Questa rassegna giurisprudenziale si propone di esaminare le principali decisioni di legittimità del mese di gennaio 2024.
Conferimento procura alle liti: il revirement delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 2075 del 2024, hanno introdotto un significativo cambiamento nell’approccio del conferimento della procura alle liti. L’aspetto principale delle argomentazioni poste dai giudici di legittimità riguarda la flessibilità della contestualità del conferimento.
Le Sezioni Unite hanno modificato la concezione della contestualità del conferimento della procura alle liti, stabilendo che il requisito di specialità non richiede un conferimento contemporaneo alla redazione dell’atto impugnato.
Procura alle liti su documento informatico separato
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2077 del 2024, hanno esaminato la validità giuridica del conferimento della procura su documento informatico separato.
I giudici di legittimità hanno stabilito che il conferimento della procura alle liti non deve essere necessariamente contemporaneo alla redazione dell’atto impugnato. Per l’ammissibilità di un ricorso per cassazione, è sufficiente che la procura sia congiunta al ricorso, anche tramite strumenti informatici. La certificazione della firma dell’avvocato è considerata sufficiente, e la procura alle liti deve essere conferita tra la pubblicazione del provvedimento e la notificazione del ricorso, anche su un foglio separato.
Jobs Act e licenziamenti collettivi
Dopo un periodo considerevole, il Jobs Act ritorna al centro del dibattito grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 22 gennaio 2024. La Corte Costituzionale ha affrontato e respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Napoli riguardo agli artt. 3, comma 1, e 10 del d. lgs. n. 23/2015, inerenti ai licenziamenti collettivi.
La sentenza ha sottolineato che le modifiche apportate dal Jobs Act alla disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero in un licenziamento collettivo, specificamente per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, sono costituzionalmente valide. La tutela economica è limitata a un indennizzo entro un massimale stabilito per legge, con l’esclusione della tutela reintegratoria.
Impresa familiare con convivente more uxorio
Le Sezioni Unite Civili hanno affrontato una questione di notevole rilevanza, sollevata dalla Sezione Lavoro, concernente la legittimità costituzionale dell’art. 230 bis c.c., il quale regola i diritti del familiare che lavora in modo continuativo nell’impresa familiare. La norma esclude il convivente more uxorio tra i familiari aventi diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili e ai beni.
Le Sezioni Unite hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Hanno evidenziato il trattamento differenziato tra il convivente more uxorio e il familiare in modo continuativo nell’impresa familiare, sollevando dubbi sulla conformità costituzionale e convenzionale dell’art. 230 bis c.c. Hanno inoltre sottolineato l’inapplicabilità retroattiva dell’art. 230 ter c.c., introdotto dalla Legge Cirinnà.
Clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore
Il Tribunale di Varsavia ha presentato un rinvio pregiudiziale alla CGUE rimettendo alcuni quesiti riguardo le clausole abusive durante l’esecuzione forzata di un contratto.
La Corte di Giustizia UE ha concordato con i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9479 del 06-04-2023.
La CGUE ha fornito chiarimenti sul potere del giudice nazionale di esaminare, anche d’ufficio, la potenziale abusività delle clausole durante il procedimento di esecuzione forzata.
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