Pignoramento presso terzi novità 2024: guida per colleghi avvocati (con modelli)

Con il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (cd. Decreto PNRR), convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2024 e in vigore dal 1 maggio 2024, sono state introdotte alcune novità importanti nella procedura di pignoramento presso terzi. In che modo cambierà la procedura? Quali sono gli ulteriori adempimenti richiesti al creditore pignorante? Concretamente, quali maggiori cautele dovrà assumere il legale incaricato dal creditore ad avviare un pignoramento presso terzi?

Mi chiamo Gabriele Voltaggio, sono un avvocato di Roma e questa è una guida utile e pratica alle novità introdotte al pignoramento presso terzi (completa del modello facsimile della nuova dichiarazione ex art. 553 comma 1 c.p.c.) che ho preparato per tutti i colleghi avvocati e per i professionisti del settore, per aiutarli ad orientarsi e comprendere il funzionamento di tutte le novità introdotte dal recente art. 25 del Decreto Legge 19/2024.

La modifica dell’art. 546 comma 1 c.p.c.

L’articolo 25 ha introdotto una riforma sostanziale all’articolo 546, primo comma, sostituendo la precedente formulazione con il seguente nuovo comma:

Dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento (previsto nell’articolo 543), il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato

  • di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,
  • di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro
  • e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

Il legislatore ha così voluto adeguare il vincolo costituito con il pignoramento presso terzi all’effettivo ammontare del credito, con eliminazione del tradizionale rinvio “all’importo precettato aumentato della metà“, mantenuto solo per i crediti di importo più ingente. Alla luce di tale intervento normativo, i colleghi avvocati dovranno quindi necessariamente adeguarsi alla nuova formulazione, modificando il contenuto del proprio atto di pignoramento e, in particolare, gli avvertimenti rivolti al terzo pignorato.

Il nuovo art. 551 bis c.p.c.

La novità più interessante è però sicuramente l’introduzione del nuovo art. 551 bis c.p.c., che disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi.
Inserito dopo l’art. 551 c.p.c., la nuova disposizione normativa prevede che:
Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
Al fine di conservare l’efficacia del  pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell’articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

La dichiarazione contiene:

  • l’indicazione della data di notifica del pignoramento,
  • dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle  parti,
  • del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura,
  • nonché l’attestazione che il credito persiste.

Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell’atto di intervento.
La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall’ultima notifica.
Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia del medesimo si produce solo nei  confronti  dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del  termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall’ultima delle notifiche ai medesimi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
se l’esecuzione è sospesa.”

Si precisa che l’art. 551 bis c.p.c. si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde dunque efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

La modifica all’art. 553 c.p.c.

Tra le novità introdotte, si segnala anche la modifica intervenuta nei confronti dell’art. 553 c.p.c., relativo all’assegnazione e vendita di crediti. In particolare, al primo comma, dopo il primo periodo, è stato aggiunto il seguente inciso:

«La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo».

L’introduzione dell’obbligo di redazione della predetta dichiarazione sembrerebbe soddisfare un duplice interesse: quello del creditore a vedere velocizzate le tempistiche di incasso e quello del terzo pignorato, che vede così semplificarsi la procedura di pagamento conseguente all’emissione dell’ordinanza di assegnazione.
Dopo il terzo comma sono stati invece aggiunti i seguenti nuovi commi:

«I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione;

– L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.

– Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Il legislatore ha altresì precisato che i crediti già assegnati ai sensi dell’art. 553 c.p.c. alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non sia notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla nuova dichiarazione di cui all’articolo 553, primo comma, secondo periodo, recentemente introdotta. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest’ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c.

Le modifiche all’art. 630 c.p.c.

Interessato dalla riforma è altresì il secondo comma dell’art. 630 c.p.c. il quale, nella sua nuova formulazione, così dispone

“L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Le modifiche alle disposizione di attuazione

Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, sono invece apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice» (novità importante nell’ottica di una pronta consultazione dei dati processuali da parte del terzo che ha ricevuto la notifica del pignoramento e che, di conseguenza, deve far fronte a tutti gli obblighi e i doveri che ne conseguono);
  • b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;
  • c) dopo l’articolo 169-sexies è inserito il seguente: Art. 169-septies rubricato “Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati” che chiarisce definitivamente il contenuto della dichiarazione di cui all’art. 553 c.p.c. disponendo che:
    La dichiarazione prevista dall’articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:
    1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;

    2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
    3) l’identificativo del conto di pagamento ovvero l’indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.

Modello facsimile dichiarazione ex art. 553 comma 1 c.p.c.

Ecco dunque un modello fac simile per la redazione della Dichiarazione ex art. 553 comma 1 c.p.c., completo di tutti i requisiti previsti e le novità introdotte dal Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (cd. Decreto PNRR), convertito in Legge 29 aprile 2024, n. 56, che il creditore è obbligato a notificare al terzo pignorato, unitamente all’ordinanza di assegnazione, a partire dall’1 maggio 2024:

Vuoi scaricare il modello fac simile di Dichiarazione al terzo pignorato ex art. 553 comma 1 cpc in pdf? Clicca sul bottone qui sotto.

Dichiarazione al terzo pignorato ex art. 553, comma 1, c.p.c. – Download modello Pdf

Tribunale Ordinario di ____

Sezione Esecuzioni Mobiliari – NRGE xx/xxxx

Dichiarazione al terzo pignorato ex art. 553, comma 1, c.p.c.

Per la società Alfa, con sede in __, via __ n° __ (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __,

o per il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __,

elettivamente domiciliata in __, alla via __, presso lo studio dell’Avv. __ (cod. fisc. __), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti

Premesso che

  • l’Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale di __ mediante notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, in data ___ al Sig./la Sig.ra __, nata a il __ (Cod. fisc. ), nonché al terzo società __, con sede in , via n° (Cod. fisc. e P.Iva ), in virtù del __ (indicare dati identificativi del titolo esecutivo azionato, es. decreto ingiuntivo n. __ del __, emesso dal Tribunale di __ – R.G. __, notificato in data __ e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data __, con il quale è stato ingiunto a __ il pagamento di Euro __ in favore dell’odierno creditore), ha pignorato tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal terzo al debitore esecutato fino alla concorrenza del credito di Euro __ (importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 Euro per i crediti fino a 1.100,00 Euro/di 1.600,00 Euro per i crediti da 1.100,01 Euro fino a 3.200,00 Euro/della metà per i crediti superiori a 3.200,00 Euro) oltre agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di procedura occorrendi;
  • con ordinanza del ___ (che si allega alla presente, doc. 1), il G.E. ha assegnato in pagamento al creditore ___, salvo esazione, fino alla concorrenza del credito di Euro ___ per capitale, Euro ___ per interessi, Euro ___ per compensi e spese, come da atto di precetto, oltre alle spese di notifica dell’atto di precetto ed interessi dalla notifica dell’atto di precetto al saldo, nonché le spese della presente procedura liquidate in Euro ___ per esborsi ed Euro ___ per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA, spese successive e documentate, e così la somma complessiva di Euro __, con ordine di versare al creditore procedente, la somma di __ sino alla concorrenza del credito come sopra determinato.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, la soc. Alfa, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa, ai sensi dell’art. 553, comma 1, c.p.c.

COMUNICA

di seguito i dati bancari per consentire al terzo pignorato il pagamento delle somme assegnate:

Beneficiario: __

IBAN __

causale: __

Si allega

1) Copia conforme dell’ordinanza di assegnazione;

__, li __ (luogo e data)

Avv. ___ (Sottoscrizione avvocato)

Attenzione: i suggerimenti e i modelli di atti giudiziari e di relate di notifica, anche a mezzo Pec, contenuti in questo sito non potranno generare responsabilità alcuna nei confronti della redazione e dell’autore

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