
La notifica del ricorso per cassazione, ove non andata a buon fine per cause non imputabili al soggetto notificante, deve essere riattivata con tempestività entro il limite di tempo pari alla metà dei termini di impugnazione contemplati dall’articolo 325 c.p.c.; l’omessa ripresa immediata del procedimento notificatorio comporta l’inammissibilità del ricorso, non potendo supplire la mera istanza di rinnovazione della notifica. Pertanto, nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione assume un ruolo essenziale per la validità e l’ammissibilità medesima del ricorso. La Corte Suprema di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 30566 del 20 novembre 2025 (che puoi leggere cliccando qui), ha ribadito la necessità inderogabile di una tempestiva ripresa del procedimento notificatorio in ipotesi di omessa o errata notifica, pena l’inammissibilità del ricorso.
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La notifica nel ricorso in cassazione tributaria
Nell’ambito del contenzioso tributario il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, indirizzato a confutare vizi di diritto nelle decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Per essere valido, il ricorso deve essere depositato e notificato secondo precisi requisiti procedurali e nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento.
La notifica del ricorso va effettuata a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, e deve rispettare le modalità scandite da alcuni articoli del codice di rito civile (artt. 137 e seguenti c.p.c.) e dal D.lgs. n. 546/92. Più in dettaglio, nel processo tributario telematico, la notifica può avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo risultante dai registri pubblici. A seguito della notifica, il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione entro 20 giorni dall’ultima notificazione senza eccezioni.
Va evidenziato che la notifica deve essere indirizzata in modo corretto alla controparte, seguendo le specifiche sedi indicate: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate va notificata tramite i domicili legali presso l’Avvocatura dello Stato quando assistita da questa, e un errore nel destinatario può rendere la notifica invalida.
Tempestività nel caso di notifica non andata a buon fine
Un caso significativo è quello in cui la notifica del ricorso per cassazione fallisce per cause non imputabili al notificante, come un indirizzo PEC errato o destinatario irreperibile. La giurisprudenza consolidata della Corte Suprema richiede che, in tale eventualità, il soggetto che ha notificato debba riprendere tempestivamente la procedura notificatoria senza eccedere un termine fissato, pari a metà del termine previsto dall’articolo 325 del codice di procedura civile.
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L’omessa tempestiva ripresa, come nella vicenda esaminata dall’ordinanza in commento, determina l’inammissibilità del ricorso. Finanche il deposito di istanze o richieste di riapertura dei termini non esonera dalla necessità di riprendere immediatamente la notifica, salvo prove rigide di circostanze eccezionali.
Impatti pratici
La pronuncia ribadisce un principio essenziale, ovvero che la garanzia del diritto al contraddittorio e al giusto processo passa anche tramite il rispetto scrupoloso delle formalità procedurali di notifica. In materia tributaria, dove le controversie sono spesso articolate e tecniche, la certezza processuale è salvaguardata da questi obblighi stringenti. Per i professionisti del diritto e per le amministrazioni, ciò impone una gestione attenta delle notifiche, specie nelle fasi finali del contenzioso, al fine di evitare che errori o ritardi compromettano l’ammissione dei ricorsi in cassazione.
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Principio di diritto
In ipotesi di notifica del ricorso per cassazione non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, quest’ultimo, una volta appreso l’esito negativo, deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e completarlo tempestivamente, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate. La mera presentazione di un’istanza di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. non esonera dall’onere di riprendere tempestivamente la notifica.
L’ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, in disamina, sancisce, quindi, che la notifica nel ricorso per cassazione tributaria non è solamente un adempimento formale, bensì un requisito sostanziale per la validità del ricorso medesimo. La tempestività e la correttezza della notifica garantiscono non soltanto l’esercizio effettivo del diritto di difesa, ma pure la certezza e la regolarità del processo tributario. Il rispetto di regole siffatte rappresenta un confine invalicabile per il successo dei ricorsi in cassazione, influendo in modo diretto sull’accesso alla giustizia tributaria di merito.










