Responsabilità del notaio per l’imposta di registro sugli atti enunciati

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14432/2023 resa a Sezioni Unite (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), in materia di responsabilità del notaio per gli atti rogati, ha suggellato il principio di diritto secondo cui la definizione di imposta principale ricomprende sia quanto versato al momento della registrazione (cd. imposta contestuale autoliquidata), sia quanto richiesto integrativamente dall’ufficio allo scopo di correggere errori/omissioni emersi in sede di autoliquidazione (cd. imposta principale postuma).

La responsabilità del notaio per l’imposta principale di registro dovuta dalle parti involge anche il tributo liquidato dall’ufficio su eventuali atti enunciati nell’atto notarile registrato telematicamente, qualora la loro esistenza non richieda accertamenti di fatto né valutazioni interpretativa particolarmente complesse.

I fatti di causa

La sentenza in commento trae origine da un verbale di assemblea straordinaria per un’operazione di aumento del capitale sociale nel quale si enunciava un finanziamento infruttifero da un socio alla società, nonché la successiva parziale rinuncia al credito del medesimo socio.

Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “I contratti di compravendita immobiliare”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

I contratti di compravendita immobiliare

I contratti di compravendita immobiliare

Il volume è pensato per consentire ai professionisti, così come ai neofiti della materia, l’acquisizione delle conoscenze operative essenziali per governare e gestire i contratti di compravendita immobiliare.

La trattazione si dispiega, con un approccio pratico e lineare, accompagnando il lettore a partire dal momento iniziale delle trattative e delle responsabilità precontrattuali, fino all’esame delle forme specifiche di finanziamento - aggiornate agli ultimi importanti arresti giurisprudenziali - ed al vaglio del trattamento fiscale applicato.

Il testo affronta gli aspetti più delicati: i rimedi per i vizi e le discordanze fra il preliminare e l’atto di compravendita, il rapporto fra le parti e gli agenti immobiliari e la possibile verifica dell’insorgere dell’obbligo o meno delle parti di corrispondere le provvigioni al mediatore. Agli strumenti di finanziamento è dedicato un ampio spazio con particolare riguardo ai nuovi mezzi di recente introduzione: viene analizzato il funzionamento della rinegoziazione e della surroga del mutuo, i meccanismi applicativi del rent to buy, del leasing immobiliare abitativo, del lease back e l’innovativo real estate crowdfunding.

Flaviano Peluso
Avvocato del Foro di Roma specializzato nell’assistenza alle imprese e nel diritto delle nuove tecnologie. Professore a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università della Tuscia. È autore di numerosi volumi e pubblicazioni scientifiche.

Gabriele Pacifici Nucci
Avvocato cassazionista, svolge la propria attività al fianco di imprese. Già legal counselor presso studi legali all’estero, è docente a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università di Teramo e autore di numerosi volumi e scritti scientifici.

Leggi descrizione
Flaviano Peluso, Gabriele Pacifici Nucci, 2024, Maggioli Editore
31.00 € 29.45 €

Il notaio procedeva alla registrazione telematica del verbale assembleare.

L’ufficio notificava al notaio un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta proporzionale di registro sulla enunciazione del finanziamento alla società, con aliquota del 3%, e sulla remissione del debito, con aliquota del 0,5%.

Si precisa che la notificazione perfezionata solo nei confronti del pubblico ufficiale trovava conferma nella previsione contenuta nella normativa sulla registrazione telematica degli atti.

Nel corso del giudizio il notaio contestava l’imputazione del debito di imposta e delle sanzioni, irrogate per l’omessa registrazione dell’atto enunciato (ossia, il finanziamento ad opera del socio).

Il giudizio di primo grado si concludeva con la soccombenza del notaio con decisione integralmente confermata in grado di appello.

Il notaio, quindi, proponeva ricorso per Cassazione, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Le questioni giuridiche sottese

Muovendo dalla duplice premessa che il notaio è obbligato per il solo pagamento dell’imposta principale e che la stessa è applicata al momento della registrazione, due erano le questioni giuridiche sollevate:

  • se l’imposta richiesta dal Fisco, a seguito della registrazione telematica del rogito, in relazione agli atti enunciati sia qualificabile come imposta principale;
  • se il notaio possa considerarsi responsabile d’imposta anche per l’ipotesi dell’enunciazione di atti alla cui formazione egli risulti estraneo.

Potrebbero interessarti anche:

Il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione

La Suprema Corte, acclarata la natura principale dell’imposta di registro per l’atto enunciato (sempre che non vi siano particolari accertamenti da compiere in relazione alla sua debenza), giunge a tracciare i confini della responsabilità del notaio.

La natura della responsabilità del notaio «non risulta variata con l’avvento della procedura automatizzata, ed è ancora riconducibile alla categoria della responsabilità d’imposta come configurata nell’art. 64, comma 3, D.p.r. n. 600/1973. […] La definizione di imposta principale ricomprende sia quanto versato al momento della registrazione, sia quanto richiesto dall’ufficio integrativamente allo scopo di correggere errori o omissioni in corsi nella autoliquidazione. Nel caso della registrazione telematica, la procedura di controllo e recupero delle imposte autoliquidate è esperibile qualora le maggiori somme dovute emergano sulla base degli elementi desumibili dall’atto».

Ne deriva che, il notaio, «è responsabile di imposta con valenza onnicomprensiva sia in relazione all’atto enunciante che in relazione all’atto enunciato».

La responsabilità del notaio, invero, si giustifica «per il profilo di garanzia ordinamentale della funzione pubblica notariale che si concretizza, tra l’altro, nel presidio diretto all’esazione dei crediti fiscali originati dall’esercizio della funzione medesima. […] Con riferimento agli atti enunciati, il notaio, pur non avendo prestato direttamente il proprio ministero, ha comunque formalizzato, cioè “ricevuto”, gli atti enunciati nel verbale di assemblea straordinaria. Pertanto l’imposta richiesta dall’Ufficio sulle enunciazioni è da considerarsi principale, in quanto riguarda la medesima imposta principale che le parti degli atti enunciati avrebbero dovuto e devono versare per la registrazione degli stessi e che il notaio avrebbe dovuto autoliquidare».

Conclusioni

Concludendo la sentenza rafforza il principio della responsabilità solidale del notaio per le imposte di registro relative agli atti che vengono enunciati nei suoi rogiti, estendendo la sua responsabilità oltre gli atti direttamente rogati.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

1 × 4 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.