Negozio di scioglimento anticipato per polizze assicurative con false quietanze

La Corte di Cassazione ha chiarito che la corte d’appello non ha tenuto conto delle conseguenze della propria pronuncia, ovvero che, accertate come false le due quietanze dall’agente della compagnia di assicurazioni, era implicitamente chiaro che le polizze fossero cessate alla loro naturale scadenza, senza mai intervenire un negozio di scioglimento anticipato.

Corte di Cassazione- Sez. III Civ.- ord. n. 15728 del 05-06-2024

La questione

Un investitore ha acquistato cinque polizze vita da una compagnia assicurativa e in seguito ha dichiarato di essere stato ingannato nel sostituire due polizze in scadenza con altre due presentate come più vantaggiose. La compagnia aveva promesso di accreditare la differenza di capitale su un’altra polizza esistente, ma le nuove polizze si sono rivelate meno favorevoli e la differenza di denaro non è stata restituita.
Dunque, l’investitore ha richiesto l’annullamento delle nuove polizze per dolo e la restituzione del capitale investito, o il risarcimento dei danni. La Corte d’Appello ha annullato le nuove polizze ma ha respinto la richiesta di restituzione della differenza di capitale. L’investitore ha quindi presentato ricorso per cassazione.

I motivi del ricorso

Il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, ha lamentato la nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c. In particolare, egli ha sostenuto che la Corte d’Appello abbia emesso una sentenza “a sorpresa”, fondata su una questione rilevata ex officio senza aver promosso il contraddittorio tra le parti. La questione verteva sull’omessa proposizione di una specifica domanda di annullamento del negozio di riscatto delle vecchie polizze
Il ricorrente ha evidenziato come tale decisione avesse pregiudicato il suo diritto di difesa, impedendogli di dimostrare l’infondatezza della questione.

Nel secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e la motivazione apparente, in quanto la Corte d’appello non avrebbe indicato gli elementi posti a fondamento della decisione di rigettare la domanda di condanna nei confronti della compagnia assicurativa per la restituzione del denaro.

Il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte d’appello ha rigettato la domanda di restituzione invocando un negozio di riscatto con costi inesistente, mai concluso e la cui esistenza non è stata accertata.

Il quarto motivo  ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha rigettato la medesima domanda basandosi sulla stessa argomentazione relativa a un negozio di riscatto con costi inesistente.

Il settimo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1321, 1322 e 1441 c.c., poiché la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’annullamento per dolo del negozio di riscatto anticipato, violando il principio  del cd. simul stabunt simul cadent.

Negli altri restanti motivi, il ricorrente ha lamentato la violazione di errori procedurali.

Le argomentazioni della Corte

Il ricorso presentato è stato accolto dai giudici ermellini per diverse ragioni. Al centro della questione c’è stata la gestione delle polizze assicurative di cui il ricorrente ha contestato che le nuove polizze, sottoscritte a condizioni meno favorevoli, fossero frutto di un dolo perpetrato dalla compagnia di assicurazioni.
La Corte d’Appello aveva accertato l’esistenza del dolo, riconoscendo che le nuove polizze erano state configurate erroneamente come risultato di un anticipato riscatto delle vecchie polizze, invece di un semplice reinvestimento del capitale.
La Corte ha annullato per dolo i contratti relativi alle nuove polizze e ha dichiarato false le quietanze che attestavano un presunto riscatto anticipato delle vecchie polizze. Tuttavia, vendo annullato i nuovi contratti e riconosciuto la falsità delle quietanze, la Corte avrebbe dovuto riconoscere anche l’estinzione naturale delle vecchie polizze e ordinare la restituzione dell’intero capitale al ricorrente.
Dunque, uno dei motivi principali (il settimo motivo di ricorso) è stato accolto. La Corte d’Appello aveva preteso che il ricorrente chiedesse l’annullamento del negozio di anticipato riscatto, nonostante fosse stato dimostrato che tale negozio non esisteva e che le quietanze relative fossero false.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva sollevato d’ufficio la questione dei costi di gestione, giustificando così il trattenimento della differenza tra il capitale delle vecchie polizze e quello delle nuove. Questo aspetto ha ribaltato ingiustamente l’onere della prova sul ricorrente, richiedendogli di dimostrare l’inesistenza di tali costi. Al contrario, era compito della compagnia di assicurazioni dimostrare la validità del trattenimento dei fondi.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello.

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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