
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025 (ud. 28 maggio 2025), affronta un nodo centrale nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 CCII: il rapporto tra la condotta del debitore nella formazione del sovraindebitamento (colpa grave, malafede o frode) e la violazione degli obblighi del finanziatore in tema di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB.
La decisione chiarisce che non sussiste alcun automatismo tra le due sfere di responsabilità: la negligenza della banca non esclude, né attenua, la colpa del consumatore. Il giudice del merito deve valutare autonomamente entrambi i profili, secondo logiche e finalità diverse. La pronuncia contiene un importante richiamo alla corretta interpretazione del novellato art. 69 CCII (post correttivo 2020), distinguendo nettamente l’ambito dell’inibitoria del creditore colpevole (limitata alla convenienza economica) da quello delle contestazioni sulla legittimità dell’accesso alla procedura.
La massima
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69 CCII esclude l’accesso alla procedura quando il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La violazione, da parte del finanziatore, dei doveri di adeguata valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB non incide automaticamente sul giudizio di colpa del consumatore, trattandosi di ambiti distinti e potenzialmente concorrenti. La negligenza del creditore non esclude la possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, concorso a determinare la propria situazione debitoria in modo rilevante. Ne consegue che il creditore colpevole, pur privato della legittimazione a contestare la convenienza del piano, può proporre opposizione o reclamo per ragioni attinenti ai requisiti di ammissibilità della procedura.
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
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Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
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La vicenda processuale
Una consumatrice presenta al Tribunale di Napoli ricorso per la ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII.
Il Tribunale omologa il piano nonostante l’opposizione di Civetta SPV (mandataria Sigla S.r.l.), che contesta la colpa grave della debitrice nella formazione del passivo.
La Corte d’Appello di Napoli accoglie il reclamo del creditore, revoca l’omologazione e apre la liquidazione controllata, ravvisando nella condotta della debitrice una reiterata e avventata esposizione debitoria, qualificabile come colpa grave.
La debitrice ricorre per cassazione, articolando tre motivi:
- errata applicazione del concetto di meritevolezza e della colpa grave;
- omessa rilevanza della negligenza della banca ex art. 124-bis TUB, che avrebbe dovuto attenuare la colpa della debitrice o comunque precludere al creditore il reclamo;
- errata valutazione della qualifica soggettiva di consumatore e delle circostanze personali.
La Suprema Corte rigetta tutti i motivi.
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La “meritevolezza” reinterpretabile nel nuovo art. 69 CCII
La Corte chiarisce che il termine “meritevolezza” non appartiene più alla normativa vigente, essendo stato sostituito da un criterio più restrittivo: il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La valutazione è fattuale e riservata al giudice del merito.
La Cassazione, pertanto, ritiene inammissibile ogni censura che miri a reinterpretare gli stessi elementi di fatto.
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Ambiti distinti e non interferenti: colpa del consumatore vs colpa del finanziatore
Il vero cuore della decisione è la risposta della Corte al secondo motivo:
- la violazione dell’art. 124-bis TUB da parte del finanziatore non elimina né attenua la colpa del consumatore.
La Corte sottolinea che:
- i doveri del finanziatore e quelli del consumatore hanno natura e funzione diverse;
- la condotta della banca non “salva” automaticamente il debitore negligente;
- la colpa grave del consumatore può coesistere con la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore;
- la finalità dell’art. 69 CCII è impedire l’accesso alla procedura a chi ha contribuito in modo rilevante alla propria insolvenza.
Si tratta di un punto decisivo, che chiarisce definitivamente che il sistema del sovraindebitamento non funziona come una forma di responsabilità comparativa.
Creditori colpevoli: limiti alla legittimazione ma non alle contestazioni di legittimità
L’art. 69, comma 2, CCII – nella versione modificata dal “Correttivo” d.lgs. 147/2020 – prevede che il creditore negligente non possa opporsi o reclamare per ragioni di convenienza economica, ma possa farlo per contestare:
- la sussistenza della colpa grave del debitore,
- i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso,
- vizi di legittimità del procedimento.
La Corte, richiamando il dato testuale, conferma che il reclamo di Civetta SPV era pienamente ammissibile, perché mirava a contestare un requisito di ammissibilità (assenza di colpa grave).
Qualifica di consumatore: irrilevante la “capacità culturale”
La Cassazione chiarisce un punto metodologico importante: il livello di istruzione non incide sulla qualifica di consumatore.
Rileva solo che il soggetto agisca per scopi estranei all’attività professionale.
La Corte d’Appello non aveva negato tale qualifica, ma aveva fondato la revoca dell’omologazione sulla colpa grave, rendendo irrilevanti altre questioni sollevate.
Principi di diritto tratti dalla decisione
- Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, la colpa grave del debitore è ostativa all’accesso alla procedura; la valutazione è riservata al giudice del merito.
- La negligenza del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non elimina né riduce la colpa del consumatore. I due profili sono autonomi e possono coesistere.
- Il creditore colpevole può proporre reclamo per motivi di legittimità e inammissibilità, ma non per ragioni di convenienza economica.
- Il concetto di consumatore è definito dall’art. 2 lett. e) CCII e non subisce variazioni in base al livello culturale o alla formazione dell’interessato.
- L’art. 124-bis TUB tutela il consumatore sul piano dei rapporti contrattuali, ma non incide automaticamente sul giudizio di colpa ex art. 69 CCII.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione assume rilievo sistematico perché:
- rafforza il ruolo selettivo dell’art. 69 CCII;
- delimita correttamente l’area di operatività dell’art. 124-bis TUB;
- evita interpretazioni “protettive” eccessive a favore del consumatore, mantenendo l’equilibrio tra tutela e responsabilizzazione;
- chiarisce i limiti dell’inibitoria dei creditori colpevoli;
- ribadisce la centralità della valutazione giudiziale della condotta del debitore.
Per OCC, avvocati e giudici, la decisione rappresenta un punto fermo nell’interpretazione della riforma e stabilisce un metodo rigoroso nell’analisi delle condotte che portano al sovraindebitamento.












