Prescrizione imminente e obbligo di avviso a carico dell’assicuratore

in Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. VI civ., sent. 26/9/2018 n. 23069

La disciplina civilistica impone, in ossequio al principio solidaristico, che permea l’intero ordinamento, un generale obbligo di buona fede che si estende all’intero rapporto contrattuale ovvero alla fase precontrattuale, a quella della formazione della volontà negoziale fino a quella dell’esecuzione.

In numerosi settori, compreso quello assicurativo l’obbligo di buona fede viene declinato in specifici obblighi informativi finalizzate a colmare le asimmetrie informative tra i contraenti.

A titolo esemplificativo si possono citare le norme di cui agli artt. 183, 184 e 185 del Codice delle Assicurazioni nonché il Regolamento IVASS n. 35 del 2010 che disciplina il contenuto della nota informativa. La disciplina contenuta in tale Regolamento prevede, tra gli obblighi informativi a carico dell’assicuratore, quello relativo all’avviso dell’imminente prescrizione almeno 30 giorni prima del verificarsi del fatto estintivo.

La questione dell’obbligo di avviso all’assicurato dell’imminente prescrizione del diritto

Per i contratti assicurativi sorti e terminati prima all’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 35 del 2010 si è posto il problema della sussistenza o meno dell’obbligo in capo all’assicurazione di informare l’assicurato dell’imminente prescrizione del proprio diritto, a prescindere da una espressa previsione in tal senso.

Parte della giurisprudenza era orientata in senso affermativo. Secondo la pronuncia del Tribunale di Palermo del 4. 12.2013 il mancato avviso dell’imminente prescrizione integra un vero e proprio inadempimento contrattuale con inevitabili conseguenze sul piano risarcitorio.

A favore di questa tesi militano una serie di considerazioni. In primo luogo l’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra assicuratore e assicurato andrebbe a rafforzare la qualità e la quantità di obblighi informativi  a carico del primo. Inoltre l’art. 185 co. 3° del Codice delle Assicurazioni, pur demandando la determinazione del contenuto della nota informativa all’emanazione di una norma secondaria, elenca tra le informazioni che l’assicuratore deve fornire quella relativa ai termini di prescrizione. Sul punto occorre tuttavia rilevare che l’art. 185 co. 3° non rappresenta una norma direttamente precettiva, limitandosi ad elencare alcuni contenuti della nota informativa senza prevedere le modalità concrete e i tempi con cui tali informazioni devono essere fornite e demandando ad una fonte regolamentare la concreta disciplina di tali obblighi. Ad ogni modo il riferimento dell’art 185 ai termini di prescrizione è generico e non accenna ad un obbligo di avviso nell’imminenza del verificarsi della prescrizione.

La pronuncia del Tribunale di Palermo è stata capovolta dalla Corte d’Appello di Palermo  con sentenza del 20.06.2016. La Corte di Cassazione con ordinanza 23069 del 2018, ha confermato l’orientamento della Corte d’Appello stabilendo il principio di seguito riportato.

La decisione della Corte

In assenza di codificazione, è configurabile un obbligo informativo ex art. 1175 c.c. solo in presenza di tre presupposti:

  • le informazioni non devono travalicare il limite dell’interesse proprio imponendo un apprezzabile sacrificio,
  • devono rappresentare un obbligo accessorio rispetto all’obbligazione principale
  • ed essere riconducibili al programma contrattuale.

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza dei presupposti enunciati per l’informativa relativa alla prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa.

Si osserva che la ratio della prescrizione è connessa alla certezza dei rapporti giuridici.

Il debitore non può essere perennemente esposto alle richieste creditorie. D’altro canto l’ordinamento attribuisce al decorso del termine di prescrizione, che varia a seconda della natura del credito, un valore presuntivo del disinteresse del creditore a ricevere la prestazione; fa quindi parte dell’ordinaria diligenza del creditore attivarsi per richiedere la prestazione.

Il termine che aveva l’assicurato per richiedere la prestazione assicurativa era di 2 anni dal verificarsi del sinistro, secondo quanto previsto dall’art. 2952 co. 2° del codice civile; a seguito dell’intervento apportato dal D.L.  179 del 2012 tale termine è stato portato a 10 anni.

Crediti prescritti e rapporti dormienti

Crediti prescritti e rapporti dormienti indicano situazioni ben distinte anche se, alla luce della disciplina attuale, quasi sovrapponibili.

La prescrizione fa infatti riferimento all’estinzione di un diritto derivante dal rapporto contrattuale; la disciplina sui crediti dormienti ha introdotto invece una causa di estinzione dell’intero rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato.

Per rapporti dormienti si intendono quelli nell’ambito dei quali non vi è stata alcuna operazione per dieci anni a prescindere dal fatto che si sia o meno verificato il decorso della prescrizione in riferimento ad una o più prestazioni assicurative.

Si porta come esempio il caso in cui il premio nell’ambito di una assicurazione sulla vita sia stato versato in un’unica soluzione senza alcuna operazione per i successivi dieci anni, non essendosi ancora concretizzato il rischio oggetto del contratto.

Il D.P.R. n. 116 del 2007, in attuazione dell’art. 345 della L. 266 del 2005, prevede che decorsi dieci anni senza che nel rapporto assicurativo sia intervenuta alcuna operazione, l’assicuratore debba invitare l’assicurato ad impartire disposizioni entro 180 giorni dall’invito; in difetto della volontà dell’assicurato di mantenere in vita il contratto il rapporto si estingue con conseguente devoluzione delle somme corrisposte a titolo di premio al Fondo per i rapporti dormienti istituito presso la Consap e destinato alle vittime di frodi finanziarie.

Ci si domanda se in presenza di un credito prescritto relativo alla prestazione assicurativa, l’assicurazione possa devolvere l’importo non reclamato al Fondo rapporti dormienti.

La risposta non può che essere negativa non essendo il concetto di credito dormiente sovrapponibile a quello di credito prescritto; l’assicuratore dovrà pertanto attendere la dormienza del rapporto e l’esito negativo dell’invito rivolto all’assicurato. Tale situazione era comune quando il termine era di due anni dal sinistro potendosi verificare l’estinzione del diritto senza l’estinzione del rapporto.

Dopo l’introduzione del termine decennale di prescrizione residuano margini limitati per l’applicazione del Regolamento 35 del 2010 sui crediti prescritti poiché la decorrenza di dieci anni senza movimenti provoca l’effetto ben più radicale dell’estinzione del rapporto.

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