
La buona fede e la correttezza nei contratti di assicurazione sulla vita rappresentano principi essenziali per la tutela del consumatore, soprattutto in presenza di clausole sulla prescrizione dell’indennizzo. La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14029/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si è espressa sulla fattispecie relativa ad una compagnia assicurativa che aveva eccepito il termine legale biennale di una polizza vita, nonostante in sede contrattuale avesse siglato un accordo con un termine di prescrizione decennale. La pronuncia è di particolare interesse in quanto fornisce chiarimenti sulla tutela dell’affidamento dell’assicurato di fronte a polizze vita contenenti indicazioni ingannevoli.
Il fatto
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di un indennizzo assicurativo relativo a una polizza vita stipulata il 26 agosto 2004. Gli eredi della beneficiaria della polizza si erano visti opporre dalla compagnia assicurativa l’eccezione di prescrizione biennale del diritto, nonostante la nota informativa della polizza indicasse un termine di prescrizione di dieci anni dal decesso dello stipulante.
Il Tribunale aveva condannato la compagnia al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, proprio per non aver comunicato né al contraente né agli eredi della beneficiaria il corretto termine di prescrizione biennale, difforme da quanto indicato nel contratto.
La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece rigettato la domanda di risarcimento. Secondo i giudici d’appello, non sussisterebbe un obbligo a carico dell’assicuratore di informare il contraente sull’imminenza della scadenza del termine di prescrizione, in quanto interrompere la prescrizione rientrerebbe nell’ordinaria diligenza del creditore. La Corte territoriale aveva inoltre sostenuto che il dovere di comportarsi secondo buona fede non potesse far sorgere obblighi completamente nuovi e diversi da quelli contrattualmente assunti.
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Il ricorso per Cassazione e le norme invocate
Gli eredi hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione di diverse disposizioni: gli articoli 1175 e 1375 c.c. in tema di buona fede e correttezza, l’art. 1370 c.c. sull’interpretazione contra stipulatorem, e gli articoli 20-23 del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette. La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La buona fede come dovere giuridico autonomo
La Cassazione ribadisce che l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico. Si tratta di un principio generale di solidarietà sociale, che vale sia in ambito contrattuale sia extracontrattuale. Impone un comportamento leale, comprensivo di obblighi di informazione e avviso, finalizzato alla tutela dell’utilità altrui entro i limiti dell’apprezzabile sacrificio.
L’errore del giudice d’appello: il falso affidamento
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’errore del giudice d’appello non risiede nella mancata comunicazione del termine di prescrizione, ma nel comportamento della compagnia assicurativa che:
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Ha predisposto unilateralmente una clausola (nota informativa) con prescrizione decennale, in contrasto con la norma di legge che prevede la prescrizione biennale;
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Ha generato nell’assicurato un legittimo affidamento sulla validità di quella clausola;
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Ha poi invocato la nullità della stessa clausola per evitare il pagamento, tradendo l’affidamento creato.
La Corte qualifica tale comportamento come violazione della buona fede, che impone di non ingenerare falsi affidamenti né speculare su quelli esistenti.
Obblighi informativi e clausole contrattuali
La Cassazione censura inoltre l’omessa valutazione, da parte della Corte d’Appello, dell’art. 13 lett. b) della polizza, che imponeva alla compagnia obblighi informativi anche sulle modifiche normative rilevanti. La Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se tale obbligo fosse stato rispettato.
Le pratiche commerciali scorrette secondo il Codice del Consumo
La Corte critica l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 20 del Codice del Consumo. Tale norma vieta le pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale o ingannevoli, che possano alterare il comportamento economico del consumatore. L’art. 21 considera ingannevoli anche le informazioni vere ma idonee a trarre in errore.
Secondo la Corte, l’inserimento in contratto di una clausola nulla, che non produce effetti per la compagnia ma induce il consumatore in errore sul termine di prescrizione, integra una pratica commerciale scorretta e ingannevole. Ciò può comportare inadempimento contrattuale e obbligo risarcitorio.
L’interpretazione contra stipulatorem nei contratti standard
Infine, la Cassazione richiama il principio dell’interpretazione contra stipulatorem. Trattandosi di un contratto su modulo predisposto unilateralmente dalla compagnia, le clausole devono essere interpretate a favore del consumatore, secondo l’art. 1370 c.c. e l’art. 35 del Codice del Consumo. Tali clausole devono anche essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
Conclusioni
L’ordinanza della Suprema Corte n. 14029/2025 assume una notevole importanza nella definizione dei doveri degli assicuratori e nella tutela dei consumatori nel settore delle polizze vita. Viene riaffermato con forza che l’obbligo di buona fede non è una mera clausola di stile, ma un precetto inderogabile che impone comportamenti attivi e leali, tra cui quello di non fornire informazioni ingannevoli che possano ledere l’affidamento della controparte. L’inserimento consapevole di clausole nulle, fuorvianti sul termine di prescrizione, non solo viola la buona fede contrattuale, ma può integrare una pratica commerciale scorretta, con conseguente diritto del consumatore al risarcimento del danno. La Corte di Appello, in diversa composizione, dovrà ora riesaminare il caso attenendosi ai principi enunciati dalla Cassazione.











