Sarà capitato a tutti di sognare un posto dove passare qualche giorno di relax, organizzarne il viaggio, ma il giorno della partenza essere costretti a sopportare un fastidioso ritardo aereo. Bene, ci si è chiesti se possa essere accreditata una somma di denaro a titolo di indennizzo per quanto patito dal viaggiatore che subisce il ritardo del volo.
Quando è dovuto l’indennizzo per il ritardo aereo
Alla data odierna, la figura del viaggiatore appare meritevole di grande tutela: in tal senso, il Regolamento CE n. 261/2004 dell’11/02/2004, ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo ritardo prolungato”. [1]
Tale disposizione ha acquisito una ulteriore forza con la sentenza n. 402 del 19/11/2009 della Corte di Giustizia Europea, affermante che il “il ritardo dell’aereo va risarcito al passeggero” e a ben vedere, i passeggeri dei voli ritardati sono stati assimilati a quelli dei voli cancellati (cui è applicabile l’art. 7 del predetto Regolamento) qualora, a causa di ritardo aereo, subiscano una perdita di tempo pari o superiore alle tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Pertanto, appare chiaro che ai fini della configurabilità dell’indennizzo debba esservi nella partenza un ritardo cumulativo consistente nel tempo pari o superiore a TRE ore, ovvero quando l’arrivo alla destinazione finale avviene a distanza di tre o più ore rispetto l’orario in origine prestabilito dalla compagnia.
Tuttavia la legge di tutela in questione, non si limita soltanto a ciò, ma afferma che, il diritto all’indennizzo viene a configurarsi allorché venga meno il caso fortuito il quale svierebbe la responsabilità della compagnia aerea e pertanto, alla luce di quanto detto, la compagnia in questione sarebbe esonerata dal risarcire il danno per ritardo allorquando la causa dal quale è dipeso il ritardo non sia ad essa ascrivibile.
A quanto ammonta l’indennizzo?
Ad affrontare il lato economico compensativo interviene l’art. 7 del Regolamento (CE) N. 261/2004, il quale delinea un margine indennizzo variante tra i 250,00 € ed i 600,00€, in proporzione del raggio chilometrico frapposto con il ritardo.
Per intenderci meglio: “i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
- 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
- 400 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 600 € per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”.[2]
Nell’attesa dell’imbarco a causa di ritardo, cosa spetta?
Grava un onere di cura ed assistenza per la compagnia in questione a tutela dei passeggeri costretti a subirne il ritardo, potendo individuare altresì che il viaggiatore ha diritto:
- Pasti e bevande per il margine di tempo cui è costretto a sostare durante il viaggio;
- Eventuali sistemazioni in alberghi;
- Trasporto per giungere nell’albergo o altro;
- Due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. [3]
Cause di esclusione dell’indennizzo
Per completezza espositiva è utile precisare con vigore letterario che, il regolamento in questione ha individuato una determinata lista dal quale emergono le ipotesi idonee a far venir meno la responsabilità della compagnia aerea ai fini dell’indennizzo, si parla pertanto di cause eccezionali, come il caso fortuito o la forza maggiore, le quali escluderebbero la responsabilità del vettore.
[1] Regolamento (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004.
[2] Art. 7, Diritto a compensazione pecuniaria – Regolamento (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004.
[3] Art. 9, Diritto ad assistenza – Regolamento (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004.