
La Corte di Cassazione (III sezione civile, ordinanza n. 4704 del 02 marzo 2026) ha rigettato il ricorso interposto dai sanitari condannati in grado d’appello, mentre l’Azienda Ospedaliera rimaneva intimata nel giudizio di legittimità, relativo al danno subito da un paziente a seguito di un intervento chirurgico di erniectomia cervicale. La decisione ribadisce la centralità del principio di vicinanza della prova, l’irrilevanza della mera classificazione clinica di “complicanza”, la responsabilità per difettosa tenuta della cartella clinica.
Consiglio: il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
- Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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57.95 €
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Dall’intervento di routine alla paralisi della corda vocale
Un paziente aveva affrontato un intervento chirurgico di erniectomia cervicale, riportando, quale conseguenza post‑operatoria, una paralisi della corda vocale destra, con conseguente disfonia permanente e ripercussioni sulla vita lavorativa e relazionale.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato l’istanza risarcitoria formulata dall’uomo e dai suoi familiari, classificando l’evento quale “complicanza” ritenuta statisticamente nota e non evitabile pure in ipotesi di intervento tecnicamente corretto.
Il Tribunale aveva anche ritenuto che il consenso informato, pur risultato fondato su informazioni non del tutto accurate, non avesse inciso sulla volontà del paziente, non essendo stato comprovato che egli avrebbe rifiutato l’operazione ove adeguatamente informato.
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Ribaltone in appello, la nozione clinica di “complicanza” non basta a escludere la colpa
La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado. Ha chiarito che, in tema di responsabilità sanitaria, la “complicanza” in senso medico non ha un rilievo autonomo sul piano giuridico. Si tratta di un evento statisticamente possibile, ma non per questo inevitabile. Ciò che conta è altro. Occorre verificare se l’evento fosse prevedibile ed evitabile. Il parametro resta l’ordinaria diligenza professionale esigibile dal sanitario.
Ha poi precisato un ulteriore punto. Nei casi di “insuccesso terapeutico” l’onere probatorio grava sul medico. Deve dimostrare la particolare difficoltà dell’intervento o l’inevitabilità dell’esito dannoso. Nel caso concreto, nessuno dei convenuti ha allegato o provato tali circostanze.
Il collegio ha qualificato l’operazione come intervento routinario. Ne deriva un rafforzamento della presunzione di colpa a carico dei sanitari. Il profilo decisivo, però, è un altro. Riguarda la mancata individuazione intraoperatoria del nervo laringeo. L’attore l’ha dedotta. I convenuti non l’hanno contestata in modo specifico. La circostanza è quindi rimasta pacifica ai fini del giudizio.
Infine, i giudici hanno svalutato le conclusioni dei consulenti d’ufficio. Questi avevano ritenuto corretto l’intervento. Tuttavia la cartella clinica era assolutamente lacunosa. Non consentiva di ricostruire lo standard di diligenza effettivamente osservato. La pronuncia ha accolto la domanda risarcitoria del paziente direttamente danneggiato. Ha invece respinto le pretese dei figli e della coniuge.
Ricorso in Cassazione, asserita motivazione apparente e travisamento della prova
I ricorrenti hanno investito la Suprema Corte di tre motivi:
- con il primo hanno dedotto, cumulativamente, motivazione apparente, travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi;
- col secondo hanno denunciato erronea applicazione della disciplina sull’onere della prova in ambito sanitario;
- col terzo hanno lamentato la violazione del divieto di domande nuove.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, rimarcando come la motivazione della Corte territoriale fosse completa, coerente e pienamente ricostruibile.
Ha rilevato, inoltre, che i ricorrenti avevano confusamente mescolato censure eterogenee, dalla motivazione apparente al travisamento della prova, senza distinguere chiaramente a cosa si riferissero.
Onere della prova e interazione tra complicanza medica e responsabilità civile
Nel confermare totalmente la sentenza d’appello, la Corte di Cassazione ha richiamato i consolidati principi in tema di responsabilità sanitaria applicabili ai fatti anteriori alla legge Gelli‑Bianco (L. n. 24/2017). Per tali principi al paziente spetta provare il nesso eziologico tra condotta medica e danno, pure tramite presunzioni, mentre al debitore sanitario spetta dimostrare l’inevitabilità dell’esito lesivo.
La Cassazione ha rilevato che prova siffatta non era stata fornita dai ricorrenti e che la Corte d’Appello aveva logicamente fondato il proprio ragionamento sull’assenza di elementi che potessero qualificare l’esito come evento imprevedibile o inevitabile. Il riferimento dell’appello alla distinzione tra interventi “di routine” e interventi “di particolare difficoltà” è stato considerato, semmai, un’imprecisione terminologica che non incide sulla struttura giuridica della decisione.
Cartella clinica lacunosa, la vicinanza della prova tutela il paziente
Rilevanza assume il passaggio in cui la Corte territoriale ha considerato la lacunosità della cartella clinica un elemento decisivo. La Cassazione ribadisce che tali mancanze non possono ricadere sul paziente. Al contrario, in base al principio di vicinanza della prova, il giudice può trarre da queste lacune presunzioni significative a favore del danneggiato. Del resto, il paziente non può fornire una prova diretta di quanto accaduto in sala operatoria.
Il Collegio ha inoltre escluso che la Corte territoriale abbia introdotto, in violazione del divieto di domande nuove, un tema di responsabilità da difetto di consenso informato: la carenza documentale è stata utilizzata solamente ai fini probatori, non quale autonoma causa petendi.
Ricorso rigettato e condanna alle spese
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite (€ 5.500 più accessori) e disponendo il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.










