Con la sentenza n. 299 del 12 gennaio 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che la fattura commerciale non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un contratto e delle prestazioni eseguite.
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava infatti la quantificazione del credito riconosciuto dalla Corte di Appello in favore della controparte sulla base della sola fattura da quest’ultima prodotta, documento da lui contestato sin dai primi atti difensivi del giudizio di primo grado.
La Cassazione, in primo luogo, ha chiarito che la natura giuridica della fattura commerciale: considerando la sua formazione unilaterale e la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, essa si inquadra fra i cd. “atti giuridici a contenuto partecipativo”, e cioè quelle dichiarazioni – indirizzate all’altra parte – di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Ne consegue che, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010, n. 15383).
Ebbene, la sentenza impugnata, al riguardo, nulla affermava in ordine alle ragioni dell’integrale accoglimento della pretesa creditoria azionata, a fronte della contestazione anche del suo esatto ammontare.
In conclusione, la Suprema Corte ha dunque accolto il motivo di ricorso, cassando la pronuncia e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello.