.

Cosa ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 292/2026

Come chiarito dalla Cassazione, con la sentenza n. 292/2026, posta la validità della clausola di solidarietà successiva, occorre domandarsi come tutelare gli eredi del garante, intesi, ora, come terzi rispetto ad un patto che produce effetti nella loro sfera giuridica.

La soluzione, ancora una volta, prende le mosse dal principio generale posto dall’art. 1372, comma 2, c.c., a mente del quale “…il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

Il principio appena esposto sta a significare che, nella sfera giuridica dei terzi,  il contratto è astrattamente idoneo a produrre soltanto effetti favorevoli, giammai negativi (Cfr. Cesare Massimo Bianca, Il Contratto, Giuffrè Editore, Vol. III).

Effetti dei negozi nella sfera dei terzi: attrazione dei soli effetti favorevoli

In materia, infatti, vige un meccanismo giuridico, se così vogliamo definirlo, in virtù del quale nella sfera giuridica dei terzi si possono riversare soltanto effetti positivi, salvo la diversa volontà manifestata da questi ultimi.

In altre parole, gli effetti positivi sono subito attratti nella sfera giuridica del terzo salvo che questi decida di rimuoverli.

Tal considerazione affonda le sue radici nel principio generale della buona fede e della correttezza, desumibili dagli artt. 1175, 1337, 1375, c.c., che impone ai contraenti di salvaguardare la sfera giuridica della controparte.

Un esempio ordinamentale: l’art. 1333 c.c. e l’opposizione agli effetti favorevoli

E del principio ora in esame il tessuto ordinamentale ne offre alcuni esempi, sol pensando al contratto con obbligazioni a carico soltanto del preponente, di cui all’art. 1333, c.c., che consente al destinatario di opporsi agli effetti positivi della proposta manifestando il proprio rifiuto di ricevere la prestazione.

Di converso, gli effetti negatavi del contratto giammai possono incidere sulla sfera giuridica dei terzi, i quali ben possono opporsi manifestando una volontà di segno contrario.

Ciò detto, calando tal principio nella clausola di solidarietà successiva, è evidente che essa, per quanto stipulata dal fideiussore, non potrà pregiudicare la sfera giuridica patrimoniale dei suoi eredi.

Parimenti a quanto accade nei contratti, sulla base del principio di relatività, di cui all’art. 1372, c.c., gli eredi del fideiussore, una volta aperta la successione di quest’ultimo, ben potranno respingere gli effetti negativi della clausola di solidarietà successiva, non accettando l’eredità oppure accettandola con il beneficio d’inventario.

Il caso concreto: opposizione a decreto ingiuntivo e art. 752 c.c.

Nel caso deciso dalla Corte dei Diritti, l’erede del garante aveva formulato opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca la quale aveva azionato in sede monitoria la clausola di solidarietà successiva chiedendo, pertanto, l’intero importo del credito garantito ad uno degli eredi del defunto fideiussore.

La doglianza dell’opponente erede era fondata, tra l’altro, sulla violazione dell’art. 752, c.c., secondo il quale gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione al valore delle loro rispettive quote.

Esiti di merito e conferma di legittimità: qualificazione come garanzia autonoma

Il tribunale di Roma, in parte, accoglieva l’opposizione, rideterminando l’importo dovuto dall’opponente, mentre la Corte d’Appello respingeva l’appello principale e quello incidentale ribadendo, dopo aver qualificato il contratto come un contratto autonomo di garanzia, la legittimità della clausola.

A questa conclusione è giunta anche la Suprema Corte precisando che “…il paventato problema della violazione del principio sotteso all’art. 1372 cod. civ. sia, nella specie, recessivo, volta che (…) agli eredi è pur sempre rimessa la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, attraverso la rinuncia all’eredità o l’accettazione della stessa con il beneficio d’inventario…”(Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 292/2026, cit.).

Conclusioni

Sulla base delle superiori argomentazioni giuridiche possiamo giungere alle seguenti riflessioni.

Il fideiussore può rafforzare la sua garanzia stipulando, con il creditore, una clausola con la quale dell’obbligazione di garanzia risponderanno in via solidale ed illimitata anche i suoi eredi.

Come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte, la clausola di solidarietà successiva assolve la funzione di rafforzare la garanzia del creditore.

Pertanto, la clausola di solidarietà successiva non è nulla, ai sensi dell’art. 458, c.c., non rappresentando essa un patto con cui il testatore dispone della propria successione non ancora aperta.

Parimenti, essa non è una clausola vessatoria di cui possa predicarsi la nullità ai sensi dell’art. 1341 c.c. non potendo qualificarsi come una clausola che altera i rapporti contrattuali tra le parti, neanche nei confronti degli aventi causa del fideiussore.

Ciò in quanto, in virtù del principio di relatività degli effetti del contratto di cui al secondo comma dell’art. 1372, c.c., gli eredi del testatore fideiussore possono rimuovere gli eventuali effetti negativi della delazione ereditaria rinunciando all’eredità ovvero accettandola con il beneficio d’inventario.

Avv. Giovanni Stampone
Avvocato in Roma. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con tesi in Diritto amministrativo su “Interesse legittimo e responsabilità aquiliana secondo la Direttiva CEE n. 665/1989” (rel. Prof. Franco Ledda). Collabora come redattore con le riviste giuridiche Giuricivile.it, Diritto.it e CondominioZeroProblemi. Autore del volume "Il contratto di concessione", con contributi sui temi della giurisdizione e della competenza nelle comunicazioni. Svolge attività di volontariato come avvocato presso l’O.D.V. “Avvocato di Strada” – sportello di Roma, offrendo ascolto e consulenza legale a persone senza fissa dimora.

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