Sinistri causati da ostacoli improvvisi: il gestore autostradale non è responsabile per imprevedibilità e non dominabilità del fattore di rischio

Con la sentenza n. 19648 del 3 ottobre 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito se la responsabilità per i sinistri stradali causati da un ostacolo «improvviso» possa essere addebitata al gestore autostradale.

Il caso in esame: sinistro stradale causato da ostacolo nella carreggiata

Nel caso di specie, un soggetto agiva in giudizio per il ristoro dei pregiudizi subiti a seguito di un sinistro causato dall’impatto contro un ostacolo metallico che ostruiva la carreggiata autostradale, in modo da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza. In particolare, il ricorrente lamentava che la Corte Territoriale avesse ricondotto la responsabilità del gestore autostradale nell’ambito dell’illecito aquiliano e avesse ritenuto sussistente la congruenza della prova del diligente espletamento della vigilanza e del controllo da parte del gestore con quella del caso fortuito.

La decisione della Corte: il fattore di rischio non dominabile

La Suprema Corte ha ritenuto che l’accertamento dell’ingombro metallico in termini di “causa efficiente sopravvenuta e inimputabile” idonea a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra il danno e l’attività esigibile dal gestore autostradale, con l’effetto che tutte le questioni in termini di distribuzione dell’onere della prova sono assorbite.

In dettaglio, la Corte di Cassazione ha affermato che “sia che si voglia declinare quell’attività in chiave di vigilanza contrattualmente dovuta, sia che la si voglia scrutinare in termini di custodia, la ritenuta non dominabilità del fattore di rischio rende del tutto ininfluenti le critiche in ordine alla correttezza della evocazione della fattispecie ipotetica di cui all’art. 2051 c.c. piuttosto che di quella di cui all’art. 1218 c.c.”. Ne consegue che risultano dimostrate, secondo un giudizio insindacabile in sede di legittimità, le circostanze idonee ad esonerare il debitore della prestazione da ogni responsabilità.

La Suprema Corte, inoltre, ha aggiunto che non può ritenersi che il gestore sia onerato del controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedono di accedere all’autostrada. Infatti l’eventuale obbligo del gestore autostradale di impedire il passaggio delle autovettura che non offrano sufficiente garanzie di stabilità e sicurezza del carico, comporterebbe un’ingiustificata estensione dell’obbligo di garantire la buona amministrazione delle strade e di prevenire le situazioni di pericolo e, per l’effetto, frusterebbe l’obiettivo della speditezza della circolazione, quale elemento naturale dell’uso della ridetta struttura.

Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che costituisce questione nuova e diversa, per giunta mai dedotta dal ricorrente, quella relativa all’eventuale segnalazione o manifesta visibilità dell’anomalia del carico dal quale è sfuggito l’ostacolo con cui si è impattata l’autovettura. Tale considerazione, se dedotta, avrebbe potuto incidere sulla “qualificabilità dell’inerzia della società in termini di culpa in omittendo” (Cass. 22344/2014).

Alla luce di quanto affermato, la Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

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