Responsabilità amministratori Spa per errate scelte economiche e finanziarie

in Giuricivile, 2018, 5 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. sent. 7545 del 27/03/2018

La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata, con la sentenza n. 7545 del 27 marzo 2018, sulla responsabilità degli amministratori di S.p.a. nel caso di scelte di tipo economico-finanziario che abbiano causato perdite alla società.

In tale occasione la Suprema Corte ha preso in considerazione diversi temi, tra cui quello della quantificazione del danno arrecato, confermando un suo precedente orientamento secondo cui il risarcimento del danno per errate scelte in materia economico-finanziaria non può essere liquidato seguendo il principio della differenza tra il passivo e l’attivo accertato in sede concorsuale.

Il caso

Presso il Tribunale di Enna agiva una società in fallimento contro i suoi amministratori, chiedendo il risarcimento dei danni cagionati ai creditori sociali e l’accertamento della loro responsabilità per scelte in materia economica, poi rivelatesi disastrose.

Tale domanda veniva pienamente accolta in primo grado, ed avverso tale sentenza di accoglimento gli amministratori proponevano appello presso la Corte di Caltanissetta. La Corte d’Appello competente ha, a sua volta, rigettato il gravame, focalizzandosi sulla figura di uno degli amministratori, che ricopriva in primis la carica di commercialista della società, e rifacendosi ad un orientamento recente della Corte di Cassazione[1] proprio in merito alla figura dell’amministratore di fatto, disciplinata all’art. 2639 c.c.

Infatti, la Corte ha accertato che la sede amministrativa della società fosse collocata proprio presso lo studio del commercialista, elemento che avrebbe fatto presupporre senza dubbio che egli di fatto svolgesse la funzione di amministratore. Accertato ciò, confermava la responsabilità degli amministratori già provata in primo grado.

Il ricorso in Cassazione

L’amministratore-commercialista ricorreva allora in Cassazione, adducendo quattro motivi fondamentali a fondamento della propria difesa. Primo tra tutti, egli sottolineava come la Corte territoriale avesse trascurato di valutare elementi importanti che sarebbero stati idonei a far escludere l’attribuzione della carica di amministratore di fatto nei suoi confronti. Tra questi spiccava il fatto che egli non fosse mai stato realmente inserito all’interno del governo della società, oltre il fatto che non avesse competenze direttive, né fosse in grado di esercitare alcun condizionamento sulle scelte operative della società.

Il secondo motivo del ricorso era incentrato sulla dimostrazione della responsabilità dell’amministratore, in merito alla quale il ricorrente sosteneva che, anche fosse stato effettivamente dichiarato amministratore di fatto, ciò non avrebbe comunque provato in automatico la sua responsabilità, essendo necessaria a tal fine una reale prova del fatto che i danni fossero conseguenza di condotte da lui poste in essere.[2]

Il terzo motivo si fondava sul fatto che la Corte d’Appello avesse mal valutato la questione (già fatta valere in primo grado) della prescrizione dell’azione, dal momento che l’aveva considerata come una nuova eccezione, mentre che, a detta del ricorrente, tale prescrizione sarebbe stata da calcolarsi a partire dal 1989, ossia da un periodo decisamente più risalente, essendo questo l’anno in cui egli aveva abbandonato la sua carica, e valutando che solo a partire da quel momento era cominciato il dissesto della società.

Ultimo motivo quello relativo al quantum del danno, calcolato dalla Corte d’Appello operando la differenza tra l’attivo e il passivo accertato, ed omettendo, a detta del ricorrente, di considerare il fatto che, secondo quanto attestato dalla CTU, tale ammanco fosse addebitabile solo all’altro socio, e non all’amministratore-commercialista, escludendo in tal modo l’applicazione dell’art. 2055 c.c.[3], applicato invece in appello.

La decisione della Corte

Stando a quanto detto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover accogliere il ricorso solo parzialmente. Per quanto riguarda il primo motivo relativo alla figura dell’amministratore di fatto, esso è stato ritenuto totalmente inammissibile.

La Corte ha giudicato fondato invece il secondo motivo, proprio perché erano stati rimessi in discussione i presupposti della sussistenza della responsabilità dell’amministratore. A tal proposito la Corte ha ribadito quanto segue:” l’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società”.

Anche il terzo motivo relativo alla prescrizione dell’azione è stato respinto, mentre il quarto ritenuto espressamente assorbito nell’accoglimento del secondo. La Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello competente per le ragioni dette poc’anzi, oltre che per la questione delle spese.

Considerazioni e commenti

Seppur accogliendo in pieno solo uno dei quattro motivi del ricorso, la Cassazione ha fornito comunque degli interessanti spunti di riflessione.

In particolare, in merito al calcolo per la quantificazione del danno derivate dalla condotta degli amministratori ha fornito ulteriore conferma di quanto già affermato in precedenza.

Infatti, la Suprema Corte ha dichiarato l’inapplicabilità del criterio della differenza tra passivo e attivo della società per quantificare il danno arrecato dalla condotta degli amministratori, utilizzabile solo quale parametro per una liquidazione equitativa nel caso in cui venisse provato, almeno astrattamente, che l’inadempimento dell’amministratore fosse effettivamente la causa del danno patrimoniale patito dalla società[4].

Per quanto riguarda invece uno degli altri punti di essenziale attenzione della pronuncia, è stato confermato l’orientamento interpretativo sulla figura dell’amministratore di fatto, non rilevando a tal proposito il reale inserimento nella società, né tanto meno l’effettiva assunzione di scelte operative, quanto invece il fatto che le attività amministrative in concreto svolte avvengano nella c.d. sede operativa, in questo caso collocata presso lo studio del commercialista, elemento che gli ha fatto valere tale qualifica nonostante tutte le eccezioni sollevate in merito.

Tuttavia, è in materia di responsabilità degli amministratori che la Suprema Corte ha fornito la soluzione forse più interessante affermando, di fatto, l’incompetenza degli amministratori per le scelte di tipo economico e finanziario e giustificandole quali “scelte imprenditoriali” assolutamente discrezionali.

Così pronunciandosi, ha infatti fornito un’interpretazione di un certo peso nell’ambito di un tema abbastanza travagliato e controverso quale è quello della responsabilità extracontrattuale degli amministratori nei confronti sia della società che dei creditori.


[1] Cfr. Cass. Civ. 8385/2017.

[2]  A tal proposito il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 146 R.D. 267/1942, degli artt. 2393 e 2394 c.c., e 2043-2056-1223-2697 c.c.

[3]  Il riferimento è alla responsabilità solidale in capo a più soggetti nel caso di imputabilità a tutti del fatto dannoso.

[4] Principio, questo, già affermato con la sentenza Cass. Civ. Sez. Un. 6 maggio 2015, n. 9100.

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