Valida la notifica della cartella effettuata all’erede e non all’ultimo domicilio del de cuius

La quinta sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 12964/2024 afferma che è  valida la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente ad uno degli eredi, in luogo dell’ultimo domicilio del de cuius; con ciò, precisando che la notificazione impersonale e collettiva agli eredi costituisce mera facoltà per l’Ufficio, la cui mancanza non inficia la validità dell’atto.
La sentenza in oggetto, pertanto, realizza una virata rispetto al precedente orientamento, il quale prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione di cui all’art. 65 D.P.R. n. 600/1973, collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cuius, ovvero personalmente presso ogni singolo domicilio degli eredi laddove gli stessi avessero provveduto all’onere della comunicazione.

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Corte di Cassazione- Sez. V.- Ord. n. 12964 del 13-05-2024

La questione

Il contribuente Tizio, quale erede di Caio, impugnava una intimazione di pagamento (notificata in data 24.03.2006 relativa ad una cartella di pagamento notificata in data 08.05.2003), avente ad oggetto debiti tributari erariali (Irpef – Irap) facenti capo al de cuius.
Nel dettaglio, la cartella oggetto della sentenza impugnata veniva notificata personalmente ad uno degli eredi e non, invece, all’ultimo domicilio del de cuius.
La Ctp di Lecce provvedeva a dichiarare inammissibile il ricorso ritenendo corretta l’esecuzione della notifica da parte dell’Ufficio nei confronti dell’erede.
La Ctr Puglia, di contro, accoglieva l’appello del ricorrente, ritenendo che entrambe le notificazioni (sia della cartella sia dell’intimazione) fossero nulla per violazione dell’art. 65 D.P.R. n.600/1973, ossia per essere atti intestati al de cuius e non agli eredi, a cui si aggiungeva l’ulteriore l’invalidità dell’atto per la conoscenza del decesso da parte dell’Ufficio (per effetto della denuncia di successione presentata in data 07.08.2000 rispettivamente dai tre eredi del de cuius). Secondo il giudice d’Appello, infatti, l’Ufficio, essendo a conoscenza dell’avvenuto decesso, avrebbe dovuto effettuare le notifiche in oggetto presso l’ultimo domicilio del de cuius con ciò realizzando una conoscenza della debenza collettiva ed impersonale in capo a tutti gli eredi.
L’Ufficio, di contro, affidava a tre motivi la proposizione del ricorso per Cassazione.

I motivi del ricorso

Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.[1], il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 65 D.P.R. n.600/1973[2], in ragione del fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto nulla la notifica dell’intimazione (e della cartella sottesa) in quanto effettuata personalmente presso l’erede e non secondo il rispetto delle formalità di cui all’articolo in esame.
In particolare, deduce la parte ricorrente che la notifica all’erede (presso il suo domicilio) possa essere effettuata, comunque, anche in assenza della comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, D.P.R. n. 600/1973.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12[3] e 25[4], D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata contesta all’Ufficio l’emissione di nuovi ruoli in capo agli eredi. Osserva la parte ricorrente che l’art. 12, D.P.R. n.602/1973, in tema di formazione e contenuto dei ruoli, prevede che il ruolo vada intestato al contribuente anche dopo il suo decesso.
Con il terzo motivo, in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.[5], per avere il giudice di Appello ritenuto nulle le notifiche costituite in essere dall’Ufficio, laddove, di contro, tali nullità si sarebbero dovute ritenere sanate per effetto della proposizione del ricorso medesimo[6].

Le argomentazioni della Corte di Cassazione

Il Supremo Collegio – non condividendo il precedente orientamento che, a pena di nullità insanabile, prescriveva che la notifica degli atti impositivi e di riscossione, ove l’evento fosse stato noto all’Ufficio, dovesse essere effettuata rigorosamente, in assenza della comunicazione di cui all’art. 65 D.P.R. n. 602/1973, presso l’ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi, ovvero a personalmente in caso di omessa comunicazione –  afferma di non ritenere nulla la notifica che non sia fatta collettivamente agli aventi causa e che sia, invece,  effettuata direttamente agli eredi, essendo una mera facoltà dell’Ufficio procedere alla notificazione impersonale.
Ciò in quanto, prosegue il Giudice di legittimità, la notificazione di una cartella (contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius) effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all’Amministrazione di essere subentrato nella posizione del dante causa (comunicando le sue generalità ex art. 65, D.P.R. n. 602/1973), non appare irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione eseguita presso l’ultimo domicilio del de cuius.
Infine, assorbendo il terzo motivo, la Cassazione accoglie anche il secondo motivo, in ragione del fatto che mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi, la formazione del ruolo, invece, va costituita a nome del contribuente, pur dopo il suo decesso[7].

Note

[1] Art. 360, C.p.c. “Sentenze impugnabili e motivi di ricorso”.

[2] Art. 65, D.P.R. n. 602/1973 “Eredi del contribuente”.

[3] Art. 12, D.P.R. n. 602/1973 “Formazione e contenuto dei ruoli”.

[4] Art. 25, D.P.R. n. 602/1973 “Cartella di pagamento”.

[5] Art. 156, C.p.c. “Rilevanza della nullità”.

[6]La nullità della notifica dell’atto impositivo rimane sanata dalla proposizione del ricorso ad opera del contribuente, in quanto, per continuità dell’orientamento giurisprudenziale pregresso, e sulla scorta dell’applicazione dell’art. 156 c.p.c., l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, infatti il ricorrente, malgrado l’invalidità della notifica, è comunque stato reso edotto della pretesa avanzata nei suoi confronti.

[7]Sul punto, recentemente, Corte Cass. sentenza n. 34864/2023; Corte Cass. sentenza n.2705/2023.

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Flavio Carlino
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista. Founder dello Studio legale-tributario Carlino dal 1991, ha un’esperienza ultratrentennale nel campo della consulenza nel settore tributario. Nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Avvocati Commercialisti (A.I.A.C.), di cui è attualmente Presidente, ed ha creato una rete di professionisti con 20 sedi su tutto il territorio nazionale. CTU e perito presso il Tribunale di Lecce, è difensore tributario di enti pubblici e privati.

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