Divisione giudiziale: art. 720 c.c. e il concetto di comoda divisibilità

Corte di Cassazione, sez. VI civile, sentenza n. 14343 del 13 luglio 2016

Con la sentenza n. 14343 del 13 luglio 2016, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, si è pronunciata, in materia di divisione giudiziale, sul concetto di comoda divisibilità dell’immobile prevista all’art. 720 c.c.

Il concetto di comoda visibilità di un immobile

La Corte ha in primo luogo rilevato che la disposizione in oggetto è un chiaro esempio di norma che necessita di un’analisi economica del risultato che può in concreto determinarsi a seguito di divisione dell’immobile. In altri termini, per il tramite dell’art. 720 c.c., il diritto partecipa delle regole e dei principi della “analisi economica dei fenomeni”, atteso l’esito di massima efficienza, ovvero di utilizzo razionale e, quindi, ottimale, delle risorse a disposizione, che deve essere conseguito attraverso la divisione dell’immobile.

La Suprema Corte ha quindi chiarito che il concetto di comoda divisibilità di un immobile sussiste laddove il bene sia frazionabile in quote concrete tali da consentire l’autonomo e libero godimento dell’immobile stesso, senza far fronte a questioni tecniche eccessivamente costose, ovvero la destinazione del bene non sia pregiudicata, o, altrimenti, qualora le singole quote non subiscano un sensibile deprezzamento in ordine al valore dell’immobile per intero, attesa la normale destinazione del bene e l’uso del medesimo.

La decisione della Corte

Pertanto, la Corte, richiamando un precedente di legittimità, ha affermato, a contrariis, che la non comoda divisibilità di un immobile sussiste qualora il frazionamento dello stesso non sia possibile ovvero sia realizzabile, seppur con un notevole deprezzamento delle quote, o laddove sia impossibile creare pozioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della utilizzazione dello stesso (Cass. 14577/2012).

Alla luce di quanto affermato, la Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte territoriale.

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