Revoca patrocinio a spese dello Stato: il termine per impugnare

La Sezione Seconda civile, con ordinanza interlocutoria n. 9344 ha sollevato una questione  riguardante i termini per impugnare la revoca del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, sottolineando l’importanza di definire se debbano essere rispettati 20 o 30 giorni dalla decisione.

Corte di Cassazione-sez. II civ. ord.inter. n. 9344 del 08-04-2024

La questione

La controversia nasceva dalla revoca del beneficio relativo al Patrocinio a Spese dello Stato a seguito di una verifica sui requisiti di reddito precedentemente soddisfatti da parte di una sezione addetta appositamente presso la Commissione Tributaria Provinciale. In particolare, il caso ha attraversato diverse fasi, incluso l’annullamento di una decisione preliminare, che ha poi portato a un riesame della situazione finanziaria della parte interessata. Il focus della questione verteva sull’interpretazione delle norme regolanti l’accesso al gratuito patrocinio e se e in che modo le commissioni incaricate potessero o meno rivedere le decisioni già prese, specie alla luce delle variazioni di tipo economico.

I motivi di ricorso

Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/02, sostenendo che la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato non avrebbe dovuto decidere ull’opposizione presentata alla revoca del patrocinio, compito che la normativa riserva al Presidente dell’Organo giudiziario competente.
Nel secondo motivo, la parte ha messo in discussione l’art. 99, 126 e 139 del d.P.R. n. 115/02 con cui la Commissione ha proceduto al riesame dell’ammissibilità al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonostante una decisione definitiva fosse già stata presa in precedenza dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale.
La parte ha lamentato l’interpretazione data dall’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, che riguarda la valutazione dei redditi ai fini dell’ammissibilità al patrocinio gratuito. Ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore includendo nel calcolo il reddito dei suoi genitori, nonostante non condividessero la stessa residenza, in violazione della norma che limita la considerazione ai redditi delle persone conviventi con il richiedente.
Infine, nel quarto motivo di ricorso, il ricorrente ha osservato la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 3 della l. n. 241/90, indicando un vizio di motivazione della decisione di revoca del patrocinio, dovuto alla mancata considerazione della non convivenza con i genitori i cui redditi sono stati incluso nella valutazione.

Le argomentazioni della Corte

Nel trattare il ricorso, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione processuale di notevole rilevanza riguardante il termine impugnatorio contro i provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il punto nevralgico della questione aveva ad oggetto se per impugnare tali provvedimenti fosse necessario attenersi ad un termine di 20 o 30 giorni, vista l’ambiguità derivante dall’assenza di disposizioni normative esplicite nel settore tributario.
La corte ha esaminato le norme pertinenti e ha riconosciuto che la materia del patrocinio a spese dello Stato, pur essendo regolamentata in modo generico dal d.P.R. n. 115/02, presenta alcune particolarità nel processo tributario che potrebbero non essere pienamente contemplate dalle disposizioni generali ad altri ambiti giurisdizionali.
In particolare, la Corte ha messo in luce la necessità di garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali, in particolare il diritto di accesso alla giustizia.
La Corte di Cassazione, nel considerare la questione relativa alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel contesto tributario, ha effettivamente esaminato le disposizioni specifiche del d.P.R. n. 115 del 2002, in particolare gli articoli 138-141.
Gli articoli 138-141 del d.P.R. n. 115/2002 delineano la struttura e il funzionamento della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato presso le Commissioni Tributarie, dettando come questa debba operare nel contesto dei giudizi tributari. In particolare:

  • L’art. 138 stabilisce la composizione della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, includendo un presidente di sezione, un giudice tributario designato e tre iscritti agli albi professionali rilevanti.
  • Gli artt. 139-141 regolamentano le procedure specifiche relative alla presentazione delle istanze per il patrocinio a spese dello Stato, alla loro valutazione e alle eventuali impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla Commissione.

La Corte, nel suo esame, ha evidenziato come queste disposizioni si integrino nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, cercando di garantire che i diritti dei cittadini siano tutelati anche nei processi tributari. I giudici hanno riconosciuto che siffatte disposizioni normative sono state concepite per assicurare che le decisioni relative all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel rito tributario siano prese da un organo specializzato e competente, che possa valutare adeguatamente le specificità dell’ambito.

Conclusioni

Tuttavia, la Corte ha anche rilevato che, nonostante la presenza di queste norme specifiche, permangono delle questioni aperte riguardo alla procedura corretta per impugnare i provvedimenti di revoca del patrocinio, soprattutto in assenza di una chiara giurisprudenza consolidata che fornisca orientamenti precisi sulle tempistiche procedurali. Ciò ha portato la Corte a considerare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, per garantire risposta definitiva che rispetti le peculiarità del rito tributario e i principi fondamentali del diritto di accesso alla giustizia.

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Flavio Carlino
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista. Founder dello Studio legale-tributario Carlino dal 1991, ha un’esperienza ultratrentennale nel campo della consulenza nel settore tributario. Nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Avvocati Commercialisti (A.I.A.C.), di cui è attualmente Presidente, ed ha creato una rete di professionisti con 20 sedi su tutto il territorio nazionale. CTU e perito presso il Tribunale di Lecce, è difensore tributario di enti pubblici e privati.

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