Sezioni Unite: la sentenza del giudice di rinvio è impugnabile solo con ricorso in Cassazione

Con la sentenza n. 11844 del 9 giugno 2016, le sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito, a composizione di contrasto che la sentenza del giudice di rinvio è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso in Cassazione, salvo il caso di rinvio restitutorio effettuato ai sensi dell’art. 383 comma 3 c.p.c..

La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava in particolare l’applicazione della norma di cui al comma 2 dell’art. 58 della L. 69/2009, ai sensi della quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle presente legge si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c. e l’art. 118 disp. att.“. Secondo un primo orientamento, il legislatore facendo riferimento “ai giudizi pendente in primo grado” ha inteso riferirsi anche a quei processi che, al momento dell’entrata in vigore della legge citata, non pendevano per la prima volta in primo grado, ma erano stati rinviati al giudice di prime cure dalla Corte di legittimità.

Al contrario, altro orientamento, sostenendo che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, lo riteneva “insensibile alle modifiche del regime processuale intervenute in corso di causa”: la norma transitoria di cui all’art. 58 comma 2 l. cit. non potrebbe dunque estendersi ai giudizi che non fossero, per la prima volta, in primo grado al momento dell’entrata in vigore della legge.

Il dato assume particolare rilievo soprattutto con riferimento al regime di impugnazione conseguente: le sentenze pubblicate tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 sono infatti soggette a ricorso per cassazione mentre le sentenze pronunciate nei giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 sono nuovamente appellabili in forza del combinato disposto degli artt. 49, comma 2 e 58, comma 2 L. n. 69 del 2009. Con l’adesione al primo o al secondo orientamento consegue dunque l’appellabilità o meno delle sentenze del giudice di rinvio, a seguito di rinvio della Cassazione al giudice di primo grado.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno dapprima ribadito la distinzione tra il rinvio “prosecutorio” e quello “restitutorio”, che avviene ex art. 383 comma 3 c.p.c. per effetto del rilievo di una nullità per il quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado: in primo luogo mentre il giudice del rinvio di cui al comma 1 dell’art. 383 viene designato discrezionalmente dalla Corte di Cassazione, nell’ipotesi di cui al comma 3 il giudice di rinvio di primo grado deriva i suoi poteri direttamente dalle norme ordinarie sulla competenza.

Considerando inoltre che nel cd. rinvio restitutorio il processo, di fatto, retrocede in primo grado, le Sezioni Unite hanno rilevato che, solo in tal caso, può aggiungersi un grado di impugnazione rispetto al sistema vigente al momento della pubblicazione della sentenza: si può parlare infatti di rinvio solo in senso improprio, stante la vera e propria restituzione al giudizio delle condizioni che erano risultate impedite dal vizio rilevato, diversamente dal giudizio di rinvio proprio che non è configurato come un grado del giudizio, ma come una mera “fase (rescissoria) del giudizio di cassazione“.

In caso di giudizio di rinvio con carattere prosecutorio, la Suprema Corte ha dunque ritenuto che il mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia resa in sede di rinvio dal giudice di primo grado non possa essere altro che il ricorso per cassazione.

Sulla scorta di quanto affermato, la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto:

Salvo il caso di rinvio improprio (cd. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con il ricorso per cassazione; e ciò in quanto il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario, che ha il suo “riferimento immediato” nel giudizio (rescindente) di cassazione. Di conseguenza tale regola di impugnazione si applica anche quando — avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente al momento della cassazione con rinvio — le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata.

Ciò chiarito, la Cassazione ha infine concluso per l’indifferenza nel caso specifico dello ius superveniens di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2, giacché esso ha riguardato la regola di impugnabilità delle decisioni emesse nei giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e non si riferisce ai giudizi pendenti in primo grado a seguito di rinvio (proprio).

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 11844 del 9 giugno 2016

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