Rassegna giurisprudenziale del 18 marzo

Questa rassegna si propone di esaminare le principali novità giurisprudenziali trattate nella settimana.

Chat WhatsApp tra colleghi: quando il datore non può usarle

Il tema dell’utilizzabilità delle comunicazioni digitali nel rapporto di lavoro rappresenta una delle frontiere più attuali del diritto civile e del lavoro. La recente sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026 della Corte d’Appello di Ancona affronta il delicato equilibrio tra il potere disciplinare del datore di lavoro e il diritto fondamentale del dipendente alla segretezza della corrispondenza. Il caso riguarda l’irrogazione di una sanzione disciplinare basata su messaggi scambiati in una chat WhatsApp chiusa tra colleghi, sollevando interrogativi sulla natura di tali spazi virtuali e sulla legittimità dell’acquisizione delle prove da parte dell’azienda.

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Decreto ingiuntivo: quando l’opposto può chiedere una diversa imputazione dei pagamenti

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5008/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), conferma che il creditore opposto può chiedere l’accertamento dell’imputazione dei pagamenti a debiti diversi, ma connessi alla medesima vicenda sostanziale, anche se relativi a rapporti sorti con una società poi estinta di cui l’opponente era socia.

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Gravi omissioni in sala operatoria, sì al licenziamento disciplinare

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (ordinanza n. 5483 dell’11 marzo 2026) ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un chirurgo: errori procedurali, alterazione della cartella clinica e violazioni deontologiche alla base della decisione.

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Mobili sul pianerottolo: perché il condomino può essere sanzionato

La gestione delle aree comuni rappresenta da sempre il fulcro della conflittualità negli edifici in condominio. Tra le violazioni più frequenti emerge l’occupazione dei pianerottoli con mobili o altri oggetti personali, condotta che spesso sfocia in contenziosi giudiziari decennali. L’ordinanza n. 5264/2026 della Cassazione (puoi leggerla cliccando qui), pur concentrandosi sui profili di inammissibilità del ricorso, ribadisce come l’ostinazione nel difendere condotte contrarie al regolamento condominiale o all’art. 1102 c.c. possa condurre a pesanti sanzioni pecuniarie.

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Caduta del paziente: quando la struttura sanitaria non risponde

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 388/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha affrontato il tema della responsabilità della struttura sanitaria per la caduta di un paziente ricoverato, chiamato a stabilire se la casa di cura e il primario avessero omesso le cautele e gli obblighi di vigilanza necessari a prevenire l’evento lesivo. La decisione offre l’occasione per ribadire i presupposti della responsabilità sanitaria di natura contrattuale e, in particolare, i criteri probatori relativi al nesso causale tra condotta dei sanitari e danno lamentato dal paziente.

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Virus informatico e PEC: quando è nulla la notifica dell’appello

Con l’ordinanza n. 4451, la Corte di cassazione chiarisce che, quando un virus informatico infetta il computer del mittente e altera l’atto di appello trasmesso (per esempio perché il file, pur ricevuto, risulta danneggiato) non si configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione, ma di nullità. Di conseguenza, tale vizio può essere sanato dalla costituzione del destinatario oppure dalla rinnovazione della notifica (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).

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Conto cointestato e successione: quando le somme sono del de cuius

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 5009/2026 (puoi leggerla cliccando qui), torna ad affrontare un tema frequentemente al centro delle controversie successorie, quello della titolarità delle somme depositate su conti correnti cointestati. La decisione chiarisce i rapporti tra la presunzione di contitolarità del saldo prevista dall’art. 1298 c.c. e la prova contraria circa l’effettiva appartenenza delle somme.

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Gestazione per altri all’estero e status del minore: la Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite

Con l’ordinanza interlocutoria n. 5656 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di particolare rilevanza relativa alla tutela dei minori nati all’estero mediante gestazione per altri.

Il collegio si interroga, in particolare, sull’adeguatezza del modello attualmente individuato dalla giurisprudenza per il riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale, ossia l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

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Caduta del paziente e obblighi di protezione della struttura sanitaria

Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 2210/2025 (puoi leggerla cliccando qui), affronta il tema della responsabilità della struttura sanitaria per la caduta di un paziente ricoverato durante il periodo di convalescenza. La decisione offre l’occasione per ribadire i principi che regolano il contratto di spedalità e gli obblighi di assistenza e protezione gravanti sulla struttura, con particolare riguardo alla valutazione del rischio di caduta nei confronti di pazienti fragili o non autosufficienti.

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Licenziamento ritorsivo: prova del motivo illecito e nullità

La sentenza n. 15 del 20 febbraio del Tribunale di Trento, sezione lavoro, esamina il tema del licenziamento ritorsivo e discriminatorio e i limiti del potere datoriale. La pronuncia si concentra sull’accertamento del motivo illecito determinante del recesso e sulle conseguenze derivanti dalla nullità del licenziamento, con applicazione della tutela reintegratoria.

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L’amministrazione di sostegno non può sostituire l’autonomia personale, la prodigalità non basta senza reali condizioni di vulnerabilità

La Suprema Corte (ordinanza n. 5763/2026) ribadisce i limiti dell’istituto dell’amministrazione di sostegno: la prodigalità, da sola, non basta, ma è necessario accertare reali condizioni di vulnerabilità e garantire sempre il contraddittorio.

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Il volume consigliato

L’intelligenza artificiale generativa è ormai entrata stabilmente nel lavoro quotidiano di avvocati, consulenti e professionisti della conoscenza. Tuttavia, il suo utilizzo resta spesso improvvisato, limitato a tentativi occasionali o a un uso non strutturato dei chatbot. Il volume “Intelligenza artificiale generativa per professionisti” di Giovanna Panucci, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, si propone proprio di colmare questo divario: non tanto un manuale tecnico sugli strumenti, quanto una guida operativa per trasformare l’uso dell’AI in un metodo di lavoro replicabile, consapevole e sicuro, anche in contesti regolati come quello giuridico.

Intelligenza artificiale generativa per professionisti

Intelligenza artificiale generativa per professionisti

Questo non è (solo) un libro sull’AI generativa: è un manuale di metodo per passare dall’uso “a tentativi” a un uso professionale, replicabile e sicuro. Una guida operativa per imparare a dialogare con i modelli, costruire workflow efficaci e verificare gli output, anche in contesti regolati

Vantaggi chiave

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  • Riduci rischi ed errori: focus su allucinazioni, bias, finestra di contesto e tecniche pratiche di mitigazione (con regole operative)
  • Costruisci un workflow, non un trucco: dall’uso “solo ChatGPT” a un metodo strutturato per redazione, ricerca, analisi e comunicazione
  • Tecniche di scrittura con l’AI: prompt di redazione, dialogo iterativo, revisione assistita e casi pratici per arrivare a testi finali migliori
  • Ricerca e verifica delle fonti: livelli di ricerca, strumenti e approcci per trovare, controllare e consolidare informazioni in modo professionale
  • Privacy e compliance: indicazioni concrete su piattaforme, minimizzazione, policy interne e adempimenti GDPR
  • Appendici operative: questionari, modelli e documenti pronti all’uso (informative e policy) + vademecum finale dei termini essenziali
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Caratteristiche

  • Autrice: Giovanna Panucci
  • Pagine: 310
  • ISBN: 978-88-916-7807-2
  • Accesso a contenuti digitali inclusi (piattaforma Maggioli Cloud, con codice nel volume)

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Giovanna Panucci, 2026, Maggioli Editore
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